Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie

Numero della legge: 11
Data: 17 giugno 2022
Numero BUR: 52
Data BUR: 21/06/2022

SOMMARIO

CAPO I       DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1           (Principi)

Art. 2           (Finalità)

CAPO II     INTERVENTI DI PROMOZIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 3           (Ambito di applicazione degli interventi di promozione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

Art. 4           (Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e piano annuale degli interventi)

Art. 5           (Informazione. Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro)

Art. 6           (“Premio l’impresa per la sicurezza”)

Art. 7           (Formazione)

Art. 8           (Prevenzione)

Art. 9           (Disposizioni in materia di concessione di contributi alle imprese)

Art. 10         (Vigilanza)

Art. 11         (Potenziamento delle attività di controllo)

Art. 12         (Partecipazione)

Art. 13         (Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro)

CAPO III    STRUMENTI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Art. 14         (Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro)

Art. 15         (Sportello informativo per la sicurezza sul lavoro)

Art. 16         (Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

CAPO IV    DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17         (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 18         (Disposizioni finanziarie)

Art. 19         (Incremento di fondi speciali. Disposizioni finanziarie varie)

Art. 20         (Entrata in vigore)


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1

(Principi)

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea concernente il miglioramento della vita lavorativa, nonchè della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, riconosce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a svolgere un lavoro sicuro, in un ambiente salubre, privo di rischi, privo di barriere e in condizioni di benessere psicofisico, promuovendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 32 della Costituzione, nonchè il benessere lavorativo, rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di protezione sociale e attuando politiche che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sociale e salariale sul lavoro.

2. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima organizzazione e ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, riconosce e promuove l’inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica, pertanto individua l’importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco, sulla dignità dell’essere umano, sul rigetto di ogni forma di discriminazione e sul contrasto ad ogni forma di violenza e di molestia, riguardo a genere, origine, condizione fisica, orientamento sessuale, politico, ideale, culturale e religioso, operando per la valorizzazione del capitale umano in base ad esperienza, competenza e potenziale professionale delle persone, anche promuovendo strumenti di partecipazione attiva dei lavoratori.

 

Art. 2

(Finalità)

 

1.  In attuazione dei principi di cui all’articolo 1 e nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente legge detta disposizioni per la promozione della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare, mediante interventi diretti a:

a)   migliorare la qualità delle condizioni di lavoro;

b)   favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, partecipazione, formazione, assistenza, controllo, prevenzione e vigilanza in materia, anche avvalendosi del supporto degli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

c)   prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali sul lavoro, siano essi fisici o della sfera psichica, attraverso il consolidamento e la strutturazione dei piani di prevenzione tematici (piano nazionale edilizia, piano nazionale agricoltura, piano nazionale patologie da sovraccarico biomeccanico, piano nazionale stress lavoro correlato, piano nazionale cancerogeni occupazionali e tumori professionali);

d)   contrastare il lavoro irregolare e ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento sui luoghi di lavoro, anche sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonchè per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche;

e)   contrastare la violenza, le pressioni fisiche e psicologiche e le molestie sul lavoro, a partire da quelle di genere;

f)  promuovere misure concrete per favorire il benessere organizzativo in ambito lavorativo pubblico e privato;

g) agevolare l’accesso dei pazienti oncologici al risarcimento previdenziale dell’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i tumori correlabili con il lavoro svolto.

 

CAPO II

INTERVENTI DI PROMOZIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

 

Art. 3

(Ambito di applicazione degli interventi di promozione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

 

1.  In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione promuove, sostiene e verifica l’attuazione di interventi concernenti:

a)   l’informazione sui diritti e sugli obblighi delle lavoratrici e dei lavoratori;

b)   la formazione generale e specifica in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro con addestramento specifico, sufficiente e adeguato nonchè la verifica della qualità della stessa in conformità con la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, relativa alle lavorazioni, al settore di riferimento e alle peculiarità dei rischi rilevabili nei diversi comparti;

c)   la prevenzione degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere e delle malattie professionali, anche ricorrendo alla contrattazione tra le parti in ambito sindacale, di sito e territoriale, circoscritta alla verifica di una corretta organizzazione del lavoro, quale preventiva garanzia delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;

d) la realizzazione degli interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri di cui all’articolo 89 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

e)  il coordinamento tra gli enti competenti in materia di controllo e di vigilanza;

f)  il coordinamento dei soggetti che operano per il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di promuoverlo e mantenerlo;

g) la semplificazione delle procedure e la condivisione delle informazioni e delle metodologie di intervento, anche attraverso la promozione di accordi con i soggetti istituzionali competenti;

h) la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l’innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro pianificando politiche e interventi di prevenzione, considerando adeguatamente la sinergia tra rischi lavorativi, ambiente, stili di vita e condizioni personali (età, genere, condizioni di salute, disabilità, tipologia contrattuale);

i)  la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro;

l)  il contrasto ad ogni forma di discriminazione e impedimento allo svolgimento dell’attività lavorativa;

m) il benessere delle persone in qualsiasi luogo di lavoro;

n) le misure specifiche che tengano conto delle condizioni del contesto ambientale nel quale è inserita e opera l’unità produttiva ricorrendo, laddove ne venga individuata la necessità, ad interventi di recupero e/o miglioramento, al fine di garantire il benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori.

2. La Regione favorisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi gli autonomi, dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza, dei dirigenti e preposti, dei datori di lavoro nonché degli addetti del servizio di protezione e prevenzione e degli altri soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa statale di principio di cui al d.lgs. 81/2008, inclusi gli studenti e le studentesse ospitati in contesti lavorativi nell’ambito di attività di alternanza formativa, nonchè i destinatari della politica attiva del tirocinio extracurriculare anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema della salute e della sicurezza sul lavoro, poichè la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda pubblica o privata. 


Art. 4

(Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e piano annuale degli interventi)

 

1. Per la programmazione degli interventi di cui all’articolo 3, la Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente in materia e il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 16, approva il piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di seguito denominato piano strategico. Il piano strategico ha durata biennale e può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al presente comma. Il piano strategico è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.

2. Entro il 30 novembre antecedente la scadenza del biennio di riferimento, la Giunta regionale adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano strategico.

3. Il piano strategico individua, in relazione al periodo di riferimento e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 18, le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione, gli ambiti e le priorità di intervento nonchè i criteri per la localizzazione di interventi in aree specifiche del territorio regionale, l’ammontare e la ripartizione delle risorse finanziarie per ciascuno dei seguenti principali ambiti di intervento:

a)   informazione;

b)   formazione;

c)   prevenzione;

d)   vigilanza;

e)   partecipazione.

4.  Il piano strategico garantisce l’applicazione uniforme dei principi di cui all’articolo 1 sul territorio regionale, valorizzando le specificità di ciascuna categoria tutelata, con riguardo al genere, all’età, alla provenienza, alla tipologia contrattuale e alla pecularietà dei rischi nei diversi settori di attività e in ogni tipologia di imprese, con particolare attenzione alle realtà operanti nel ciclo degli appalti, pubblici e privati, nonchè rafforzando le competenze e le capacità dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla valutazione e gestione dei rischi.

5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle risorse finanziarie individuate nel piano strategico, adotta il piano annuale degli interventi entro il mese di febbraio di ogni anno, nel quale sono individuati, per l’anno di riferimento e per ciascun ambito di intervento di cui al comma 3, gli interventi finanziabili o attuati direttamente dalla Regione, i soggetti destinatari, le risorse assegnate, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

6. La Regione, nella definizione dei piani di cui al presente articolo, tiene conto dei risultati che emergono dall’elaborazione dei dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all’articolo 14.

 

Art. 5

(Informazione. Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro)

 

1. Nell’ambito di intervento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), la Regione programma la promozione di attività di informazione attraverso azioni mirate a favorire, consolidare e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, in ogni centro di socialità e di formazione, attraverso la realizzazione di campagne informative nonchè di studi e ricerche idonei alla prevenzione del fenomeno del mobbing, e degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro, fisiche e mentali, con particolare riferimento agli aspetti legati all’individuazione, valutazione e controllo dei rischi.

2. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, l’informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore edile e alle relative associazioni, ordini e collegi, in ordine alle informazioni relative alle misure di prevenzione e sicurezza nei cantieri.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce la Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro la cui ricorrenza è fissata nel giorno 1° ottobre di ogni anno.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti individuati all’articolo 3, comma 2 e alle imprese.

 

Art. 6

(“Premio l’impresa per la sicurezza”)

 

1.  Al fine di promuovere e valorizzare la diffusione della cultura della sicurezza del sistema produttivo regionale, è istituito il premio regionale denominato “Premio l’impresa per la sicurezza” destinato a incentivare le imprese che si distinguono per l’impegno concreto e i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza.

2.  Il premio è conferito annualmente alle imprese di cui al comma 1 dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 41, comma 9, dello Statuto, nel limite massimo di cinque per ciascun anno.

3.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione, le modalità di assegnazione e revoca del premio.

 

Art. 7

(Formazione)

 

1.  Nell’ambito d’intervento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), al fine di favorire l’accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Regione programma la promozione di attività di formazione e di addestramento tramite azioni volte all’erogazione di percorsi formativi di qualità, mirati e specialistici, relativi ai diversi cicli produttivi nonché adeguati alle esigenze derivanti dalla digitalizzazione degli stessi percorsi, anche tramite la definizione di piani formativi espressione della contrattazione, al fine di renderli aderenti alle specifiche esigenze dei cicli produttivi delle diverse realtà aziendali.

2.  Nell’ambito delle attività di cui al presente articolo la Regione promuove, in particolare, attività formative non obbligatorie o percorsi formativi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro in favore di:

a)   soggetti di cui all’articolo 3, comma 2;

b)   imprese;

c)   personale della direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione; (4)

d)   studenti e docenti di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale presenti nel territorio regionale.

3. La Regione promuove, altresì, misure volte all’approfondimento delle conoscenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito dei percorsi di formazione per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e successive modifiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005 e successive modifiche o tramite la progettazione di percorsi integrati ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

4.  La Regione, ai fini di cui al comma 3, promuove azioni di tutoraggio a favore degli studenti che frequentano il percorso di alternanza scuola-lavoro per l’intera durata del percorso, per garantire l’applicazione di tutte le misure di prevenzione necessarie per la salute e la sicurezza degli studenti nei luoghi di lavoro.

5.  La Regione promuove, altresì, accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

6.  La Regione monitora l’efficacia delle azioni formative oggetto degli interventi di cui al presente articolo e sul rispetto dei criteri e modalità di erogazione delle attività formative stabiliti nei relativi atti di concessione dei finanziamenti.

7.  La Regione, al fine di favorire la più ampia diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuove, previo accordo con l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), la stipula di un protocollo d’intesa diretto alla sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla divulgazione di apposite iniziative di educazione e formazione volte a fornire alle stesse vittime di infortunio sul lavoro competenze professionali per sviluppare didatticamente la loro esperienza diretta con la loro testimonianza di vita.

 

Art. 8

(Prevenzione)

 

1. Nell’ambito di intervento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), la Regione programma la promozione delle attività di prevenzione nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo III, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, mediante la definizione di interventi che tengano conto dell’organizzazione del lavoro, dei modelli di produzione o di erogazione di servizi dell’impresa e dei fattori socio-ambientali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti individuati all’articolo 3, comma 2, e alle imprese.

3. La Regione promuove e favorisce, in particolare:

a)   lo sviluppo del sistema di qualificazione delle imprese e l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza che valorizzino l’esperienza e la competenza dell’impresa, acquisite attraverso percorsi formativi mirati e sulla base delle attività svolte, anche al fine di pervenire alla certificazione dei modelli adottati;

b)  l’applicazione di standard contrattuali e organizzativi del lavoro certificati, promuovendo la contrattazione collettiva e individuando elementi di premialità per le imprese che rispettino le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che informino la propria attività al principio della responsabilità sociale d’impresa, della legalità, della regolarità e della qualità del lavoro, della cittadinanza responsabile nei settori economici;

c)   l’adozione da parte dei datori di lavoro di un codice etico volto a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A tal fine, la Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali, individua con propria deliberazione i principi e le modalità di applicazione a cui detto codice dovrà conformarsi;

d)  lo sviluppo e l’applicazione efficace dei principi e delle misure di prevenzione della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riguardo alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota di cui al Titolo IV, Capo II, del d.lgs. 81/2008 svolti su edifici pubblici e privati del territorio regionale.

4.  Per le finalità di cui al comma 3, lettera d), per i lavori in quota svolti su edifici pubblici e privati del territorio regionale è obbligatoria la presentazione di apposita attestazione, denominata “Elaborato tecnico della copertura”, quale parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), e di cui all’allegato XVI del d.lgs. 81/2008 redatto da un tecnico abilitato, secondo i criteri e le modalità indicati nella deliberazione di cui al comma 5. La mancata presentazione o irregolarità dell’elaborato tecnico comporta, altresì, l’inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere il titolo abitativo edilizio relativo ai lavori da realizzare ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia.

5.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più deliberazioni recanti i criteri tecnici e le modalità per la redazione dell’Elaborato tecnico della copertura di cui al comma 4, nonché le linee di indirizzo regionali per la prevenzione delle cadute dall’alto, quale documento tecnico contenente misure di coordinamento e integrative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota ai sensi del comma 3, lettera d).

 

Art. 9

(Disposizioni in materia di concessione di contributi alle imprese)

 

1.  La Regione, al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, concede contributi alle imprese che investano risorse materiali e immateriali per garantire e migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e che adottino modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a)  l’entità dei contributi da assegnare alle imprese;

b) le modalità di presentazione della domanda per l’accesso ai contributi;

c)  il possesso dei requisiti forniti dall’autodichiarazione.

  

Art. 10

(Vigilanza)

 

1.  La Regione, nell’ambito di intervento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d), ferme restando le competenze in materia di vigilanza degli organi ispettivi e delle autorità statali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle priorità di intervento definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 16, programma interventi di coordinamento delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori nonchè ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di assicurare la semplificazione dei processi e l’applicazione uniforme delle procedure ispettive nel territorio regionale, quali, in particolare:

a)   interventi di coordinamento e monitoraggio delle attività di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolte dalle strutture organizzative competenti in materia di prevenzione e sicurezza negli   ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali competenti;

b)   azioni integrative di collaborazione fra i soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo che operano a livello regionale, nel rispetto delle linee comuni e degli obiettivi individuati in sede di coordinamento nazionale ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

2.  I soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo provvedono alla reciproca informazione in ordine all’attività di controllo, nonché alla condivisione degli esiti dell’attività effettuata, con le modalità definite nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 16, mediante l’utilizzo integrato dei sistemi informativi presenti.

3.  Al fine di garantire la pianificazione coordinata della programmazione e dell’attuazione delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza ai lavoratori e alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è istituito il Gruppo di coordinamento degli enti competenti in materia di assistenza, controllo e vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro.

4.  Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 3 svolge, altresì, un monitoraggio sulle dotazioni organiche in materia di vigilanza nella Regione individuando i settori e le aree che richiedono un monitoraggio specifico anche sulla base delle priorità rilevate dal Gruppo stesso.

5.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate la composizione e le modalità operative del Gruppo di cui al comma 3.

6.  La partecipazione al Gruppo di coordinamento di cui al comma 3, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 11

(Potenziamento delle attività di controllo)

 

1.  La Regione promuove le intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza negli ambienti di lavoro e le organizzazioni sindacali per il potenziamento delle attività di controllo e per la pianificazione di interventi, anche finalizzati ad incentivare, nei settori a rischio, azioni straordinarie e verifiche preventive in materia di tutela e di sicurezza dei lavoratori. 

 

Art. 12

(Partecipazione)

 

1. La Regione, nell’ambito di intervento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e), promuove le attività di partecipazione tramite la definizione di interventi coordinati e integrati a livello regionale, settoriale e aziendale, per la sottoscrizione di intese per la collaborazione e il coordinamento fra le istituzioni e gli enti competenti in materia, anche al fine di favorire la condivisione di buone prassi, nonché di accordi finalizzati al contrasto del lavoro irregolare, nonché per la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l’innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Per le finalità di cui all’articolo 2 è istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Gruppo di coordinamento, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro ed è composto, altresì, dall’Assessore competente in materia di salute, dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai soggetti pubblici e privati, incluse le rappresentanze degli studenti che intervengono a diverso titolo nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua con propria deliberazione i criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento.

5. Il Gruppo di coordinamento assicura il raccordo con le attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 16.

6. La Regione promuove la contrattazione preventiva a livello aziendale o territoriale o anche di tipo settoriale in materia di politiche di organizzazione del lavoro con riferimento all’aspetto della salute e della sicurezza, anche in relazione alla produzione dei beni e dei servizi e al settore degli appalti, valorizzando quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera d), del d.lgs. 81/2008. 

 

Art. 13

(Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro)

 

1.   La Regione nell’ambito delle politiche volte a perseguire il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro e il diritto dei minori a interventi intesi a garantire la protezione sociale, promuove azioni di sostegno a favore dei minori orfani di uno o di entrambi i genitori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro.

2.  Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è disposto un contributo regionale di mantenimento denominato “Mai più soli”, in favore dei minori orfani di caduti sul lavoro nel Lazio, nell’ottica di garantirne la protezione sociale e di favorirne il pieno sviluppo sul piano umano. (1)

 

CAPO III

STRUMENTI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

 

Art. 14

(Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito il Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Sistema informativo, al fine di tracciare dati utili all’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al monitoraggio degli stessi, nonché per favorire l’efficacia degli interventi oggetto delle attività di programmazione regionale, quale strumento di supporto per l’integrazione e lo scambio di dati con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, sulla base di intese preventive con il Ministero del lavoro e con l’INAIL quale responsabile della gestione tecnica e informatica del SINP.

2. Al fine di garantire il costante aggiornamento dei cantieri di cui all’articolo 89 del d.lgs. 81/2008 attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, nel Sistema informativo è istituita una sezione denominata Anagrafe dei cantieri nella quale confluiscono, in particolare, i dati acquisiti dalle aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell’articolo 99 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche nonché, previa intesa con le medesime aziende sanitarie locali, gli ulteriori dati ritenuti utili per l’aggiornamento del Sistema informativo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate ulteriori sezioni tematiche e sono definite le tipologie e le caratteristiche dei dati e delle informazioni che confluiscono nel Sistema informativo, nonché eventuali e ulteriori soggetti tenuti alla comunicazione dei dati.

 

Art. 15

(Sportello informativo per la sicurezza sul lavoro)

1. Al fine di garantire un’uniforme diffusione e applicazione sul territorio regionale delle azioni di promozione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, la Regione istituisce presso la direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione, lo sportello informativo per la sicurezza sul lavoro. (5)

2. Lo sportello di cui al comma 1 fornisce supporto e assistenza, nell’ambito delle attività di propria competenza, ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, e alle imprese in relazione alle azioni e alle attività previste dal piano strategico e dal piano annuale di cui all’articolo 4, alle iniziative di informazione e di formazione attive e alle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici.

3. La Regione cura, anche in collaborazione con gli organismi paritetici, la tenuta e l’aggiornamento del registro delle imprese che adottano codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d’impresa e i modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

 

Art. 16

(Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

 

1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro) è istituito il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia, da lui delegato, e composto dagli Assessori regionali competenti per le funzioni correlate, nonché dai rappresentanti, territorialmente competenti:

a)   dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali;

b)  dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

c)   dei settori di  ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro;

d)  degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco,

e)   degli uffici periferici dell’INAIL;

f)    degli uffici periferici dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

g)  degli uffici periferici dell’Istituto   nazionale della previdenza sociale (INPS);

h)  dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI);

i)    dell’Unione province italiane (UPI);

l)    degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute;

m)  delle autorità marittime portuali e aeroportuali.

3. Ai lavori del Comitato partecipano, inoltre, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

4. Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le funzioni previste dal d.p.c.m. 21 dicembre 2007, tenuto conto della pianificazione e del monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza svolto dall’ufficio operativo ai sensi dell’articolo 2 del medesimo d.p.c.m., con particolare attenzione alla valutazione dei nuovi ed emergenti rischi negli ambienti di lavoro e dell’evoluzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

5. Nell’ambito del Comitato è istituito l’ufficio operativo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2007, attua la pianificazione coordinata delle attività di vigilanza mediante l’elaborazione di piani di intervento mirati a contrastare il fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere, nonché delle malattie professionali, individuando le priorità a livello territoriale anche in base ad analisi di contesto.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

7. I piani di intervento di cui al comma 5 sono attuati dagli organismi provinciali di cui all’articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 21 dicembre 2007.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI 


Art. 17

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione che illustra:

a)   gli obiettivi programmati e le variabili socio-economiche di riferimento;

b)   le risorse finanziarie utilizzate e le eventuali risorse finanziarie disponibili;

c)   la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

 

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti gli interventi previsti dal piano strategico, fatta eccezione per quelli relativi all’articolo 5, comma 3, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 3, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione della Giornata per la salute e della sicurezza sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

3. All’attuazione degli interventi di cui agli articoli 14 e 15, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

4.  Agli oneri derivanti dall’articolo 6 concernente il “Premio l’impresa per la sicurezza”, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese per il Premio l’impresa per la sicurezza”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

5.  Agli oneri derivanti dall’articolo 9 concernente la concessione di contributi alle imprese, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata “Contributi alle imprese per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

5 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 13 concernente il contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata “Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l’anno 2022, e ad euro 50.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. (2)

6. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali in favore delle attività di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 81/2008, di cui al programma 03 della missione 15, titolo 1, nonché le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.

Art. 19

(Incremento di fondi speciali. Disposizioni finanziarie varie)

 

1.  Gli stanziamenti dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, approvati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono incrementati, rispettivamente, per euro 7.000.000,00, per l’anno 2022, per la parte corrente e per euro 3.900.000,00, per l’anno 2022 e per euro 15.000.000,00, per l’anno 2023, per la parte in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, per complessivi euro 10.900.000,00, per l’anno 2022 e per euro 15.000.000,00, per l’anno 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della l.r. 21/2021.

2.  All’Allegato A all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a)  l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale – LAZIOcrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 6.500.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e successive modifiche, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 1.000.000,00, per l’anno 2022 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2;

c)  è inserita l’autorizzazione di spesa, relativa alla legge regionale 18 aprile 2003, n. 11 (Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali), di cui al programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

3.  La Regione sostiene la diffusione dell’agricoltura sociale e promuove, in tale ambito, la realizzazione di attività solidali, di carattere socioterapeutico, riabilitativo, educativo e formativo, rivolte all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo delle persone disagiate.

4.  Per le finalità di cui al comma 3, la Regione concede un contributo straordinario a favore di “Agricoltura Capodarco società cooperativa sociale” di importo pari a euro 400.000,00, per l’anno 2022, destinato all’acquisto di immobili e attrezzature da impiegare nella realizzazione delle attività indicate al medesimo comma 3.

5.  Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributo straordinario in favore della società cooperativa sociale Agricoltura Capodarco”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 400.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, comma 105, della l.r. 28/2019 di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di·gestione”, titolo 1.

6.  La Regione supporta l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale presso l’Autodromo di Vallelunga e promuove la realizzazione di iniziative di educazione e sensibilizzazione alla guida sicura e alla sicurezza stradale presso il centro di guida sicura ACI - SARA adiacente all’autodromo di Vallelunga.

7.  Gli interventi di cui al comma 6 sono realizzati da ACI Vallelunga S.p.A. e da Automobile club d’Italia (ACI) Sport S.p.A. secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. (3)

8.  Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo in favore di ACI Vallelunga S.p.A. per le attività promozionali e le iniziative di educazione e sensibilizzazione alla guida sicura ed alla sicurezza stradale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

9.  La Regione, al fine di sostenere il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio industriale del Lazio, è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo, in comodato d’uso gratuito e per la durata di tre anni, una porzione dell’immobile in propria disponibilità sito in Roma, via di Campo Romano, n. 8, non superiore a 750 metri quadrati, da adibire a sede istituzionale dell’ente.

 

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modifcato dall'articolo 9, comma 90, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(2) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 90, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(3) Comma modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16

(4) Lettera sostituita dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10; al riguardo vedi, anche, il comma 4 del medesimo articolo 7 della l.r. 10/2023 secondo il quale l’efficacia della presente modifica decorre dalla data del conferimento dell’incarico di Direttore della direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione.

(5) Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10; al riguardo vedi, anche, il comma 4 del medesimo articolo 7 della l.r. 10/2023 secondo il quale l’efficacia della presente modifica decorre dalla data del conferimento dell’incarico di Direttore della direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.