Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo

Numero della legge: 16
Data: 17 novembre 2021
Numero BUR: 107
Data BUR: 18/11/2021

Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1.  La Regione, tenuto conto del progressivo invecchiamento della popolazione e in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall’aumento dell’aspettativa di vita, in attuazione dell’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, riconosce e valorizza il ruolo della persona anziana nella comunità e ne promuove, al fine di contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione, la partecipazione attiva alla vita sociale, civile, economica, culturale, sportiva e ricreativa favorendo la costruzione di percorsi per l’autonomia e per la piena realizzazione del diritto di cittadinanza nonché il benessere psico-fisico nell’ambito dei contesti di vita quotidiana; valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane sia come individui, sia come associati, nel corso della vita nonché il loro patrimonio di relazioni personali.

2.  La Regione può promuovere azioni e interventi volti a integrare l’accesso ai servizi e alle forme di assistenza fondamentali in favore delle persone adulte o anziane nella comunità al fine di contribuire a realizzare una società che riconosca e migliori le esigenze legate ai loro bisogni e alle loro capacità.

3.  Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere e sostenere l’integrazione delle politiche regionali relative alla salute, ai servizi socio-assistenziali, alla cultura, alla formazione, all’ambiente, al volontariato, all’associazionismo favorendo un percorso di invecchiamento attivo sano e dignitoso per valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze delle persone anziane quale importante risorsa per l’intero contesto sociale.

4.  Nell’ambito degli interventi di cui alla presente legge la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale dei centri anziani di cui all’articolo 28 della l.r. 11/2016 e successive modifiche.

5.  Gli interventi previsti dalla presente legge tengono conto delle differenze di genere al fine di garantire la parità di intervento e di trattamento.


Art. 2

(Definizioni)

 

1.  Ai fini della presente legge si intende:

a)  per persone anziane, le persone di età superiore ai sessant’anni;

b) per invecchiamento attivo, il processo volto a ridefinire, ottimizzare e garantire le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, sportive, culturali e formative allo scopo di migliorare la qualità della vita e di rallentare il deterioramento psico-fisico che promuove la continua capacità del soggetto di esprimere la propria identità, ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte a ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell’invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria comunità.

  

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

 

1.  La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, secondo un approccio di genere ai sensi dell’articolo 1, comma 5, di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti con disabilità, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della salute, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell’impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, della vita lavorativa, per il mantenimento del benessere delle stesse, attraverso il confronto propositivo e la partecipazione con le forze sociali e con gli enti del Terzo settore. La Regione promuove, altresì, politiche per l’invecchiamento attivo anche favorendo la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

2.  La programmazione regionale degli interventi di cui al comma 1 si svolge in coerenza con i principi e con gli indirizzi operativi del vigente piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 46 della l.r. 11/2016.

3.  L’attuazione territoriale degli interventi avviene, per quanto di competenza dei servizi sociali locali, all’interno dei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r. 11/2016.

4.  Ai processi di formazione dei piani sociali di zona è assicurata la partecipazione degli enti del Terzo settore e delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative, secondo le modalità previste dal vigente piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia di partecipazione e coprogrammazione.

 

Art. 4

(Formazione permanente)

 

l.   La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e consultivi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l’arco della vita, rendendole così protagoniste del proprio futuro.

2.  La Regione, in particolare:

a)  incentiva la mutua formazione inter e intra-generazionale, anche tra appartenenti a culture differenti, riconosce e promuove il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;

c)  può sostenere, al fine di potenziare le competenze adattative delle persone adulte o anziane, percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea;

d) può sostenere la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane;

e)  valorizza le esperienze, le abilità professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l’orientamento o i percorsi di prima formazione, con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

3.  La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove e sostiene protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e i musei, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per la realizzazione di progetti che prevedano la disponibilità, da parte delle persone anziane, del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti, le esperienze, la cultura e le competenze acquisite nell’arco della vita lavorativa.

4.  La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse ai tempi attuali con l’attuazione di percorsi formativi per:

a)  promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione al tema dell’impegno civile, della solidarietà intergenerazionale e della cittadinanza attiva;

b) ridurre il divario nell’accesso reale alle tecnologie digital divide e la disparità nell’acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell’informazione;

c)  affrontare problematiche connesse alla difficoltà che le persone anziane possono riscontrare nella fruizione dei mezzi legati allo sviluppo di nuove tecnologie;

d) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;

e) potenziare la conoscenza delle norme e delle regole di condotta utili ai fini di una maggiore sicurezza nell’ambito della circolazione stradale e della vita domestica; (1)

f)  promuovere azioni di prevenzione di raggiri e truffe, anche informatiche, ai danni delle persone anziane nonché alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico; (2)

g) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la promozione di occasioni e strumenti di approfondimento storico e culturale;

h) sostenere le persone anziane nel recupero degli effetti negativi prodotti da emergenze sanitarie o catastrofi naturali, finanziando le iniziative utili a rafforzare lo spirito di resilienza, anche attraverso il supporto psicologico;

i)  poter promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione, di attività motorie e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;

l)  poter favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

5.  La Regione auspica la partecipazione attiva delle persone anziane alle decisioni che localmente possano interessare loro, utilizzando al meglio le esperienze maturate. A tal fine promuove la costituzione di un Tavolo per la terza età che sia propositivo di iniziative di formazione, di impegno civile, di solidarietà intergenerazionale e di valorizzazione del territorio. Al Tavolo è assicurata la partecipazione degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative e dei coordinamenti dei centri anziani.

6.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la costituzione e il funzionamento del Tavolo di cui al comma 5.


Art. 5

(Prevenzione e benessere) 

1. La Regione promuove azioni per il benessere delle persone anziane al fine di prevenire l’invecchiamento precoce, la perdita dell’autosufficienza e di contrastare la diffusione del fenomeno delle demenze e del declino cognitivo; sostiene la diffusione di corretti stili di vita, della corretta alimentazione e dell’attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati, al fine di attivare e sostenere un percorso di salute. A tale scopo la Regione promuove protocolli operativi tra gli enti locali territoriali, le aziende sanitarie locali, gli enti del Terzo settore e i centri anziani, favorendo la ricognizione dei bisogni assistenziali e l’implementazione delle diagnosi precoci per le demenze. La Regione può favorire e sostenere lo stato di salute e di benessere generale attraverso attività e programmi che agiscano principalmente sul potenziamento dei fattori protettivi che ciascun individuo dispone naturalmente, ovvero l’autostima, l’autonomia e le capacità relazionali, nonché il benessere psico-fisico soggettivo delle persone anziane attraverso attività ricreative con l’ausilio di animali.

2.  La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, favorisce iniziative per una vita di relazione attiva al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale limitandone l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture assistenziali residenziali e sostiene politiche attive che, tenendo conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, valorizzino le iniziative familiari di presa in cura delle persone anziane. La Regione può adottare, anche attraverso i piani sociali di zona, politiche sociali e socio-assistenziali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, anche attraverso la domotica e il telesoccorso e con l’obiettivo di prevenire l’allontanamento precoce dal contesto abituale di vita.

3.  La Regione, riconoscendo la famiglia come risorsa nelle politiche di invecchiamento attivo, sostiene i nuclei familiari che mantengono le persone anziane presso il proprio domicilio, anche se non autosufficienti, attraverso la garanzia del diritto all’assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria e favorisce l’inserimento delle famiglie all’interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell’invecchiamento attivo.

4.  La Regione, al fine di contrastare la solitudine ed eliminare le barriere architettoniche, sostiene le politiche dell’abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, prevedendo anche l’utilizzo di beni confiscati alla mafia.

5.  La Regione sostiene, altresì, in un’ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali, di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.

6.  Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità nonché gli strumenti che garantiscano e facilitino l’acquisizione di informazioni sui servizi rivolti alle persone anziane presenti nel territorio regionale, anche attraverso i centri anziani, e sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.

7.  La Regione favorisce e sostiene gli enti del Terzo settore in quanto soggetti in grado di intervenire con proprie iniziative per il contrasto della solitudine e fornire un qualificato supporto all’invecchiamento attivo. Sostiene, altresì, protocolli operativi con le istituzioni universitarie e scolastiche regionali per la rilevazione e il monitoraggio dei fenomeni della solitudine e dell’emarginazione o per la realizzazione di progetti rivolti alle persone anziane da svolgersi, ove possibile, anche all’interno dei centri anziani.


Art. 5 bis (2a)

(Istituzione del Fondo di solidarietà per gli anziani vittime di truffe e furti)

1.  È istituito un Fondo di solidarietà per la concessione di contribuiti da destinare alle persone anziane, così come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano subito atti di violenza quali truffe, raggiri, rapine, estorsioni, scippi, regolarmente denunciati all’autorità giudiziaria.

2.  I contributi, modulati sulla base dell’ISEE, sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto spese per danni materiali subiti all’abitazione o alle pertinenze, a seguito di effrazioni per furto o tentato furto, ovvero per spese mediche riabilitative per cause connesse o derivanti da tali eventi.

3.  I contributi non possono essere richiesti da soggetti già titolari di polizze assicurative a copertura delle medesime tipologie di danno subito. Il contributo può essere erogato solo con riferimento ad un sinistro avvenuto nell’anno.

4.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

5.  Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 si fa fronte mediante l’istituzione nel Programma 03 “Interventi per gli anziani” della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,  titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo di solidarietà per gli anziani vittime di truffe e furti” e la corrispondente riduzione di pari importo, a valere sulle medesime annualità, delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 03 “Altri fondi” titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 6

(Cultura, tempo libero e turismo sociale)

 

1. La Regione riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali e degli enti del Terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, conviviali, sociali, ricreative, sportive, di turismo sociale, di conoscenza e tutela del territorio, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità. Tale partecipazione può essere effettuata sia come fruitori di interventi socio-culturali che come pianificatori degli stessi, offrendo l’opportunità alle persone anziane di essere divulgatori di conoscenze acquisite, della cultura e delle tradizioni locali.

2.  La Regione sostiene tutte le attività artistico-ricreative che, oltre a favorire le relazioni sociali e l’incontro inter e intra-generazionale, rendano possibile l’accrescimento del livello culturale delle persone e del loro benessere psico-fisico.

3.  La Regione promuove e facilita la partecipazione a eventi culturali, religiosi, musicali, teatrali, cinematografici e ad attività rivolte alla difesa paesaggistica e ambientale del territorio e al decoro urbano.

4.  La Regione promuove il turismo sociale riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali e degli enti del Terzo settore e sostiene iniziative che facilitino l’accesso delle persone anziane con difficoltà economica a eventi in luoghi di cultura.

 

Art 7

(Impegno e volontariato civile)

 

1.  La Regione, al fine di promuovere l’invecchiamento attivo, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività socialmente utili che si sostanziano in progetti sociali utili alla comunità o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2.  I progetti di cui al comma 1 si realizzano, in particolare, mediante i seguenti interventi:

a)   accompagnamento con mezzi di trasporto pubblici per l’accesso a prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie;

b)   supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;

c)   promozione di incontri e conferenze con i giovani al fine di tramandare tradizioni ed esperienze;

d)   vigilanza presso scuole e mense con carattere ausiliario e in collaborazione con le istituzioni scolastiche in prossimità delle scuole, ad esempio, durante il movimento degli studenti, negli attraversamenti, nel tragitto scuola-casa e viceversa; (3)

e)   sorveglianza nelle mostre e nelle manifestazioni giovanili, animazione, custodia e vigilanza di parchi, musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali, con carattere ausiliario e di supporto rispetto alle attività rese dai soggetti istituzionalmente competenti; (4)

f)   (5)

g)   iniziative volte a far conoscere e tramandare le tradizioni di artigianato locale;

h)   assistenza, anche domiciliare, ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità, in supporto agli operatori dei servizi sociali;

i)    assistenza sociale e culturale negli ospedali, negli istituti penitenziari e nelle strutture residenziali;

l)    prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;

m)  iniziative di carattere ecologico, stagionale o straordinario;

n)   campagne di informazione e sensibilizzazione in materia di solidarietà sociale;

o)   campagne di sensibilizzazione alla legalità;

p)   campagne di sensibilizzazione alla diffusione dei principi in materia di educazione civica.

3. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati dagli enti del Terzo settore e possono essere promossi dagli enti locali, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università, le aziende sanitarie locali, le consulte di settore e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

4. Alle persone anziane che operano negli interventi e nei progetti di cui al comma 1 può essere riconosciuto, per il tramite degli enti del Terzo settore, un rimborso, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di volontariato, nonché eventuali crediti sociali, secondo le modalità regolate dagli enti locali di residenza.

 

Art. 8

(Gestione di terreni comunali)

 

1.  I comuni possono affidare alle persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, la cura dell’ambiente naturale garantendone l’accesso e la fruibilità anche alle persone con disabilità. A tal fine e in un’ottica di condivisione intergenerazionale della gestione dei beni comuni possono promuovere protocolli di intesa con gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le istituzioni universitarie e scolastiche del territorio, anche ai fini dell’assegnazione di orti urbani nell’ambito di progetti di riqualificazione delle zone degradate.

2.  I soggetti interessati all’affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente i terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune affidante, che stabilisce con trasparenza e pubblicità modalità e criteri dell’affidamento e della scelta dell’affidatario.

3.  L’affidamento di cui al comma 1 può essere revocato nei seguenti casi:

a)   sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b)   inosservanza delle regole stabilite dal comune.

 

Art. 9

(Nuove tecnologie)

 

1.  La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, promuove, anche presso i centri anziani, la diffusione e l’implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche; favorisce, altresì, la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio che intendano partecipare al processo di miglioramento delle infrastrutture per ottimizzare l’efficienza delle connessioni.

2.  La Regione, per le finalità di cui al comma 1, istituisce un apposito fondo per il finanziamento della formazione e per incentivare l’acquisto di apparecchiature digitali.

3.  La Regione riconosce il valore e l’importanza della rete digitale e si attiva per l’estensione della banda larga nelle zone più disagiate, con l’intervento di fondi propri e/o con la partecipazione di sponsor privati.

4.  La Regione sostiene la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie per l’accessibilità delle persone anziane alla propria abitazione e per garantirne la sicurezza.

5.  La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali, le istituzioni scolastiche e universitarie, al fine di favorire la partecipazione degli studenti e delle studentesse, nonché con gli enti del Terzo settore, volti ad agevolare, anche economicamente, l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

Art. 10

(Piano operativo)

 

1.  La Giunta regionale adotta un piano operativo contenente le linee di indirizzo necessarie per assicurare l’attuazione della presente legge.

2.  Il piano operativo, la cui durata coincide con quella del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 46 della l.r. 11/2016, integra le diverse politiche e risorse regionali rilevanti ai fini della programmazione coordinata degli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1.

3.  Il piano operativo definisce le priorità per l’attuazione della presente legge nel periodo programmatorio di riferimento, previo confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative e con gli enti del Terzo settore nonché con il coordinamento regionale dei centri anziani di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2020, n. 452, relativa alle linee guida regionali per i centri anziani del Lazio.

4.  Il piano operativo definisce, altresì, i parametri per la valutazione degli interventi attivati, in coerenza con le modalità di partecipazione previste dagli articoli 41 e 42 della l.r. 11/2016.

 

Art. 11

(Giornata regionale dell’invecchiamento attivo)

 

1.  È istituita la Giornata regionale dell’invecchiamento attivo da celebrarsi il 22 aprile di ogni anno in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina.

2.  La Regione, nel corso della Giornata di cui al comma 1, anche in collaborazione con gli enti locali, realizza iniziative ed eventi per sostenere e valorizzare l’invecchiamento attivo.

 

Art. 12

(Abrogazione)

 

1.  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, il comma 39 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo al fondo per la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale, è abrogato.

 

Art. 13

(Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1.  Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti in termini di formazione, benessere e partecipazione delle persone anziane. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di durata di ogni piano operativo di cui all’articolo 10, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa:

a)  sugli interventi realizzati per ciascun ambito, i contenuti, le modalità di attuazione, i soggetti beneficiari e quelli coinvolti, gli eventuali accordi o collaborazioni posti in essere;

b) sul numero delle persone anziane destinatarie degli interventi, anche rispetto alla popolazione anziana potenzialmente coinvolgibile, sulle loro caratteristiche socio demografiche e sull’appartenenza territoriale;

c)  sulle risorse finanziarie stanziate, su quelle spese per ciascuna tipologia di intervento e sulla relativa distribuzione territoriale;

d) sulle eventuali difficoltà incontrate nel corso della realizzazione degli interventi e sui riscontri particolarmente significativi ottenuti in termini di partecipazione e coinvolgimento delle persone anziane.

2.  Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)  gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento connesse con le misure a sostegno dell’invecchiamento attivo;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate, nonché quelle eventualmente disponibili, per la realizzazione delle misure di sostegno economico previste;

c)  la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle misure di sostegno economico previste.

 

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 11, ivi comprese le eventuali spese per la formazione relativa all’apprendimento delle nuove tecnologie di cui all’articolo 9, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “interventi per gli anziani” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la promozione e la valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2021, euro 500.000,00, per l’anno 2022 ed euro 600.000,00, per l’anno 2023 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per l’anno 2021, alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, concorrono le risorse pari a euro 450.000,00, relative all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 4, comma 39, della l.r. 13/2018, relativo al fondo per la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale, iscritte nel programma 08 “Cooperazione ed associazionismo” della missione 12, titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all’articolo 9, concernenti la diffusione delle nuove tecnologie, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 della missione 12, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Spese per la diffusione e l’implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati in favore dell’invecchiamento attivo”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere:

a)  le risorse di cui alla l.r. 11/2016 e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli anziani, alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali), alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, iscritte nei programmi 03 e 08 della missione 12, titolo 1, nonché le risorse di cui alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 (Università della terza età) e successive modifiche, iscritte nel programma 03 della missione 04, titolo 1, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale;

b) le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.


Note:

(1) Lettera sostituita dall'articolo 9, comma 89, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(2) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 89, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(2a) Articolo inserito dall'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(3) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 89, lettera b), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 89, lettera b), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(5) Lettera abrogata dall'articolo 9, comma 89, lettera b), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.