Istituzione dei distretti logistico-ambientali

Numero della legge: 11
Data: 14 luglio 2021
Numero BUR: 70
Data BUR: 15/07/2021

SOMMARIO

Art. 1    (Oggetto e finalità)

Art. 2    (Distretto logistico-ambientale. Definizione)

Art. 3    (Istituzione dei distretti logistico-ambientali)

Art. 4    (Piano di distretto)

Art. 5    (Monitoraggio e controllo dei distretti logistico-ambientali e dei Piani di distretto)

Art. 6    (Progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali)

Art. 7    (Regolamento regionale)

Art. 8    (Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

Art. 9    (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 10  (Disposizioni finanziarie)



Art. 1

(Oggetto e finalità)


1. La Regione con la presente legge, in conformità agli indirizzi, ai principi, alla normativa europea e statale vigente in materia di ambiente e di economia circolare nonché in coerenza e in attuazione della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche e della deliberazione consiliare 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), disciplina le modalità di istituzione dei distretti logistico-ambientali, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico e delle necessità di smaltimento, e le modalità di finanziamento dei relativi progetti innovativi e di sviluppo.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a)  prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso il miglioramento dei cicli produttivi, la riduzione e il recupero degli scarti di lavorazione mediante il loro impiego, ai sensi degli articoli 184 bis e 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, la riduzione degli imballaggi, l’immissione nel mercato di materiali interamente riciclabili, nonché favorendo il riuso dei prodotti, aumentandone la durata di funzionamento;

b) favorire l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come definiti dall’articolo 183, comma 1, lettera b ter), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il recupero dei rifiuti inerti provenienti da demolizioni nel campo edilizio e impiantistico, la raccolta e il riciclaggio nonché lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini al luogo di produzione per ridurne la movimentazione;

c)  promuovere una politica integrata di gestione dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dall’articolo 179 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di impianti di potenzialità dimensionata al fabbisogno del distretto;

d) favorire, al fine di migliorare la partecipazione dei cittadini e degli enti locali, la trasparenza tramite la pubblicazione dei progetti di cui all’articolo 6 per i quali sia stato espresso il consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale del distretto, nel rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale.


Art. 2

(Distretto logistico-ambientale. Definizione)

 

1. Ai fini della presente legge per distretto logistico-ambientale si intende un’area geografica circoscritta su cui insistono sistemi produttivi locali a vocazione industriale, agricola e commerciale caratterizzati dalla produzione costante di rifiuti che per caratteristiche merceologiche e quantitative richiedono una progettazione e una pianificazione articolata.

2. L’attività del distretto logistico-ambientale è finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti, agli scambi energetici e di materiali, alla minimizzazione dell’utilizzo di energie e di materie prime e allo sviluppo, al suo interno, di relazioni economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibili.


Art. 3

(Istituzione dei distretti logistico-ambientali)

 

1. La Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali, i consorzi industriali e le rappresentanze economico-sociali interessati, istituisce, con proprio provvedimento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distretti logistico-ambientali sulla base dei seguenti criteri:

a)   identità storica e paesaggistica omogenea;

b)   presenza di enti locali interessati alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare la sostenibilità ambientale del mondo produttivo;

c)   presenza di insediamenti produttivi industriali, agricoli e commerciali che incidano sullo stesso ecosistema locale, caratterizzato da specifici parametri ambientali;

d)   omogeneità delle attività industriali, la contiguità fisica e la frequente impossibilità di attribuire gli effetti ambientali a una o all’altra unità produttiva, soprattutto quando si tratta di emissioni in atmosfera e di scarichi di reflui;

e)   omogeneità dal punto di vista dei metodi di produzione, del livello tecnologico e delle scelte organizzative e gestionali per tipologia di attività;

f)    problematiche ambientali simili derivanti dall’immissione in uno stesso corpo ricettore delle emissioni e degli scarichi di reflui dei propri processi produttivi;

g)   problematiche ambientali simili derivanti dalla necessità di abbattimento degli inquinanti ai fini delle emissioni in atmosfera e dell’immissione degli scarichi idrici nello stesso fiume, dei rifiuti nella stessa discarica o impianto di smaltimento;

h)   obiettivi di risanamento della qualità del suolo, dell’aria, dei corsi d’acqua superficiali e sotterranei;

i) integrazione e accessibilità viaria e/o ferroviaria di tutte le zone di ogni singolo distretto ai fini di non appesantire ulteriormente il traffico su gomma all’interno del sistema viario regionale;

l) presenza di siti industriali dismessi da recuperare;

m) appartenenza dell’area ad una zona individuata come Sito di interesse nazionale (SIN).


Art. 4

(Piano di distretto)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni della programmazione e pianificazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa europea, statale e regionale, approva i Piani di distretto per lo sviluppo di soluzioni organizzative e logistico/strutturali nonché per favorire e migliorare l’implementazione di sistemi di gestione ambientale, ai sensi della normativa internazionale UNI EN ISO 14001.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida per l’elaborazione dei Piani di distretto, definendo i tempi, i criteri generali, i parametri tecnici di riferimento, le operazioni di aggiornamento e le attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Piano di distretto deve prevedere, in particolare:

a)   la relazione sulla situazione esistente e sulla natura delle attività di distretto;

b)   l’elaborazione dei dati inerenti alla produzione e alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 179, comma 1, del d.lgs. 152/2006, di qualunque provenienza sulla base dei rilevamenti effettuati nell’ambito del distretto logistico-ambientale;

c)   la stima della produzione qualitativa e quantitativa dei residui della produzione e valutazione del relativo impatto ambientale;

d)   la forma organizzativa prescelta per la gestione del ciclo dei rifiuti;

e)   gli obiettivi quantitativi e qualitativi;

f)    la regolamentazione di piano per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

g)   l’ottimizzazione della qualità della raccolta differenziata al fine di recuperare materie prime e risorse;

h)   le proposte di intervento per la razionalizzazione del sistema dei flussi di produzione dei residui, dalla raccolta allo smaltimento finale, secondo criteri di prossimità e massima riduzione dei trasferimenti;

i)    il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e alla gestione dei rifiuti di qualunque provenienza sulla base dei rilevamenti negli ambiti del distretto;

l)    il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e alla gestione dei rifiuti di qualunque provenienza ovvero atti a incrementare il mercato del riutilizzo dei materiali aventi per oggetto gli operatori del settore e le attività produttive interessate;

m)  le modalità più efficaci per favorire prevenzione e recupero degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, prevedendo possibili accordi, anche con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI);

n)   il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione del progresso tecnologico nei processi di smaltimento/recupero mediante lo sviluppo di tecnologie innovative e di impianti per favorire e migliorare l’implementazione dei sistemi di gestione ambientale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1;

o)   le attività di ricerca e sviluppo tecnologico riguardanti prodotti e processi produttivi che richiedano un uso meno intensivo delle risorse;

p)   l’adozione di tecniche per il reimpiego e il riciclaggio di materiali nell’impianto di produzione;

q)   le modalità gestionali che consentono prestazioni ambientali migliorative, con particolare riferimento ai principi di “ecologia industriale” o, più in generale, di “sostenibilità ambientale”, che permettano all’insieme delle aziende di conseguire, sotto il profilo ambientale, vantaggi maggiori rispetto alla somma dei benefici ottenibili dall’ottimizzazione del processo produttivo di ciascuna azienda;

r)    la sottoscrizione di accordi volontari fra industrie, attività economiche e realtà locali presenti nel distretto, finalizzati a massimizzare le possibilità di recupero reciproco fra gli scarti prodotti, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;

s)    la valutazione dell’efficienza del sistema di gestione dei rifiuti attraverso un bilancio lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio sia in termini economici che ambientali (Life cycle assessment - LCA);

t)    l’istituzione di premi fra quei distretti che si siano distinti per i progetti più innovativi e abbiano avuto ricadute positive per il territorio;

u)   la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori, sia della popolazione circostante, sia dell’ambiente, interno ed esterno, all’attività produttiva.

4. Il Piano di distretto ha una durata almeno quinquennale ed è soggetto ad aggiornamento e alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi fissati, secondi i criteri e le modalità stabiliti nelle Linee guida di cui al comma 2.

 


Art. 5

(Monitoraggio e controllo dei distretti logistico-ambientali e dei Piani di distretto)

 

1. La Giunta regionale prevede che, nell’ambito della Cabina di monitoraggio del Piano di gestione dei rifiuti (CMP) di cui alla deliberazione consiliare 4/2020, venga svolta una attività di monitoraggio e controllo dei distretti logistico-ambientali e dei relativi Piani di distretto.

2. L’attività di cui al comma 1 è svolta senza oneri a carico del bilancio regionale e prevede la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio e finanziari connessi alla gestione dei distretti logistico-ambientali nonché allo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti nel Piano di distretto.

3. La CMP, nell’ambito delle attività di cui al presente articolo, regolamenta e assicura l’accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.

4. L’attività di cui al presente articolo sarà affidata a un’apposita struttura istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell’ambito dell’assessorato regionale competente in materia, al verificarsi della cessazione delle funzioni e delle attività della CMP.


Art. 6

(Progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali)

 

1. La Regione in conformità ai contenuti e ai programmi del Piano di distretto finanzia progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti pubblici e privati interessati.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i progetti che, coerentemente con i contenuti del Piano di distretto, perseguano uno o più dei seguenti obiettivi:

a)  un’innovazione di prodotto o di processo produttivo che comporti miglioramenti ambientali e di qualità del servizio, con risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti e rifiuti oltre che di inquinamento. I progetti relativi all’innovazione del processo o della tecnologia per lo sviluppo sostenibile dovranno prevedere l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), vigenti e approvate dalla Commissione europea a norma della direttiva 2010/75/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

b) la realizzazione di infrastrutture per la tutela ambientale, di servizi ambientali e di risparmio energetico, migliorando il rapporto costi-benefici e privilegiando il recupero dei siti industriali dismessi;

c)  la riduzione dell’inquinamento calcolato in base emissione prodotta/kg rifiuto prodotto;

d) la realizzazione di infrastrutture e impianti volti a definire una rete integrata di supporto alle attività di aziende dei diversi settori all’interno di un bacino territoriale;

e)  la riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti, l’efficienza nell’uso delle risorse in tutte le fasi del progetto;

f)  la diminuzione di consumo di risorse non rinnovabili (materiali, energetiche e naturali), anche privilegiando tecniche, impianti e tecnologie con ridotto prelievo d’acqua, e la riduzione di inquinamento e di rifiuti prodotti (in quantità e pericolosità), nell’intero ciclo di vita;

g)  la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento valutandone l’impronta ambientale lungo l’intero ciclo di vita, utilizzando la metodologia del Life cycle assessment (LCA);

h)  la promozione della gestione dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dall’articolo 179 del d.lgs. 152/2006 e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

i)    l’uso di risorse rinnovabili, la valorizzazione o la rigenerazione di risorse locali, il miglior utilizzo di infrastrutture esistenti;

l)    il potenziale impatto dell’innovazione sul sistema produttivo o di consumi in generale, tenendo conto della situazione di partenza e dell’efficienza relativa rispetto ad attività simili;

m)   la capacità di coinvolgere nella propria innovazione attori sociali diversi (fornitori, produttori, istituzioni, associazioni, consumatori) cambiando le modalità di consumo;

n)   l’adesione da parte dei soggetti gestori del progetto, a Sistemi di gestione ambientale (SGA) e a forme di certificazione volontaria (ISO 14001, EMAS, Ecolabel, SA8000, energia verde, certificati verdi per la produzione di energia rinnovabile) o a forme di gestione controllata in base a parametri ambientali e/o sociali (bilancio ambientale e/o di sostenibilità);

o)   l’incremento dell’informazione relativa alle proprie prestazioni sociali e ambientali, in maniera oggettiva, chiara, trasparente e non episodica;

p)   l’elaborazione di un piano di monitoraggio unitario in modo da poter identificare misurare e monitorare l’impatto sull’ambiente risultante dalla sommatoria delle emissioni dei singoli stabilimenti.

3. Costituirà elemento importante di valutazione lo stato di avanzamento dell’innovazione proposta, se già allo stato di offerta commerciale (attuale o prossima), di prototipo industriale in fase di test o di brevetto.

4. I contributi regionali per i progetti innovativi e di sviluppo vengono erogati attraverso bandi pubblici secondo il regolamento di cui all’articolo 7. Costituisce condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori coinvolti.

5. Al fine di valutare la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti presentati, presso l’assessorato regionale competente in materia, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Nucleo di valutazione e controllo. Le attività e le competenze del Nucleo di valutazione e controllo sono stabilite nel regolamento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).


Art. 7

(Regolamento regionale)

 

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in relazione ai progetti di sviluppo di cui all’articolo 6, adotta, previo parere delle commissioni consiliari competenti, un regolamento regionale che stabilisce, in particolare:

a)  i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi alla presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali;

b)   i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti;

c)  la composizione e i compiti del Nucleo di valutazione e controllo dei progetti di cui all’articolo 6, comma 5, istituito presso l’assessorato regionale competente in materia;

d)  i criteri di valutazione dei progetti per la conseguente formazione della graduatoria;

e)  le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale nonché le modalità di concessione e di erogazione, con riferimento ai vari tipi di intervento previsti nei progetti;

f)  le condizioni per l’eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;

g)   i criteri e le modalità per l’effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione dei progetti, sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.


Art. 8

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.


Art. 9

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)  gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei finanziamenti previsti;

c)  la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai finanziamenti concessi.



Art. 10

(Disposizioni finanziarie)


1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte corrente” e del “Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023 e a euro 700.000,00, per l’anno 2022 e a euro 1.000.000,00 per l’anno 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 – 2023 nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla l.r. 27/1998, alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche e all’articolo 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo al fondo per il sostegno all’impiantistica pubblica, nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale.

3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP2 – Un’Europa più verde e al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.