Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche

Numero della legge: 14
Data: 27 ottobre 2023
Numero BUR: 87 s.o. n. 1
Data BUR: 31/10/2023

SOMMARIO

Art. 1         (Finalità e definizioni)

Art. 2         (Attività enoturistiche e oleoturistiche)

Art. 3         (Operatori e modalità di esercizio)

Art. 4         (Requisiti)

Art. 5         (Standard minimi di qualità)

Art. 6         (Attività di degustazione in abbinamento alla somministrazione di alimenti)

Art. 7         (Inizio attività)

Art. 8         (Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche)

Art. 9         (Tavolo regionale della diversificazione agricola)

Art. 10       (Iniziative di formazione)

Art. 11       (Promozione delle attività. Portale)

Art. 12       (Vigilanza e controllo)

Art. 13       (Cessazione e sospensione dell’attività)

Art. 14       (Sanzioni)

Art. 15       (Regolamento regionale)

Art. 16       (Modifica alla l.r. 38/1999. Disposizione di rinvio)

Art. 17       (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 18       (Disposizioni finanziarie)

Art. 19       (Entrata in vigore)


Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione riconosce l’importanza e le potenzialità del turismo del vino e dell’olio per la crescita economica e culturale del territorio, la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente e promuove l’enoturismo e l’oleoturismo al fine, in particolare, di qualificare e implementare l’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato nonché di valorizzare le produzioni e le relative aree ad alta vocazione vitivinicola e olivicola, anche per favorire lo sviluppo economico delle medesime produzioni e delle attività turistiche ad esse collegate, in una prospettiva nazionale e internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in armonia con i programmi di sviluppo rurale e nel rispetto dell’articolo 1, commi 502, 503, 504 e 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi all’attività enoturistica, dell’articolo 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi all’attività di oleoturismo, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica) e 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica) e della normativa regionale vigente:

a)  l’enoturismo con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 502, della l. 205/2017, si intendono tutte le attività, esercitate dai soggetti di cui all’articolo 3, di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine;

b) l’oleoturismo con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 514, della l. 160/2019 si intendono tutte le attività, esercitate dai soggetti di cui all’articolo 3, di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

3.  Le attività di enoturismo, sulla base di quanto previsto all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019, e le attività di oleoturismo, sulla base di quanto previsto all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 26 gennaio 2022, qualora esercitate da un imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile rientrano nelle attività multifunzionali di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche.

 

Art. 2

(Attività enoturistiche e oleoturistiche)

1.  Ai fini della presente legge, coerentemente con la definizione di enoturismo di cui all’articolo 1, comma 502, della l. 205/2017, sono considerate attività enoturistiche:

a) le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;

b) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;

c)  le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti ai sensi dell’articolo 6.

2. Ai fini della presente legge, coerentemente con la definizione di oleoturismo di cui all’articolo 1, comma 514, della l. 160/2019, sono considerate attività oleoturistiche le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attività formative e informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo, informativo, culturale e ricreativo, svolte nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c)  le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti ai sensi dell’articolo 6.

 

Art. 3

(Operatori e modalità di esercizio) 

1. Possono esercitare le attività enoturistiche di cui all’articolo 2, comma 1:

a)  l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 di coltivazione della vite o di trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle produzioni;

b) le cantine sociali cooperative che esercitano le attività di multifunzionalità produttiva vitivinicola di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e i loro consorzi, alle quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;

c)  le imprese condotte dai soggetti non rientranti nelle lettere a) e b), titolari di cantine che svolgono attività di trasformazione e/o di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. Possono esercitare le attività oleoturistiche di cui all’articolo 2, comma 2:

a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 di coltivazione olivicola o di produzione di olio extra-vergine di oliva;

b) gli oleifici sociali cooperativi che esercitano l’attività di multifunzionalità produttiva dell’olio extra-vergine di oliva di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e i loro consorzi ai quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;

c)  le imprese condotte dai soggetti non rientranti nelle lettere a) e b), titolari di frantoi che svolgono attività di trasformazione e/o di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli;

d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell’olio extra-vergine di oliva.

3. Le attività enoturistiche e oleoturistiche esercitate, rispettivamente, dai soggetti di cui al comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), possono essere esercitate anche da un soggetto connesso di cui agli articoli 54 e 57 bis della legge regionale 22 dicembre 1998[ndr 1999], n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche nella modalità della multimprenditorialità di cui all’articolo 3 della l.r. 14/2006 e successive modifiche.

4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 26 gennaio 2022 nonché ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 14/2006 e successive modifiche, alle imprese agricole che svolgono o intendano svolgere altre attività agricole multifunzionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 14/2006, qualora intraprendono anche le attività di cui all’articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti nelle materie di riferimento, tenuto conto di quanto disciplinato dalla l.r. 14/2006, dalla l.r. 38/1999 e dall’articolo 8 della l.r. 1/2020 e successive modifiche.

5. Non possono esercitare le attività di cui alla presente legge i soggetti di cui all’articolo articolo 2 ter, comma 5, della l.r. 14/2006.

6. È vietato l’uso delle denominazioni di enoturismo e oleoturismo o similari, anche modificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale, da parte di soggetti che non sono operatori ai sensi della presente legge.

 

Art. 4

(Requisiti)

1.  Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un dipendente delegato o di un socio delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a)  per le attività enoturistiche di cui all’articolo 2, comma 1:

1) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche;

2) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie agrarie o titolo equiparato o equipollente, secondo la normativa vigente;

3) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese vitivinicole, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altra documentazione idonea;

4) attestato di frequenza di un corso di formazione di cui all’articolo 10, avente a oggetto l’attività vitivinicola e turistica;

5) attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia;

6) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) e successive modifiche;

b) per le attività oleoturistiche di cui all’articolo 2, comma 2:

1) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del d.lgs. 99/2004;

2) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie agrarie o titolo equiparato o equipollente, secondo la normativa vigente;

3) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese oleo vinicole, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altra documentazione idonea;

4) attestato di frequenza di un corso di formazione, effettuato con le modalità di cui all’articolo 10, avente a oggetto l’attività olivicola e turistica;

5) attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto olivicoltura o marketing dell’olio;

6) iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini di cui all’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per l’etichettatura d’origine dell’olio extravergine di oliva, dell’olio di oliva vergine e dell’olio di oliva).

 

Art. 5

(Standard minimi di qualità) 

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori di cui all’articolo 3, che svolgono le attività di cui all’articolo 2 devono possedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c)  cartello da affiggere all’ingresso contenente i dati relativi all’accoglienza enoturistica o oleoturistica e, in particolare, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;

e)  indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f)  materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato o comunque disponibile, nei formati maggiormente diffusi, in almeno tre lingue, compreso l’italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo od oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui sono svolte le attività di cui all’articolo 2;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività svolte dagli operatori di cui all’articolo 3;

i) attività di degustazione del vino o dell’olio all’interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole effettuata, anche all’interno di fabbricati aziendali di cui all’articolo 55 della l.r. 38/1999 e successive modifiche utilizzati allo scopo, esclusivamente con contenitori e strumenti idonei a non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 è necessario stipulare, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

 

Art. 6

(Attività di degustazione in abbinamento alla somministrazione di alimenti) 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli e olivicoli finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dagli operatori di cui all’articolo 3, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione, quali:

a)  prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotti di montagna, di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successive modifiche;

b) prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lazio (PAT), come disciplinati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);

c) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’Unione europea (UE);

d) prodotti ottenuti con biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modifiche, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2022 (Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 30 luglio 2010, n. 11954);

e) prodotti che beneficiano dell’uso del nome e dell’emblema di un’area naturale protetta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;

f)  prodotti a Denominazione comunale di origine (De.C.O.).

2. Dall’attività di degustazione di cui al comma 1 sono escluse la somministrazione di preparazioni gastronomiche e, in ogni caso, le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

 

Art. 7

(Inizio attività)

1. L’ inizio delle attività di cui all’articolo 2, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, è subordinato alla presentazione, da parte degli operatori di cui all’articolo 3, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, di una segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 505, della l. 205/2017 e dall’articolo 1, comma 513, della l. 160/2019.

2. La SCIA di cui al comma 1 deve riportare i contenuti della notifica sanitaria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche.

3. Nel caso in cui le attività di cui all’articolo 2 sono esercitate dagli operatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere a) e b), o da un soggetto connesso ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, la richiesta per l’inizio dell’attività è presentata al SUAA di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2020 e successive modifiche, qualora costituito o, in caso di accordi di cui all’articolo 8, comma 3, al Sistema autorizzativo per l’agricoltura.

4. Qualora non ricorrano le condizioni per la presentazione della SCIA ai sensi del comma 1 in quanto, per l’esercizio delle attività previste all’articolo 2, si rende necessario realizzare interventi edilizi e infrastrutturali e/o rifunzionalizzazioni, il procedimento d’inizio attività è effettuato secondo le modalità e la modulistica di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2020.

5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 19, della l.r. 1/2020 per le variazioni tecniche e/o amministrative delle attività di cui all’articolo 2 si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni previste.

6. Per gli operatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 3, l’amministrazione competente a effettuare le verifiche della richiesta presentata, anche avvalendosi della Commissione agraria di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999 e successive modifiche, verifica, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, e 19 bis della l. 241/1990, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 e degli standard minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e h).

7. A seguito della conclusione positiva delle verifiche della richiesta presentata, l’amministrazione procedente ne dà comunicazione alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione regionale competente, ai fini della iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 8.

8. Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), l’inizio attività è presentata ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

(Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche) 

1. A fini conoscitivi e promozionali, nonché per l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 12, la direzione regionale competente iscrive nell’elenco regionale di cui all’articolo 2 quater della l.r. 14/2006, di seguito denominato Elenco, gli operatori di cui all’articolo 3 che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche.

2. L’ iscrizione è effettuata, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e b), nella apposita sezione tipologica dell’Elenco.

3. L’ iscrizione è effettuata, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e comma 2, lettere c) e d), in una specifica sezione dell’Elenco ad essi dedicata, fermo restando quanto previsto al comma 6 per le modalità di raccordo con l’elenco dei soggetti connessi.

4. L’ Elenco contiene:

a)  l’anagrafica dell’operatore, comprendente l’eventuale denominazione dell’attività, nonché le sedi legali e operative;

b) le principali caratteristiche dell’attività svolta;

c)  i riferimenti dei procedimenti amministrativi d’inizio attività.

5. La direzione regionale competente provvede all’aggiornamento dell’Elenco tenuto conto dei provvedimenti di sospensione e cessazione, ivi compresa la cessazione volontaria dell’attività da parte degli operatori, e alla conseguente cancellazione.

6. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il regolamento di cui all’articolo 15 individua i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni ovvero dei SUAP, da effettuarsi entro trenta giorni dall’avvenuto inizio dell’attività, nonché le modalità per il raccordo dei dati tra l’Elenco di cui al presente articolo e l’elenco di cui all’articolo 57 bis, comma 8, della l.r. 38/1999.

7. L' Elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura della direzione regionale competente.

  

Art. 9

(Tavolo regionale della diversificazione agricola) 

1. Il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all’articolo 11 della l.r. 14/2006 e successive modifiche, svolge le funzioni previste dal medesimo articolo 11, comma 4, anche relativamente alle attività enoturistiche e oleoturistiche di cui alla presente legge.

  

Art. 10

(Iniziative di formazione)

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori di cui all’articolo 3 e/o dei loro collaboratori, anche attraverso la stipula di idonei protocolli d’intesa con le università presenti nel territorio regionale.

2.  Rientrano nelle iniziative di formazione di cui al comma 1 i corsi di formazione relativi all’acquisizione dell’attestato di frequenza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), e lettera b), numero 4).

3.  I corsi di formazione di cui al comma 2, organizzati dalle associazioni di categoria, ordini e collegi professionali del settore agrario, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato, sono svolti dagli enti di formazione accreditati presso la Regione ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 11

(Promozione delle attività. Portale) 

1. La Regione promuove ogni forma di collaborazione tra gli operatori iscritti nell’Elenco al fine di favorire la creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l’integrazione dei servizi sul territorio regionale.

2.  La direzione regionale competente istituisce, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 1, un portale con i dati complessivi delle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 in cui sono compresi, per finalità informative e promozionali delle medesime attività, i dati relativi ai percorsi di cui al comma 1.

3.  La direzione regionale competente fornisce, altresì, agli operatori iscritti nell’Elenco, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), il supporto necessario per le finalità di cui al comma 1, anche attraverso gli strumenti previsti nel Programma di sviluppo rurale o in altri programmi europei.

4.  La promozione delle attività può essere perseguita anche attraverso la creazione di percorsi di cui al comma 1 e può riguardare l’integrazione delle attività di cui all’articolo 2 sia con percorsi legati ai cammini religiosi, alle ippovie, al cicloturismo o comunque a qualunque altra iniziativa tesa alla conoscenza del territorio, sia con altre attività di valorizzazione delle produzioni agricole, quali quelle relative alla produzione della birra artigianale ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 20 (Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale), anche in considerazione dell’analogia dei prodotti oggetto dell’attività di promozione.

5. La creazione di percorsi e l’integrazione dei servizi di cui al comma 1 possono riguardare, altresì, gli esemplari di olivo presenti nell’Elenco degli alberi monumentali di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e successive modifiche, e i territori iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.

  

Art. 12

(Vigilanza e controllo)

1.  Fatti salvi gli specifici compiti delle autorità competenti in materia di sanità e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitati dalla direzione regionale competente e dal comune nel cui territorio sono svolte le attività di cui all’articolo 2, ovvero in cui è presentato l’inizio attività di cui all’articolo 7, nell’ambito delle rispettive competenze:

a)  con le modalità previste dall’articolo 27 bis della l.r. 14/2006 e dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), per le attività esercitate dagli operatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere a) e b);

b) con le modalità previste dall’articolo 57 bis della l.r. 38/1999, dall’articolo 13 del regolamento regionale 5 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all’attività agricola ai sensi dell’articolo 57 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del Reg. reg. 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche) e dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), per le attività esercitate dai soggetti connessi di cui all’articolo 3, comma 3;

c)  con le modalità previste dal presente articolo per le attività esercitate dagli operatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e comma 2, lettere c) e d), con esclusione dei soggetti connessi di cui alla lettera b).

2. La direzione regionale competente effettua i controlli sulla base del piano dei controlli adottato ai sensi dell’articolo 27 bis, comma 4, della l.r. 14/2006 e successive modifiche, fatte salve eventuali segnalazioni pervenute alla medesima direzione.

3.  La direzione regionale competente annota nei registri di cui all’articolo 27 bis, comma 8, della l.r. 14/2006, le sospensioni e le cessazioni delle attività nonché le sanzioni pecuniarie irrogate.

4.  I provvedimenti di sospensione e di divieto di esercizio delle attività di cui all’articolo 13, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 14, sono disposte dal comune nel cui territorio è stata commessa la violazione ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

5. La direzione regionale competente tiene conto dell’esito dei controlli comunicati alla stessa dal comune o da altra amministrazione competente, con riferimento a quanto previsto ai commi 1 e 4, nonché di quelli effettuati dalla medesima direzione, anche ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco.

6. Resta fermo quanto previsto in materia di controlli esercitati da altri soggetti ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 13

(Cessazione e sospensione dell’attività)

1. Qualora l’operatore non sia in possesso di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 4, il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell’attività e lo comunica alla direzione regionale competente ai fini della cancellazione dall’Elenco.

2. Qualora l’operatore non sia in possesso degli standard minimi di qualità di cui all’articolo 5, il comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, ai fini dell’adeguamento agli stessi e adotta un provvedimento motivato di sospensione dell’attività, dandone comunicazione alla direzione regionale competente per la relativa annotazione nell’Elenco.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni in materia di standard minimi di qualità di cui all’articolo 5, il comune dispone la cessazione dell’attività e ne dà comunicazione alla direzione regionale competente che provvede alla cancellazione dall’Elenco.

4. Il regolamento di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), individua, anche nel rispetto delle disposizioni previste dalla l.r. 14/2006 e dall’articolo 57 bis della l.r. 38/1999, le modalità di attuazione per la cessazione e sospensione dell’attività.

5. All’atto della comunicazione della cessazione dell’attività effettuata dal comune alla direzione regionale competente, anche per le motivazioni di cui al comma 1, la medesima provvede alla cancellazione dell’operatore dall’Elenco.

6. La cancellazione dall’Elenco è, altresì, disposta dalla direzione regionale competente in caso di volontaria cessazione dell’attività da parte degli operatori.

Art. 14

(Sanzioni) 

1. Chiunque svolge le attività enoturistiche ed oleoturistiche in assenza di inizio attività di cui all’articolo 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell’attività che comunica alla direzione regionale competente e l’operatore interessato non può presentare l’inizio attività di cui all’articolo 7 prima che siano decorsi tre mesi.

2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, il titolare dell’attività è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

3. Agli operatori esercenti le attività di enoturismo e oleoturismo, in assenza dei requisiti e degli standard minimi di qualità di cui agli articoli 4 e 5 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 contemperata sulla base della tipologia e della gravità della carenza riscontrata.

4. L’operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei casi di:

a)  mancato rispetto delle modalità di esercizio dell’attività indicate nel provvedimento d’inizio attività di cui all’articolo 7;

b) mancata esposizione al pubblico del provvedimento d’inizio attività;

c)  utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall’articolo 6.

5. Per le sanzioni di cui al comma 4, lettera c), si applicano le disposizioni sulla diffida di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modifiche.

6. Coloro che, non essendo operatori ai sensi della presente legge, utilizzano le denominazioni di enoturismo e oleoturismo o similari, anche modificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono attribuiti integralmente ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni e sono destinati al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni stessi.

8. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 30/1994 e successive modifiche.

9. Restano ferme le disposizioni previste in materia di sanzioni dall’articolo 27 ter della l.r. 14/2006, dall’articolo 57 bis della l.r. 38/1999, da leggi speciali e dalla normativa vigente in materia di responsabilità penale.

 

Art. 15

(Regolamento regionale) 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all’articolo 11 della l.r. 14/2006, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell’articolo 2 bis, comma 7, della l.r. 14/2006 e successive modifiche, un regolamento nel quale sono definiti:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4;

b) i criteri e le modalità per la stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 5, comma 2;

c) le modalità di presentazione della SCIA di cui all’articolo 7 e la relativa modulistica, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 7, comma 4;

d) i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, ovvero dei SUAP, da effettuarsi entro trenta giorni dall’avvenuto inizio attività, ai sensi dell’articolo 8, comma 6;

e)  le modalità per il raccordo dei dati tra l’Elenco e l’elenco di cui all’articolo 57 bis, comma 8, della l.r. 38/1999;

f)  le modalità di svolgimento delle iniziative di formazione di cui all’articolo 10;

g) le modalità per il supporto relativo alla promozione delle attività di cui all’articolo 11;

h) le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12;

i)  le modalità di attuazione per la cessazione e sospensione dell’attività di cui all’articolo 13;

l)  le caratteristiche igienico-sanitarie.

2.  Il presente regolamento costituisce per gli operatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere a) e b), regolamento attuativo di cui all’articolo 2 bis, comma 7, della l.r. 14/2006 e ricomprende gli elementi previsti nel medesimo comma.

 

Art. 16

(Modifica alla l.r. 38/1999. Disposizione di rinvio)

1. Dopo il numero 6) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 38/1999 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

“6 bis) enoturismo ed oleoturismo di cui all’articolo 2, commi 1 ter e 1 quater della l.r. 14/2006 e successive modifiche e alle altre disposizioni normative vigenti.”.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia a quanto disposto dalla l.r. 14/2006 e successive modifiche, in quanto compatibile.

 

Art. 17

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari) 

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c)  la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

 

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con particolare riferimento agli interventi concernenti le iniziative di formazione e la promozione delle attività di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 11, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la promozione ed il sostegno dell’enoturismo e dell’oleoturismo”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2024 e a euro 1.000.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a)  alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, alla l.r. 14/2006 e alla l.r. 20/2020, iscritte nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1;

b) alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1;

c)  alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1;

d) alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova) e successive modifiche, iscritte nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione l0 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1.



Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.