Disposizioni per la realizzazione di open innovation center

Numero della legge: 10
Data: 6 luglio 2021
Numero BUR: 68
Data BUR: 08/07/2021

SOMMARIO

Art.   1     (Finalità e oggetto)

Art.   2     (Definizioni)

Art.   3     (Ruolo della Regione)

Art.   4     (Piano triennale di indirizzo in materia di open innovation)

Art.   5     (Piano operativo annuale degli interventi per gli open innovation center)

Art.   6     (Elenco regionale degli open innovation center)

Art.   7     (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art.   8     (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art.   9     (Disposizioni finanziarie)

Art. 10     (Entrata in vigore)


Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1. La Regione, con la presente legge, intende sostenere, anche attraverso la domanda pubblica di innovazione, la crescita del potenziale competitivo del sistema economico-produttivo regionale, lo sviluppo sostenibile e la creazione di nuova occupazione tramite la realizzazione di open innovation center, che, in sinergia e in coerenza con le attività degli spazi attivi regionali, agevolino il passaggio dalla closed innovation alla open innovation, nonché massimizzino le potenzialità di innovazione del territorio per accrescere la quantità e migliorare la qualità delle informazioni e dei servizi per i cittadini e per le imprese, in linea con gli orientamenti strategici europei e statali nonché nel rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”.


Art. 2

(Definizioni)

 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) open innovation, un approccio strategico culturale all’innovazione finalizzato ad aumentare il valore e la competitività delle imprese, che scelgono di progredire nelle loro competenze tecnologiche ricorrendo non solo a idee e risorse interne al processo produttivo, ma anche a soluzioni, strumenti, idee e competenze tecnologiche esterne al processo produttivo, in particolare provenienti da università, organismi di ricerca, start up, enti pubblici e privati, liberi professionisti e altri titolari di partita IVA;

b) open innovation center, un centro per l’innovazione aperta, che opera come incubatore dell’innovazione per favorire l’interazione tra mondo della ricerca, sistema delle imprese e pubblica amministrazione nonché l’incontro tra domanda e offerta di innovazione;

c) closed innovation, un modello di innovazione tradizionale secondo cui le attività di ricerca e sviluppo per arrivare a nuovi prodotti o servizi sono confinate all’interno dell’impresa;

d) impresa 4.0, l’impresa che coglie le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale;

e) spazi attivi regionali, rete regionale di hub della open e social innovation costituita da grandi spazi di incontro, aperti alle persone e ai territori, alla collaborazione con enti locali, imprese, consorzi industriali, scuole, università, organismi di ricerca, parchi tecnologici, cluster, distretti e associazioni di rappresentanza, in cui è possibile accedere a tutti i servizi per le imprese, le start up, la formazione, l’orientamento, l’empowerment personale e il lavoro.


Art. 3

(Ruolo della Regione)

 

1. La Regione al fine di promuovere l’open innovation come strumento a supporto della crescita economica regionale nell’ambito della Strategia di specializzazione intelligente:

a) sostiene, in sinergia con soggetti pubblici e privati, quali enti locali, istituzioni scolastiche, universitarie o culturali, organismi di ricerca, associazioni di categoria o ordini professionali, la realizzazione di open innovation center, dettando criteri e norme di indirizzo specifiche;

b) favorisce la creazione sul territorio di open innovation center, promuovendo la conclusione di specifici accordi con i comuni, le università, le associazioni di categoria e di impresa, comprese le organizzazioni sindacali, per la concessione in comodato d’uso o comunque a titolo agevolato di immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, da destinare a sede per la realizzazione di open innovation center, anche ai fini dello sviluppo e della rivitalizzazione economica e sociale dei territori e dei centri urbani, con particolare riferimento alla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate;

c) incentiva il processo di innovazione tecnologica e nuove forme di collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e istituzioni, favorendo il trasferimento tecnologico e di competenze dal mondo della ricerca al sistema delle imprese, con particolare riferimento alle tecnologie finalizzate all’offerta di soluzioni a migliore impronta ambientale e allo sviluppo di nuovi servizi digitali;

d) favorisce la sperimentazione, diffusione e divulgazione di metodi e processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese, anche ai fini di una riduzione dei tempi per il passaggio dalla fase di ideazione del prodotto o servizio alla sua immissione sul mercato;

e) favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione supportandole nel processo di adeguamento verso il modello di impresa 4.0;

f)  sostiene specifici percorsi formativi finalizzati all’innovazione, sia con riguardo all’utilizzo di nuove tecnologie che alle opportunità e ai vantaggi derivanti dall’impiego di soluzioni che applichino i principi dell’economia circolare, per favorire l’aggiornamento, la riqualificazione culturale, professionale e tecnica dei lavoratori coinvolti affinché non restino esclusi dal ciclo produttivo;

g)  favorisce l’interazione tra i soggetti operanti nella ricerca e innovazione nella Regione e il collegamento con le iniziative in ambito statale, europeo e internazionale;

h) sostiene la creazione e la sperimentazione di filiere di prossimità, che permettono la riduzione dell’uso delle risorse non rinnovabili;

i)  favorisce l’adozione di strumenti partecipativi creativi come le call for ideas ovvero i concorsi di idee indirizzati a start up, piccole e medie imprese (PMI), associazioni, professionisti o anche singoli individui al fine di promuovere idee e soluzioni innovative in specifici settori di mercato;

l) sostiene, anche nella forma di agevolazioni fiscali, le imprese che sviluppano progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e si insediano nella Regione Lazio.


Art. 4

(Piano triennale di indirizzo in materia di open innovation)

 

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano triennale di indirizzo in materia di open innovation, di seguito denominato piano triennale, che, per l’arco temporale di riferimento, fissa un quadro previsionale degli interventi da realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati attesi con particolare riguardo a:

a)  gli ambiti e le priorità dell’intervento regionale per favorire la diffusione dell’open innovation quale fattore di crescita del sistema economico-produttivo regionale;

b)  le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione a sostegno della costituzione degli open innovation center;

c)  i criteri per la costituzione degli open innovation center, con particolare attenzione alle seguenti tecnologie abilitanti:

1)  intelligenza artificiale per la modellazione aziendale;

2)  blockchain per i settori emergenti della logistica;

3)  algoritmi predittivi tarati per le PMI;

4)  ambienti a simulazione digitale, quali i digital twin, per la valutazione del rischio;

5)  tecnologia digitale nell’ambito sanitario dalla telemedicina alla robotica open source;

6)  big data per cloud computing e analisi dei cloud;

d)   gli indirizzi in merito ai criteri e alle modalità di concessione ed erogazione dei contributi o delle altre misure di sostegno.

2. Il piano triennale, che ha efficacia fino all’approvazione del successivo, può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al comma 1, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del settore.

3. Entro il 30 giugno antecedente la scadenza del triennio di riferimento, il Consiglio regionale approva, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano triennale.

4. Il piano triennale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.


Art. 5

(Piano operativo annuale degli interventi per gli open innovation center)

 

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base del contenuto del piano triennale, il piano operativo annuale degli interventi per gli open innovation center, di seguito denominato piano operativo.

2. Il piano operativo individua:

a) le iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione per la costituzione degli open innovation center;

b) i contributi per la promozione di azioni a favore della ricerca, per servizi di accelerazione e incubazione, per la realizzazione di spazi di coworking e concorsi di idee, che possano favorire l’innovazione continua all’interno degli open innovation center e lo sviluppo di imprese in settori caratterizzati da elevata innovazione;

c) i contributi per l’acquisizione di beni e attrezzature finalizzati a incrementare il potenziale degli open innovation center, anche mediante l’utilizzazione delle moderne tecnologie dirette a favorire l’innovazione di prodotto e di processo, il superamento dei limiti derivanti da disabilità motorie o sensoriali e, più in generale, la riduzione delle disuguaglianze attraverso la possibilità di accesso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione;

d) i contributi per la creazione di piattaforme on line per l’incontro di domanda e offerta di sottoprodotti derivanti dal recupero di scarti di cicli di produzione;

e) i contributi per agevolare l’ottenimento, per i nuovi prodotti o i nuovi servizi realizzati all’interno degli open innovation center, di brevetti o altre forme di proprietà intellettuale nonché della certificazione di qualità e sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia;

f) le iniziative concrete per agevolare l’adesione di università, organismi di ricerca, scuole di alta formazione, istituti tecnici e professionali agli open innovation center;

g) le misure per favorire la connessione tra gli open innovation center e i servizi regionali di orientamento e formazione professionale nonché le società in house della Regione che si occupano di sviluppo economico;

h) le misure per favorire la presenza degli open innovation center agli appuntamenti fieristici ed espositivi, anche di livello internazionale;

i)  i contributi per agevolare la progettazione specifica necessaria a consentire l’accesso dei progetti di ricerca e sviluppo degli open innovation center agli strumenti di finanziamento europei;

l)  i contributi per favorire la presenza all’interno degli open innovation center di management qualificato, che possa coordinare al meglio le attività tra soggetti diversi e gli organismi di ricerca coinvolti;

m) le misure per valorizzare, tra le PMI della Regione, i risultati positivi dell’attività di ricerca e innovazione realizzata all’interno degli open innovation center, per diffondere il più possibile tra esse il modello di open innovation;

n) gli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso dei beni oggetto del contributo, non inferiori a venti anni per i beni immobili e a cinque anni per le attrezzature e gli altri beni mobili, nonché le conseguenze di revoca totale o parziale del contributo concesso, in caso di violazione dei medesimi vincoli;

o) le modalità e i criteri di concessione e riparto, erogazione e rendicontazione delle misure di sostegno, concesse in forma automatica o selettiva.

3. Il piano operativo viene aggiornato, ove necessario, sulla base degli stanziamenti annuali effettivamente resi disponibili dopo l’approvazione della legge di bilancio.


Art. 6

(Elenco regionale degli open innovation center)

 

1. Presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico è istituito l’elenco regionale degli open innovation center, di seguito denominato elenco, al quale si iscrivono gli open innovation center per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge.

2. L’elenco è costituito con atto del Direttore regionale competente. Con regolamento regionale, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sono stabiliti i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione dall’elenco e di aggiornamento del medesimo nonché i requisiti ulteriori rispetto ai seguenti:

a) possesso della personalità giuridica, pubblica o privata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

b) presenza nell’open innovation center di almeno un soggetto che sia dotato di un piano di ricerca e sviluppo, che sia costituito da più di un anno e abbia prodotto il riconoscimento a bilancio di esercizio di un credito di imposta superiore ai minimi previsti dalla normativa vigente e sia stato certificato da un revisore contabile regolarmente iscritto all’albo dei revisori contabili;

c) disponibilità di una sede nell’ambito del territorio regionale;

d) svolgimento di attività qualificata e continuativa nel campo dell’innovazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di impresa 4.0 e secondo i principi del Manuale di Frascati dell’OCSE “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”;

e) adeguata fruibilità delle innovazioni conseguite sui prodotti o i servizi realizzati.


Art. 7

(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.


Art. 8

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni generali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.


Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la promozione e lo sviluppo degli open innovation center – parte corrente” e del “Fondo per la promozione e lo sviluppo degli open innovation center – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 300.000,00, per l’anno 2021, e a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, per la parte corrente e pari a euro 300.000,00, per l’anno 2021, e a euro 700.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo al fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, e successive modifiche nonché all’articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo al fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative, nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale.

3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 – Un’Europa più intelligente.


Art. 10

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.