Disposizioni per promuovere il settore della moda

Numero della legge: 18
Data: 9 dicembre 2021
Numero BUR: 116
Data BUR: 14/12/2021

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.  La Regione riconosce il valore economico, sociale e culturale del settore della moda nelle sue diverse articolazioni, ritenendolo un volano strategico per lo sviluppo e il rilancio dell’attività imprenditoriale e, in particolare, delle attività imprenditoriali artigianali nonché strumento per promuovere il turismo e sostenere l’occupazione.

2.  La Regione ritiene, altresì, il settore della moda una componente essenziale del tessuto sociale e produttivo del proprio territorio e ne promuove la diffusione e lo sviluppo in particolare mediante iniziative volte alla valorizzazione del carattere creativo, artistico delle lavorazioni di qualità, al sostegno di nuove imprese artigiane nonché alla salvaguardia delle professionalità, al ricambio generazionale e alla continuità d’impresa, anche favorendo l’interazione in ambito di filiera produttiva e il raccordo con il mondo della formazione e dell’istruzione.

3.  La Regione favorisce il sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano del settore moda e accessori quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l’utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l’attenzione alla qualità, l’orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l’innovazione creativa e l’apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione.

4.  La Regione promuove l’artigianato del settore della moda e degli accessori di cui alla presente legge anche nell’ambito dei settori tutelati individuati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato.


Art. 2

(Sistema moda Lazio)

 

1.  La Regione, nel rispetto delle proprie competenze costituzionali e dei principi statutari di cui agli articoli 7 e 8, promuove e sostiene il Sistema moda Lazio.

2.  Ai fini della presente legge per Sistema moda Lazio si intende il sistema costituito dall’insieme di misure, azioni e progetti volti a promuovere, valorizzare e sviluppare il settore della moda nelle sue diverse articolazioni.

3.  Il Sistema moda Lazio consiste, in particolare, nei seguenti interventi:

a)       promozione dell’artigianato e della manifattura locale, anche finalizzata a coniugare le modalità di lavorazioni tradizionali con quelle più innovative;

b)      promozione delle produzioni di eccellenza nel settore del tessile, dell’accessorio e del design;

c)       salvaguardia dei materiali e delle tecniche di lavorazione tradizionale impiegati, in particolare, nell’artigianato di qualità, nelle arti applicate e nel design;

d)      promozione di progetti innovativi nel settore tessile, moda e accessorio che, dal design, alla scelta dei materiali, alla realizzazione e distribuzione dei prodotti, garantiscono, secondo il principio di sostenibilità, il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione ai modelli dell’economia e della moda circolare;

e)       sostegno agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, ivi incluse le imprese sociali, anche in forma cooperativa, per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla produzione etica di abbigliamento e altri manufatti sartoriali, con particolare attenzione ai principi di sostenibilità sociale e ambientale nell’utilizzo delle materie prime, nei processi produttivi nonché nell’impiego del personale;

f)        promozione della vendita di prodotti di manifattura e artigianato del Lazio, individuando appositi canali distributivi in particolare presso le attività commerciali di vicinato presenti nei centri storici delle città;

g)      promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità;

h)      promozione dell’informatizzazione delle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle forme innovative del commercio elettronico;

i)        sostegno a interventi e iniziative per l’editoria specializzata, con particolare attenzione a quella on line;

l)        sostegno per l’organizzazione di sfilate di moda e per le attività a queste collegate;

m)     organizzazione di sfilate e manifestazioni di moda anche in istituti e luoghi della cultura nonché all’interno di mostre o convegni culturali;

n)    organizzazione e realizzazione di eventi che promuovono e sponsorizzano marchi e creazioni anche abbinati con le più rinomate località turistiche della regione;

o)    diffusione dell’immagine della moda della Regione Lazio, in Italia e all’estero, attraverso campagne di comunicazione, eventi e manifestazioni anche in collaborazione, previa intesa, con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE);

p)    promozione e sviluppo di rapporti con istituti e università del territorio della regione per progetti di studio e ricerca sulla moda, sullo stile, sul costume e sul design, prevedendo anche l’istituzione di borse di studio;

q)    promozione di percorsi formativi finalizzati a favorire l’incontro degli studenti con il sistema imprenditoriale anche mediante appositi incentivi nonché favorendo, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa degli Istituti tecnici superiori (ITS), percorsi dedicati al settore della moda;

r)    promozione di forme di raccordo con Istituti tecnici e professionali superiori, Poli tecnico professionali, Poli di innovazione/Distretti tecnologici e ITS per percorsi formativi nel settore della moda, inclusi quelli di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

s)    promozione di corsi per la formazione e l’aggiornamento delle diverse figure operanti nel settore nonché di corsi di alta sartoria, di sartoria teatrale e cinematografica, design e fotografia specializzata nel settore, ivi compresa l’attività formativa svolta nell’ambito delle botteghe scuola di cui all’articolo 41 della l.r. 3/2015, anche al fine di salvaguardare il ruolo delle maestranze artigianali;

t)    sostegno e collaborazione alle scuole di moda e costume regionali nonché agli enti che abbiano finalità di promozione delle eccellenze del Made in Italy e delle lavorazioni artigianali di stilisti e designer.

u)    promozione della sottoscrizione di protocolli d’intesa tra istituti professionali e associazioni datoriali per la formazione di figure qualificate da inserire nelle aziende del tessile-abbigliamento e manifatturiero regionali;

v)    promozione dell’incontro e della collaborazione tra le imprese regionali specializzate in fabbricazione e confezionamento di tessuti e giovani imprenditori e designer;

z)    sostegno alla creazione di impresa, anche attraverso borse di studio volte a promuovere start up d’impresa;

aa)  promozione dei Sistemi locale lavoro (SLL) legati al settore della moda e attivi nelle produzioni e lavorazioni di manifatture, tessile, abbigliamento, cuoio, pelletteria, calzature e gioielleria;

bb)  promozione di percorsi formativi rivolti a giovani disoccupati e/o inoccupati e lavoratori adulti espulsi dal mercato del lavoro a causa di ristrutturazioni o chiusure aziendali.

 

Art. 3

(Piano annuale del Sistema moda Lazio)

 

1.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, approva, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa, il piano annuale del Sistema moda Lazio.

2.  Il piano di cui al comma 1 individua, per l’anno di riferimento, in particolare:

a)       gli interventi del Sistema moda Lazio da realizzare tra quelli di cui all’articolo 2, comma 3, orientati, in particolare, all’innovazione e all’internazionalizzazione;

b)      le risorse per la copertura finanziaria degli interventi di cui alla lettera a);

c)       i soggetti destinatari dei contributi, con particolare riferimento alle start up operanti nel settore;

d)      le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, mediante appositi bandi, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);

e)       gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

f)        le condizioni per l’eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;

g)      le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;

h)      le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del Sistema moda Lazio;

i)    il periodo di svolgimento della giornata di cui all’articolo 4, comma 1, nonché le iniziative e gli eventi da svolgere nel corso della stessa;

l)    le caratteristiche del premio regionale della moda e le eventuali articolazioni delle categorie di cui all’articolo 4, comma 4;

m)  le modalità, i termini e i requisiti per la partecipazione al premio di cui all’articolo 4, comma 3, con eventuali priorità, nonché i criteri di selezione per l’aggiudicazione, la composizione della giuria e le modalità di svolgimento dello stesso;

n)    le risorse per la giornata e il premio regionale della moda di cui all’articolo 4.

3.  Il piano di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

 

Art. 4

(Giornata e premio regionale della moda)

1.  Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita la giornata regionale della moda per promuovere e facilitare l’incontro tra istituzioni, associazioni e operatori del settore.

2.  Nel corso della giornata di cui al comma 1, la Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui al medesimo comma 1, realizza campagne di comunicazione, iniziative ed eventi per sostenere e valorizzare il settore della moda e per riconoscere, in particolare, gli artigiani che, in ambito regionale, si sono distinti in modo significativo per il loro lavoro.

3.  È istituito il premio regionale della moda, conferito in occasione della giornata di cui al comma 1, rivolto a giovani stilisti e designer che intendano promuovere e far conoscere le proprie creazioni.

4.  Il premio di cui al comma 3 consiste in un contributo per le spese di partecipazione a manifestazioni del settore di rilevanza internazionale ed è suddiviso nelle seguenti categorie:

a)    abbigliamento;

b)    accessori.

 

Art. 5

(Tavolo intersettoriale regionale della moda)

 

1.  È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, il Tavolo intersettoriale regionale della moda, di seguito denominato Tavolo, che svolge una funzione di proposta e coordinamento per gli interventi e iniziative previsti dalla presente legge e in particolare per:

a)    la programmazione degli interventi contenuti nel piano di cui all’articolo 3;

b)    l’individuazione e lo svolgimento delle iniziative relative alla giornata regionale della moda di cui all’articolo 4, comma 1;

c)    la definizione delle modalità e dei criteri relativi al riconoscimento degli artigiani e al premio regionale della moda di cui all’articolo 4, rispettivamente, commi 2 e 3;

d)    la definizione di percorsi formativi mirati alle richieste del mercato e dei progetti di attività formativa presso le botteghe scuola di cui all’articolo 41 della l.r. 3/2015.

2.  Il Tavolo è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive ed è composto dai Direttori delle direzioni regionali competenti in materia nonché, previa intesa, da rappresentanti di enti o associazioni di categoria operanti nel settore, con particolare riguardo agli enti con finalità di promozione delle eccellenze del Made in Italy.

3.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Tavolo.

4.  Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base della deliberazione di cui al comma 3.

5.  L’istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

 

Art. 6

(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

 

1.  I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2.  I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3.  I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

Art. 7

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)    gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi;

b)    l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c)    la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall’articolo 4, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per il sostegno del Sistema moda Lazio – parte corrente” e del “Fondo per il sostegno del Sistema moda Lazio – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 70.000,00, per l’anno 2021, euro 270.000,00, per l’anno 2022 ed euro 470.000,00, per l’anno 2023, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

2.  Agli oneri derivanti dall’articolo 4, concernenti la giornata e il premio regionale della moda, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 14, titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese per la giornata ed il premio regionale della moda”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

3.  All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere:

a)    le risorse di cui, rispettivamente, alla l.r. 3/2015, alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche, alla legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 (Disposizioni per la realizzazione di open innovation center), all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo al fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative e successive modifiche e all’articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 relativo al fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative, iscritte nei programmi 01 e 03 della missione 14, titolo 1, nonché le risorse concernenti il sostegno all’offerta formativa degli Istituti tecnici superiori, iscritte nel programma 05 “Istruzione tecnica superiore” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale;

b)    le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 – Un’Europa più intelligente e al Programma operativo FSE, OP4 – Un’Europa più sociale.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.