Legge Regionale 12 marzo 2021, n. 9
ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE
Bollettino Ufficiale n. 19 (Speciale) del 13 marzo 2021
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Art. 1
Istituzione e funzioni
della Conferenza
1. In attuazione dell’articolo
82 dello Statuto regionale, è istituita presso la Presidenza della Giunta
regionale, la Conferenza regionale per la programmazione, di seguito denominata
Conferenza, quale organismo consultivo della Regione.
2. La Conferenza, ai
sensi dell’articolo 82, comma 3, dello Statuto, esprime parere motivato sul
Documento di economia e finanza regionale.
3. La Conferenza,
altresì:
a)
fornisce, ai sensi dell’articolo 45, comma
3, dello Statuto, alla Giunta regionale informazioni utili per la predisposizione
del Piano strategico regionale;
b)
esamina ed esprime parere consultivo sul
Piano strategico regionale predisposto dalla Giunta regionale entro il termine
stabilito dall’articolo 45, comma 4, dello Statuto;
c)
concorre, ai sensi dell’articolo 58, comma
3, dello Statuto, alla predisposizione dei provvedimenti di programmazione
della Giunta.
Art. 2
Modalità di
costituzione e composizione
1. La Conferenza è
costituita con decreto del Presidente della Giunta e da lui presieduta, salvo
delega al vicepresidente o ad altro assessore.
2. La Conferenza è
composta da trentasette componenti individuati dalle seguenti categorie:
a)
tre rappresentanti delle autonomie
funzionali di cui uno designato dalla Università degli Studi della Basilicata,
uno dal Centro Nazionale Ricerche (Area di ricerca di Potenza) e uno dalla
Camera di Commercio della Basilicata;
b)
quindici rappresentanti delle categorie
del mondo produttivo regionale, ciascuno designato dalle seguenti
organizzazioni di appartenenza: Confederazione generale dell'industria italiana
(Confindustria), Confederazione italiana della piccola e media industria
privata (Confapi), Lega delle Cooperative,
Confederazione cooperative italiane (Confcooperative),
Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI), Unione Europea delle
Cooperative (Ue.Coop), Confederazione italiana
dell’agricoltura (CIA), Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
(Coldiretti), Confederazione generale dell’Agricoltura (Confagricoltura),
Confederazione di produttori agricoli (Copagri) ed
Unione Coltivatori italiani (UCI), Confederazione nazionale dell'artigianato e
della piccola e media impresa (CNA), Confartigianato, Confederazione Generale
Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo
(Confcommercio), Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali,
Turistiche e dei Servizi (Confesercenti);
c)
otto rappresentanti indicati da ciascuno
dei seguenti ordini professionali presenti in Basilicata: ingegneri,
architetti, agronomi, geologi, medici, avvocati, geometri e periti;
d)
sei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
e)
cinque rappresentanti del terzo settore,
dell’associazionismo e del volontariato individuati dalle associazioni di enti
del terzo settore maggiormente rappresentative sul territorio della Basilicata.
3. La Conferenza, al fine
di promuovere la partecipazione attiva di tutti i soggetti potenzialmente
interessati, nel rispetto del principio della trasparenza, può attivare
preliminarmente a ciascuna riunione, procedure di consultazione pubblica, in
via telematica, con altri enti appartenenti alle categorie di cui ai commi
precedenti non facenti parte della Conferenza.
4. I componenti della
Conferenza, nominati con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 2, restano
in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta
la nomina e, comunque, fino all'insediamento della nuova Conferenza. La
costituzione della Conferenza è formalizzata entro novanta giorni
dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
5. Le designazioni dei
componenti devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro venti
giorni dalla richiesta. Il Presidente procede comunque alla costituzione della
Conferenza in presenza di un numero di designazioni, pari alla metà più uno dei
componenti, pervenute alla scadenza del termine di cui al comma 4, fatta salva
la possibilità di procedere a successive integrazioni.
6. Qualora si renda
necessaria la sostituzione di un componente della Conferenza, il Presidente
della Giunta regionale procede alla nomina del nuovo componente, sulla base
della nuova designazione da parte dei soggetti indicati al comma 2.
7. La partecipazione alle
sedute della Conferenza è a titolo gratuito.
Art. 3
Organizzazione e
funzionamento
1. La Conferenza è convocata,
con modalità telematica, almeno una volta l’anno, dal Presidente della Giunta
regionale o dal vicepresidente o assessore delegato.
2. L'avviso di
convocazione, unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione
degli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta, con l’indicazione del
luogo, della data, dell'ora e dell’ordine del giorno della seduta è inviato a
ciascuno dei componenti della Conferenza, almeno venti giorni prima della
seduta.
3. L’ufficio competente,
individuato con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, assicura il
personale necessario per il funzionamento della Conferenza, individuando almeno
un funzionario regionale a cui attribuire le funzioni di segretario della
Conferenza.
4. Spetta al segretario
la formalizzazione degli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni
della Conferenza, compresa la redazione dei verbali e la successiva
trasmissione ai sensi del comma 3 dell’articolo 4.
Art. 4
Validità delle sedute
e votazioni
1. Le sedute della
Conferenza sono valide con la presenza, anche in via telematica, della
maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di mancato raggiungimento del
numero legale per due sedute consecutive convocate ai sensi del comma 2
dell’articolo 3, con il medesimo ordine del giorno, la seduta successiva è
validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti in
carica.
2. I pareri e gli altri
atti consultivi di cui all’articolo 5 sono espressi dai componenti presenti,
anche in via telematica, in rappresentanza delle categorie indicate
dall’articolo 2, comma 2. Tali atti tengono conto delle posizioni espresse da
tutte le categorie rappresentate e, quando non è raggiunta l’unanimità, sono
approvati a maggioranza e possono essere favorevoli, favorevoli con osservazioni,
in parte favorevoli, con eventuali osservazioni, e in parte contrari o
contrari.
3. Delle sedute della
Conferenza viene redatto, a cura del segretario, processo verbale, nel quale si
dà atto di luogo, data ed ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli
interventi svolti, nonché dei pareri espressi.
4. Il verbale di cui al
comma 3 viene sottoscritto dal segretario e dal Presidente a seguito di ogni
seduta.
5. I verbali delle sedute
della Conferenza sono trasmessi ai componenti della Conferenza ai consiglieri
regionali e agli assessori regionali.
Art. 5
Atti della Conferenza
1. Gli atti della
Conferenza, assunti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, sono
espressi come:
a) pareri motivati ai
sensi dell’articolo 82, comma 3 dello Statuto;
b) informazioni
finalizzate ai sensi dell’articolo 45, comma 3 dello Statuto;
c) pareri consultivi ai
sensi dell’articolo 45 del comma 4 dello Statuto;
d) atti consultivi in
sede di predisposizione dei provvedimenti di programmazione della Giunta ai
sensi dell’articolo 58, comma 3 dello Statuto.
Art. 6
Norma transitoria
1. In fase di prima
attuazione, la Conferenza viene costituita entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e comunque nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 5, e l’avviso di convocazione di cui
all’articolo 3, comma 2, è inviato ai componenti almeno cinque giorni prima
della seduta.
Art.7
Clausola di neutralità
finanziaria
1. Dall’attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.