Leggi Regionali
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Legge Regionale 12 marzo 2021, n. 9

ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE

Bollettino Ufficiale n. 19 (Speciale) del 13 marzo 2021

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Art. 1

Istituzione e funzioni della Conferenza

1. In attuazione dell’articolo 82 dello Statuto regionale, è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale per la programmazione, di seguito denominata Conferenza, quale organismo consultivo della Regione.

2. La Conferenza, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, dello Statuto, esprime parere motivato sul Documento di economia e finanza regionale.

3. La Conferenza, altresì:

a)      fornisce, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, dello Statuto, alla Giunta regionale informazioni utili per la predisposizione del Piano strategico regionale;

b)     esamina ed esprime parere consultivo sul Piano strategico regionale predisposto dalla Giunta regionale entro il termine stabilito dall’articolo 45, comma 4, dello Statuto;

c)      concorre, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, dello Statuto, alla predisposizione dei provvedimenti di programmazione della Giunta.

Art. 2

Modalità di costituzione e composizione

1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta e da lui presieduta, salvo delega al vicepresidente o ad altro assessore.

2. La Conferenza è composta da trentasette componenti individuati dalle seguenti categorie:

a)      tre rappresentanti delle autonomie funzionali di cui uno designato dalla Università degli Studi della Basilicata, uno dal Centro Nazionale Ricerche (Area di ricerca di Potenza) e uno dalla Camera di Commercio della Basilicata;

b)     quindici rappresentanti delle categorie del mondo produttivo regionale, ciascuno designato dalle seguenti organizzazioni di appartenenza: Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria), Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi), Lega delle Cooperative, Confederazione cooperative italiane (Confcooperative), Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI), Unione Europea delle Cooperative (Ue.Coop), Confederazione italiana dell’agricoltura (CIA), Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti), Confederazione generale dell’Agricoltura (Confagricoltura), Confederazione di produttori agricoli (Copagri) ed Unione Coltivatori italiani (UCI), Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confartigianato, Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (Confcommercio), Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi (Confesercenti);

c)      otto rappresentanti indicati da ciascuno dei seguenti ordini professionali presenti in Basilicata: ingegneri, architetti, agronomi, geologi, medici, avvocati, geometri e periti;

d)     sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e)      cinque rappresentanti del terzo settore, dell’associazionismo e del volontariato individuati dalle associazioni di enti del terzo settore maggiormente rappresentative sul territorio della Basilicata.

3. La Conferenza, al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutti i soggetti potenzialmente interessati, nel rispetto del principio della trasparenza, può attivare preliminarmente a ciascuna riunione, procedure di consultazione pubblica, in via telematica, con altri enti appartenenti alle categorie di cui ai commi precedenti non facenti parte della Conferenza. 

4. I componenti della Conferenza, nominati con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 2, restano in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e, comunque, fino all'insediamento della nuova Conferenza. La costituzione della Conferenza è formalizzata entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

5. Le designazioni dei componenti devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta. Il Presidente procede comunque alla costituzione della Conferenza in presenza di un numero di designazioni, pari alla metà più uno dei componenti, pervenute alla scadenza del termine di cui al comma 4, fatta salva la possibilità di procedere a successive integrazioni.

6. Qualora si renda necessaria la sostituzione di un componente della Conferenza, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del nuovo componente, sulla base della nuova designazione da parte dei soggetti indicati al comma 2.

7. La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito. 

Art. 3

Organizzazione e funzionamento

1. La Conferenza è convocata, con modalità telematica, almeno una volta l’anno, dal Presidente della Giunta regionale o dal vicepresidente o assessore delegato.

2. L'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta, con l’indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell’ordine del giorno della seduta è inviato a ciascuno dei componenti della Conferenza, almeno venti giorni prima della seduta.

3. L’ufficio competente, individuato con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, assicura il personale necessario per il funzionamento della Conferenza, individuando almeno un funzionario regionale a cui attribuire le funzioni di segretario della Conferenza. 

4. Spetta al segretario la formalizzazione degli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, compresa la redazione dei verbali e la successiva trasmissione ai sensi del comma 3 dell’articolo 4.

Art. 4

Validità delle sedute e votazioni

1. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza, anche in via telematica, della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di mancato raggiungimento del numero legale per due sedute consecutive convocate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, con il medesimo ordine del giorno, la seduta successiva è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

2. I pareri e gli altri atti consultivi di cui all’articolo 5 sono espressi dai componenti presenti, anche in via telematica, in rappresentanza delle categorie indicate dall’articolo 2, comma 2. Tali atti tengono conto delle posizioni espresse da tutte le categorie rappresentate e, quando non è raggiunta l’unanimità, sono approvati a maggioranza e possono essere favorevoli, favorevoli con osservazioni, in parte favorevoli, con eventuali osservazioni, e in parte contrari o contrari.

3. Delle sedute della Conferenza viene redatto, a cura del segretario, processo verbale, nel quale si dà atto di luogo, data ed ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, nonché dei pareri espressi.

4. Il verbale di cui al comma 3 viene sottoscritto dal segretario e dal Presidente a seguito di ogni seduta.

5. I verbali delle sedute della Conferenza sono trasmessi ai componenti della Conferenza ai consiglieri regionali e agli assessori regionali.

Art. 5

Atti della Conferenza

1. Gli atti della Conferenza, assunti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, sono espressi come:

a) pareri motivati ai sensi dell’articolo 82, comma 3 dello Statuto;

b) informazioni finalizzate ai sensi dell’articolo 45, comma 3 dello Statuto;

c) pareri consultivi ai sensi dell’articolo 45 del comma 4 dello Statuto;

d) atti consultivi in sede di predisposizione dei provvedimenti di programmazione della Giunta ai sensi dell’articolo 58, comma 3 dello Statuto.

 

Art. 6

Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione, la Conferenza viene costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, e l’avviso di convocazione di cui all’articolo 3, comma 2, è inviato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Art.7

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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