Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche

Numero della legge: 15
Data: 26 ottobre 2021
Numero BUR: 101
Data BUR: 28/10/2021

Art. 1

(Riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari. Modifica all’articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

 

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 37 della l.r. 6/2002 è inserito il seguente:

“4 ter. L’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, quantificate ai sensi del comma 4 bis, è ridotto del 5 per cento per l’anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.”.

2.  L’Ufficio di presidenza presenta ogni anno una relazione specifica in merito al contenimento dei costi per il personale dei gruppi consiliari.

Art. 2

(Riduzione dei contributi ai gruppi consiliari. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e successive modifiche)

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:

“3 bis. L’importo stabilito ai sensi del comma 3 è ridotto della misura del 5 per cento per l’anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.”.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.