Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche

Numero della legge: 1
Data: 10 febbraio 2022
Numero BUR: 16
Data BUR: 17/02/2022

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

CAPO II BOTTEGHE E ATTIVITÁ STORICHE

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Censimento delle botteghe e attività storiche)

Art. 4 (Interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche)

CAPO III VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ STORICHE SU AREE PUBBLICHE

Art. 5 (Mercati e fiere di valenza storica)

Art. 6 (Attività storiche di commercio su aree pubbliche)

CAPO IV DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 7 (Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti)

Art. 8 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione)

Art. 9 (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 10 (Abrogazioni)

Art. 11 (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 12 (Disposizioni finanziarie)

Art. 13 (Entrata in vigore)


CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, promuove, anche in collaborazione con i comuni e mediante particolari forme di sostegno, iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche di cui alla presente legge, individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e specialità.

2. Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le necessarie forme di coinvolgimento dei comuni, dei competenti uffici territoriali del Ministero della cultura e del Ministero dello sviluppo economico. La Regione promuove, altresì, forme di coinvolgimento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

 

 

CAPO II

 

BOTTEGHE E ATTIVITÁ STORICHE

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge, si intendono per botteghe e attività storiche:

a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;

b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

c) le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, dell’antiquariato e da collezione;

d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 non sono ostativi:

a)  l’eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l’attività artigianale;

b)  l’utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;

c)  la sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.

 

Art. 3

(Censimento delle botteghe e attività storiche)

 

1.  I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8, provvedono al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel medesimo regolamento, anche avvalendosi delle CCIAA, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, e lo trasmettono alla Regione.

2.  La Regione, sulla base del censimento di cui al comma 1, provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, all’istituzione dell’Elenco regionale delle botteghe e attività storiche, di seguito denominato Elenco regionale, e al suo aggiornamento, anche tenendo conto di eventuali elenchi gestiti dai comuni.

3.  L’iscrizione nell’Elenco regionale comporta l’acquisizione della qualifica di bottega e attività storica con il rilascio di specifica attestazione e di un logo di riconoscimento per ciascuna delle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1.

4.  In deroga al requisito temporale di cui all’articolo 2, possono comunque essere iscritte nell’Elenco regionale le botteghe e attività storiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già riconosciute sulla base di specifici provvedimenti comunali.

5.  Le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l’esercizio dell’attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all’interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell’attività nonché delle apparecchiature d’epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

6. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 5 comporta la cancellazione dall’Elenco regionale.

 

 

Art. 4

(Interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche)

 

1. Per l’attuazione della presente legge i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà.

2. La Giunta regionale concede contributi ai proprietari e ai gestori delle botteghe e attività storiche nonché ai comuni che intendano adottare i provvedimenti di cui al comma 1, secondo le seguenti priorità:

a)  la collocazione all’interno di un edificio storico classificato;

b) la presenza di un’architettura d’autore o di elementi architettonici di pregio;

c)  la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;

d) l’esercizio di un’attività storica o tradizionale regionale;

e)  il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;

f)   la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l’inventario degli archivi e del patrimonio.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 12, comma 1, sono definiti nel regolamento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera e).

4. L’alienazione dei locali di proprietà della Regione o degli enti da essa dipendenti all’interno dei quali ha sede una bottega storica è subordinata al vincolo di mantenimento della destinazione d’uso per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. La Regione promuove e favorisce, altresì, la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività in sede fissa e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione.

6. L’ Elenco regionale è reso pubblico, anche a fine promozionale e turistico per la creazione di appositi percorsi, pure intercomunali, dedicati alle botteghe e attività storiche, nei portali web istituzionali dei comuni nonché, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in una specifica sezione del portale istituzionale della Regione e negli altri siti web regionali correlati.


CAPO III

 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ STORICHE SU AREE PUBBLICHE

 


Art. 5

(Mercati e fiere di valenza storica)

 

1. I mercati e le fiere di cui all’articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) possono essere iscritti nell’Elenco regionale.

 

 

Art. 6

(Attività storiche di commercio su aree pubbliche)

 

1.  La Regione sostiene il carattere di storicità delle attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche, compresa quella svolta dai cosiddetti urtisti, istituite, da almeno settanta anni, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

2.  Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno cinquanta anni e da chiunque esercitate, possono accedere alle risorse di cui all’articolo 12, comma 4, ai fini della riqualificazione e adeguamento delle strutture, dell’eventuale adozione di un banco-tipo approvato dai comuni nonché dell’ammodernamento dell’esercizio dell’attività svolta.

 

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E FINANZIARIE

 

Art. 7

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti)

 

1.  La concessione dei contributi alle botteghe e attività storiche previsti dalla presente legge è subordinata al mantenimento dei vincoli di cui all’articolo 3, comma 5.

2. Il regolamento di cui all’articolo 8 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli richiesti al fine del loro ottenimento non siano stati rispettati, tenuto conto della compatibilità con l’esercizio dell’attività svolta.

 

 

Art. 8

(Regolamento regionale di attuazione e integrazione)

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti i criteri e le modalità per:

a)    il censimento di cui all’articolo 3, comma 1;

b)   l’iscrizione nell’Elenco regionale;

c)    le iniziative di valorizzazione e promozione di cui all’articolo 1, diffondendone la conoscenza anche attraverso i propri canali di comunicazione;

d)   il rilascio di specifico attestato e logo per ognuna della fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1;

e)    la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, comma 2 e 6, comma 2;

f)  la revoca dei contributi nel caso di mancato rispetto dei vincoli di cui all’articolo 7;

g)  la gestione e la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 12.

2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il logo, diversificato per ciascuna delle tipologie previste all’articolo 2, comma 1, delle botteghe e attività storiche iscritte nell’Elenco regionale.

 

 

Art. 9

(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

 

1.  I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2.  I contributi di cui al comma 1 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3.  I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

 

Art. 10

(Abrogazioni)

 

1.  Sono o restano abrogate:

a)  l’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni su locali, botteghe e attività storiche;

b)  il comma 58 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a modifiche all’articolo 14 della l.r. 12/2016;

c)  i commi 14 e 15 dell’articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 relativi a modifiche all’articolo 14 della l.r. 12/2016;

d) l’articolo 34 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a modifiche all’articolo 14 della l.r. 12/2016.



Art. 11

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)    gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi;

b)   l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c)    la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

 

 

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, relative agli interventi per la tutela e la salvaguardia delle botteghe e delle attività storiche, ivi compresi i progetti finanziati dalla Regione finalizzati alla promozione e alla valorizzazione delle stesse, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo a sostegno delle botteghe e delle attività storiche - parte corrente” e del “Fondo a sostegno delle botteghe e delle attività storiche - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 300.000,00, per l’anno 2022 ed euro 400.000,00, per l’anno 2023, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 200.000,00, per l’anno 2022 ed euro 300.000,00, per l’anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

2.  Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai comuni che ne fanno richiesta, in relazione al numero di botteghe e attività storiche riconosciute sulla base del censimento di cui all’articolo 3, comma 1, e tenuto conto anche della popolazione residente e, in particolare, di quelli che prevedano misure agevolative in favore dei proprietari degli immobili e dei gestori delle attività di cui alla presente legge, attraverso una o più delle seguenti misure:

a)  l’istituzione di contributi per l’affitto, la locazione e per il restauro e conservazione dei beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legate all’attività delle botteghe storiche;

b)  la riduzione della misura o l’esenzione di canoni;

c)  l’applicazione di agevolazioni o di riduzioni dell’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU);

d) il sostegno ad interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un’ottica di integrazione tra storicità, modernità e mercato digitale;

e)  il sostegno all’attrattività dei centri urbani e degli insediamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali.

3.  Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata, inoltre, al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all’erogazione di un reddito d’inserimento, alla formazione e all’aggiornamento pluriennale degli apprendisti, anche presso una bottega scuola di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”), al fine di sostenere anche il passaggio generazionale, la trasmissione di impresa, il rilancio occupazionale e l’inserimento lavorativo dei giovani. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.

4.  Agli oneri derivanti dall’articolo 6, relativi agli interventi in favore delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche - parte corrente” e del “Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2022 ed euro 200.000,00, per l’anno 2023, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 400.000,00, per l’anno 2022 ed euro 500.000,00, per l’anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

5.  All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere:

a)    le risorse di cui alla l.r. 22/2019 e alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, e successive modifiche, iscritte nei programmi 02 e 03 della missione 14, titoli 1 e 2, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale;

b)   le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative ai programmi operativi FESR, OP1 - Un’Europa più intelligente ed OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini e al Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.

 

 

Art. 13

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.