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Legge Regionale 13 febbraio 2024, n. 5

SALVAGUARDIA DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI DELLA BASILICATA MEDIANTE REGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE

Bollettino Ufficiale n. 6 (Speciale) del 14 febbraio 2024

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R.  5 aprile 2024, n. 14.

__________________________________________________

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica e disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne della regione e le attività ad essa connesse, con l’obiettivo di conservazione, salvaguardia, incremento e riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle acque pubbliche interne di interesse per la pesca sul territorio regionale, ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree protette nazionali assoggettate alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e ai rispettivi regolamenti e piani attuativi.  (1)

2. Sono considerate acque interne pubbliche tutte le acque dolci e salmastre esistenti sul territorio regionale. Nelle zone costiere sono considerate interne tutte le acque comprese entro la linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi, dei canali e degli altri corpi idrici.

3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche, in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale.

4. La Regione, in accordo con l’ufficio competente in materia di demanio marittimo, può collocare segnali al fine di delimitare le acque interne.

5. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

a) la pesca sportiva e dilettantistica;

b) la pesca professionale;

c) la pesca scientifica;

d) l’acquacoltura;

e) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive.

Art. 3

Funzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione e di pianificazione in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.

2. La Regione provvede:

a) alla programmazione, pianificazione e promozione per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse;

b) alla promozione e attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura;

c) al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, della pesca professionale, della pesca scientifica e delle attività agonistiche nelle acque interne pubbliche;

d) all’affidamento alle associazioni ittiche, riconosciute ai sensi dell'articolo 9, di interventi coordinati di gestione ittica su specifici tratti di fiume o laghi;

e) al coordinamento di eventuali corsi di formazione organizzati dalle Associazioni riconosciute di cui all’articolo 9.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, può variare i periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche, nonché disporre la chiusura temporanea, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza, se si verificano condizioni che turbano l'equilibrio biologico del patrimonio ittico accertate dall’A.R.P.A.B. o dai Servizi sanitari.

Art. 4

Strumenti di programmazione e gestione

1. Gli strumenti di programmazione e gestione sono:

a) il Piano Ittico Regionale;

b) la Carta Ittica Regionale e le zone ittiche omogenee;

c) il Programma Ittico Regionale annuale;

d) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla normativa dei siti della Rete Natura 2000.

Art. 5

Piano Ittico Regionale

1. Il Piano Ittico Regionale, approvato dal Consiglio regionale, è lo strumento programmatorio con cui la Regione promuove e disciplina, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l’incremento e l’equilibrio biologico delle specie di interesse ambientale e piscatorie in applicazione alla Carta Ittica mediante:

a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alla normativa dell’Unione europea vigente in materia, compresa quella volta a prevenire ed evitare l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

c) la realizzazione di progetti volti alla tutela della fauna ittica e all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;

d) l’individuazione di zone per la gestione ittica e l’acquacoltura;

e) le iniziative di ricerca, di promozione, di informazione e formazione culturale e delle pratiche di pesca e dell’acquacoltura.

2. Il Piano Ittico Regionale contiene la Carta Ittica Regionale di cui all’articolo 6 e le indicazioni generali per la redazione dei programmi ittici annuali.

3. Con l’approvazione del Piano Ittico Regionale, la Regione approva e regolamenta quanto di seguito:

a) l’uso degli attrezzi per l’esercizio della pesca o per la cattura delle diverse specie ittiche, ivi compresa la pesca da belly boat – kick boat e da natante;

b) gli orari per l’esercizio della pesca;

c) i periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche;

d) i limiti quantitativi giornalieri di prelievo per pescatore;

e) le dimensioni minime per specie da prelevare;

f) le specie pescabili;

g) le zone di protezione della fauna ittica;

 h) gli ulteriori divieti o prescrizioni in aggiunta a quelli riportati al successivo articolo 24.

4. Il Piano ha durata decennale, revisionabile al fine di adeguarlo alle politiche nazionali, comunitarie e regionali e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l’esercizio della pesca, nonché da altri fondi regionali, nazionali ed europei.

Art. 6

Carta Ittica Regionale

1. La Carta Ittica Regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l’elaborazione del Piano Ittico Regionale.

2. La Carta Ittica Regionale descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d’acqua, definisce i criteri di scelta delle specie ittiche per gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Regione redige una nuova Carta Ittica Regionale.

Art. 7

Programma Ittico Regionale

1. La Regione, sulla base di quanto previsto dal Piano Ittico Regionale, adotta, con provvedimento di Giunta, il Programma Ittico biennale, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela della fauna ittica.

2. Il Programma Ittico Regionale prevede:

a) le specie ittiche da tutelare;

b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca;

c) le specie ittiche da ripopolare;

d) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;

e) le eventuali zone di gestione ittica disciplinate nel piano ittico regionale;

f) le zone di protezione della fauna ittica;

g) le eventuali aree da destinare a gestione economica;

h) le aree ove è possibile praticare la pesca da belly boat – kick boat e da natante;

i) le modalità di collaborazione con le associazioni piscatorie;

j) i tempi e le zone dove effettuare l’attività agonistica mediante gare di pesca sportiva;

k) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma Ittico Regionale.

 

Art. 8

Commissione Ittica Regionale

1. La Regione istituisce la Commissione Ittica Regionale, nominata dalla Giunta regionale e costituita da:

a) il Dirigente del competente ufficio in materia piscatoria o suo delegato che la presiede;

b) il Dirigente competente in materia di sanità o suo delegato;

c) il Dirigente competente in materia di ambiente o suo delegato;

d) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta dalla Regione Basilicata, che risponda ai requisiti di cui all'articolo 9;

e) un dipendente della competente struttura regionale con funzioni di segretario.

2. Il presidente convoca la Commissione almeno una volta l’anno o su richiesta di almeno 3 componenti.

3. La Commissione è nominata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

4. Ai componenti della Commissione Ittica Regionale esterni all’Amministrazione regionale è riconosciuto un gettone di presenza pari a 30,00 euro.

5. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) propone, nel rispetto delle previsioni statutarie, modifiche o integrazioni alla legislazione regionale vigente in materia piscatoria;

b) rende pareri consultivi su richiesta dell’ufficio competente in materia piscatoria per l'individuazione delle zone di protezione della fauna ittica, per la tutela e la gestione degli ambienti acquatici, per le attività di ripopolamento, nonché, per la gestione di zone ittiche su richiesta delle Associazioni piscatorie previa concessione e autorizzazione da parte degli uffici competenti;

c) formula all’ufficio competente in materia piscatoria: 

1. proposte per la tutela e corretta gestione degli ambienti acquatici;

2. proposte o integrazioni al Piano Ittico;

3. proposte per programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati alla conservazione e all’incremento del patrimonio ittico regionale.

 

 

Art. 9

Associazioni di pescatori  (2)

1. La Regione Basilicata consente lo svolgimento delle attività indicate alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 anche alle associazioni nazionali e regionali riconosciute che hanno:

a) tra i propri fini statutari attività coerenti con le attività di pesca sportiva e dilettantistica e con la tutela della fauna ittica;

b) non meno di 150 pescatori iscritti, con regolare licenza di pesca in corso di validità.

2. Le associazioni riconosciute a livello nazionale, inoltre, per poter operare in ambito    regionale, devono avere i seguenti requisiti:

a) i 150 pescatori iscritti di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere residenti nel territorio regionale;

b) avere almeno una sede operativa sul territorio regionale.

Art. 10

Zone di protezione della fauna ittica

1. La Regione, sentita la Commissiona Ittica, istituisce le “zone di ripopolamento e frega”, le “zone di protezione integrale” e le “zone di protezione delle specie ittiche”.

2. L’istituzione delle zone di ripopolamento e frega, nelle località dove le specie da riprodurre svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

b) consentire l’ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d’acqua.

3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua (o in una parte di essi) che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale e nei rivi secondari dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l’incremento naturale.

4. Le modalità di gestione delle zone di protezione della fauna ittica sono disciplinate nel piano ittico.

Art. 11

Immissione di specie ittiche

1. La Regione effettua le immissioni di specie ittiche che possono essere effettuate con il supporto delle Associazioni riconosciute.

2. Le    specie  da        immettere        devono essere  accompagnate da        adeguata certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria competente per il territorio di provenienza e previa verifica dell’Azienda Sanitaria competente per il territorio di rilascio.

Art. 12

Segnalazione degli interventi in alveo

1. Gli Enti che intendono realizzare interventi di sistemazione negli alvei dei corsi d’acqua regionali sono tenuti a comunicare preventivamente all’Ufficio competente in materia ittica il tipo dei lavori e l'inizio degli stessi per l’adozione degli opportuni provvedimenti tesi alla tutela della fauna ittica.

Art. 13

Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A: consente ai residenti in Basilicata l’esercizio della pesca professionale, riservata agli imprenditori ittici di cui al D. Lgs n. 4/2012 in possesso del tesserino rilasciato dal competente Ufficio Regionale; detta licenza ha validità di 6 anni ed è assoggettata al versamento della tassa annuale. La pesca professionale è praticabile con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dal piano ittico regionale e dalle altre leggi e regolamenti vigenti. I possessori della licenza di tipo A possono esercitare anche la pesca non professionale nel rispetto delle condizioni previste per la licenza B.

b) licenza di tipo B: consente ai residenti in Basilicata ed ai cittadini iscritti nel registro Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) l’esercizio della pesca dilettantistica, ha durata annuale a decorrere dalla data del versamento;

c) licenza di tipo C: consente ai residenti in Basilicata ed ai cittadini iscritti nel registro Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è l’esercizio della pesca dilettantistica, ha durata di quindici giorni a decorrere dalla data del versamento, con gli attrezzi di cui alla lettera b);

d) licenza di tipo D: consente ai cittadini stranieri non residenti in Basilicata la pesca dilettantistica, la cui validità è di tre mesi a decorrere dalla data del versamento.

e) licenza di tipo E: consente ai cittadini residenti e non residenti in Basilicata, nonché agli stranieri, l’esercizio della pesca sportiva nell’ambito delle manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali ed ha validità giornaliera.

Art. 14

Tassa di concessione regionale

1. La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne secondo quanto previsto dal D. Lgs 22 giugno 1991, n. 230.

2. La tassa di concessione regionale, che abilita l’esercizio della pesca professionale per 12 mesi consecutivi dalla data di versamento, non è dovuta nel caso in cui non si eserciti l’attività piscatoria.

3. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato mediante procedura PagoPa; nella causale dovrà essere riportata la seguente dicitura “tassa concessione attività piscatoria (tipo A, B, C, D o E)”.

4. L'importo delle tasse regionali di concessione è così determinato:

a) euro 80,00 per la licenza di tipo A;

b) euro 35,00 per la licenza di tipo B;

c) euro 15,00 per la licenza di tipo C;

d) euro 30,00 per la licenza di tipo D;

e) euro 5,00 per la licenza di tipo E.

5. La licenza di pesca è valida su tutto il territorio nazionale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

6. I proventi derivanti dal pagamento della tassa di concessione regionale affluiscono su apposito capitolo di bilancio da destinare alle finalità di cui all’art. 29, comma 2, della presente legge.

Art. 15

Esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. È considerato esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche a fini non economici.

2. L'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica è consentito a coloro che sono in regola con gli adempimenti di cui al successivo art. 17.

 

Art. 16

Attività agonistica

1. Per attività agonistiche s’intendono le competizioni di pesca sportiva.

2. La Regione rilascia apposite autorizzazioni, per il tempo strettamente necessario e qualora non ricorrano condizioni ostative alla tutela della fauna ittica, alle associazioni piscatorie che ne facciano richiesta.

3. Le competizioni devono svolgersi, di norma, con il mantenimento del pesce in vita e la sua re immissione nelle acque del campo di gara, fatta eccezione per le competizioni a salmonidi.

4. Le competizioni di pesca ai salmonidi non possono essere autorizzate nelle acque individuate a salmonidi dalla Carta Ittica Regionale nel periodo di pesca chiusa alla specie.

5. Per le competizioni di pesca ai salmonidi, esclusivamente nei tratti di cui all’art. 18, è consentita l’immissione di trote certificate sterili.

Art. 17

Autorizzazione all’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. La pesca sportiva e dilettantistica è quella esercitata da soggetti muniti di licenza di tipo B o C o D o E in corso di validità e con gli attrezzi previsti dal piano ittico regionale, da leggi e regolamenti per tali tipologie di licenze.

2. La licenza all’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento d’identità valido nel caso di controllo.

3. L’età minima per poter esercitare la pesca è di 14 anni. Per i minori di età compresa tra i 14 anni ed i 18 anni di età, è necessaria, oltre alla ricevuta di pagamento della tassa di concessione, la dichiarazione di assenso di un genitore e la presenza di un accompagnatore maggiorenne munito della ricevuta di pagamento della tassa di concessione.

4. La licenza di pesca sportiva e dilettantistica non è richiesta per: 

a) coloro che hanno superato il 65º anno di età;

b) il personale impegnato nelle pubbliche ricerche sulle specie ittiche o nella cattura del pesce per il ripopolamento delle acque pubbliche interne, purché nell’esercizio delle proprie funzioni;

c) il personale addetto all'interno degli impianti di allevamento del pesce a fini economici;

d) i minori di anni 14 che accompagnino una persona munita dell’attestazione di pagamento della tassa annuale di concessione e di un valido documento di riconoscimento, nel rispetto dei limiti prestabiliti per persona autorizzata del quantitativo pescato e degli attrezzi consentiti;

e) l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica a pagamento di cui al successivo articolo 18.

Art. 18

Affidamento in concessione alle associazioni piscatorie

1. La Regione Basilicata, su richiesta delle associazioni piscatorie riconosciute ai sensi dell’art. 9, può affidare in concessione tratti di fiumi o laghi per un periodo non inferiore ai 5 anni.

2. La richiesta, indirizzata all’Ufficio competente in materia ittica, dovrà essere corredata da un progetto nel quale vengono specificate, le finalità e le modalità di attuazione delle attività che si intendono svolgere nell’area oggetto di richiesta.

3. Ai fini dell’acquisizione delle autorizzazioni da parte degli Uffici regionali competenti o da parte di altre amministrazioni, l’Ufficio procedente competente in materia ittica, indice apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n. 241/90.

Art. 19

Pesca a pagamento

1. L'esercizio della pesca a pagamento è consentito:

a) nelle acque private;

b) negli allevamenti ittici privati, regolarmente esercitanti l’attività;

c) negli allevamenti ittici siti in zone di interesse economico, regolarmente esercitanti l’attività.

2. Negli impianti di cui alle lettere a), b) e c) è consentita la pesca senza licenza.

3. In caso di controllo va documentata la provenienza della fauna ittica.

4. E’ fatto divieto di trasporto di fauna ittica viva dagli impianti di cui al comma 1.

Art. 20

Esercizio della pesca professionale

1. La pesca professionale è l’attività economica organizzata, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di pesci e altri organismi acquatici finalizzata alla loro commercializzazione.

2. L’esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati dal Piano Ittico Regionale, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.

3. È istituito presso l’Ufficio Regionale competente apposito elenco regionale delle imprese di pesca delle acque interne in cui sono iscritte le imprese di pesca professionali delle acque interne.

4. L’Ufficio regionale di cui al comma precedente rilascia un tesserino della validità di 6 anni.

5. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

6. Con apposito provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di iscrizione all’elenco delle imprese di pesca professionale per le acque interne e di rilascio del tesserino.

Art. 21

Autorizzazione all’esercizio della pesca professionale

1. Sono autorizzate ad esercitare la pesca professionale le imprese ittiche iscritte nell’elenco regionale delle imprese di pesca delle acque interne, in possesso della licenza di tipo A così come disciplinato all’articolo 13.

2. La licenza per l'esercizio della pesca professionale è costituita dal tesserino di cui all’art. 13 e dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore, nonché la causale;

3. Il pescatore professionale munito di licenza di tipo A può esercitare anche la pesca sportiva e dilettantistica senza necessità di un’ulteriore licenza, purché con gli attrezzi previsti per tale tipologia di pesca. Durante l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, anche il pescatore professionale è da considerarsi pescatore sportivo, con le facoltà, gli obblighi e le limitazioni che caratterizzano la pesca sportiva, incluso il divieto di commercializzare la fauna ittica catturata.

4. I pescatori professionali forniscono annualmente alla Regione i dati sui prelievi effettuati entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

5. Salvo diversa disposizione, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita anche la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

6. Ciascun soggetto esercente l’attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

7. Il pescatore di professione può essere autorizzato dal competente ufficio regionale ad operare sui corsi d’acqua anche diversi da quelli individuati dal Piano Ittico Regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche e di quelle invasive aliene.

Art. 22

Esercizio della pesca scientifica

1. La pesca scientifica è il prelievo della fauna ittica a fini scientifici, ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica.

2. L’autorizzazione viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini itti-faunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali.

3. La domanda è presentata all’Ufficio competente corredata dal piano di ricerca contenente le finalità, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, l’elenco nominativo degli operatori coinvolti con relativa qualifica e titolo di studio, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalità di svolgimento delle attività.

4. Le autorizzazioni non possono avere durata superiore a quella prevista per l’esecuzione delle attività che motivano il loro rilascio, ovvero la durata prevista nello specifico progetto di ricerca. Qualora tali date non siano definibili, comunque le autorizzazioni non possono avere durata superiore all’anno e possono essere rinnovate, prima della scadenza del provvedimento, previa presentazione dell’istanza agli uffici regionali competenti.

5. Le autorizzazioni dovranno specificare i corsi d’acqua interessati dalla ricerca, nonché le modalità e i mezzi con cui tale attività potrà essere effettuata, nonché, le quantità e le specie ittiche che potranno essere raccolte.

6. I titolari di autorizzazione all’esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare il calendario delle attività programmate e a presentare, alla scadenza dell’autorizzazione, una relazione tecnico-scientifica degli studi realizzati.

Art. 23

Acquacoltura in acque pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2135 c.c., l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente e diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici, vegetali o animali, attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase del ciclo stesso, in acque dolci, salmastre o marine.

2. La Regione Basilicata, nel Piano Ittico Regionale, individua le zone di interesse economico su cui esercitare iniziative finalizzate alla produzione economica delle specie ittiche.

3. La Regione autorizza il prelevamento o la derivazione dell'acqua finalizzati all’allevamento ittico.

4. La Regione rilascia la concessione per l’allevamento ittico nei bacini naturali o artificiali.

5. La commercializzazione del pesce allevato, sia a scopi alimentari che per ripopolamento o allevamento, è assoggettata alla normativa vigente per la vendita dei prodotti d’origine animale.

 Art. 24

Autorizzazione della pesca per il contenimento delle specie aliene

1. Nei siti ove è accertata la presenza di specie aliene, l’ufficio regionale competente autorizza il prelievo delle specie aliene invasive ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo A ed ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo B previa specifica formazione sulla specie aliena oggetto di prelievo.

2. La Regione e le Associazioni piscatorie curano la formazione di cui al comma precedente per i pescatori muniti di licenza di tipo B.

Art. 25

Divieti

1. L'esercizio della pesca è vietato:

a) nelle zone di ripopolamento e frega;

b) nelle zone di protezione integrale;

c) nelle zone di protezione delle specie ittiche;

d) nelle zone sottoposte a ricerca scientifica;

e) nelle zone   destinate ai fini economici, senza il consenso del concessionario;

f) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

2. Nelle zone a), b) e c) del precedente comma, tabellate a cura della Regione, la cattura delle specie ittiche è autorizzata solo per scopi di ripopolamento delle acque interne pubbliche regionali.

3. È inoltre vietata la pesca:

a) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

b) con sostanze esplosive, tossiche ed anestetiche;

c) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;

d) durante il periodo di divieto delle diverse specie ittiche;

e) negli orari non consentiti;

f) di esemplari la cui dimensione è inferiore a quella consentita per singola specie;

g) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;

h) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, ecc..;

i) di specie ittiche di cui è vietata la pesca e la cattura;

j) con l'uso di attrezzi e di esche non consentite, tenuto conto delle diverse specie ittiche;

k) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione dei corsi e dei bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici;

l) senza licenza di pesca in corso di validità.

4. Il Piano Ittico Regionale definisce in maniera puntuale i punti d), e), f) ed j) del comma 4 e le eventuali deroghe.

5. E' vietato altresì:

a) abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) immettere rifiuti nelle acque pubbliche;

c) scaricare nelle acque pubbliche materiale inquinante;

d) immettere nelle acque pubbliche specie ittiche alloctone.

Art. 26

Vigilanza

1. Il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidato alla Polizia Provinciale, al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, ai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alla Polizia Locale, alle Guardie Ittiche Volontarie e a chiunque in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.   (3)

Art. 27

Controlli

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, la esibizione del versamento della tassa di concessione, il documento di riconoscimento, la fauna ittica detenuta, nonché ispezionare le attrezzature e le esche usate.

2. Nei casi previsti, gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. procedono al sequestro dei mezzi e degli attrezzi di pesca e degli esemplari di fauna ittica detenuta, redigendo apposito verbale.

Art. 28

Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge comportano:

a) il sequestro, per un periodo di sei mesi, delle attrezzature usate per l'esercizio della pesca di coloro che esercitano la pesca senza la prescritta licenza e nei periodi non consentiti;

b) la confisca, in via definitiva, dei mezzi usati per produrre corrente elettrica, fonti luminose o per stordire o uccidere la fauna ittica, nonché del pesce catturato, che se vivo, andrà reimmesso in acqua, se morto smaltito così come previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Le sanzioni pecuniarie comminate per violazione della presente norma sono:

a) per detenzione di fauna ittica di dimensione diverse da quelle previste da € 200,00 a € 500,00 per ogni capo detenuto;

b) per pesca o cattura con corrente elettrica, con fonti luminose, con materiale atto ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna acquatica da € 1.000,00 a € 5.000,00;

c) per pesca o cattura con reti o apparecchiature di ingombro oltre i limiti consentiti da € 1.000,00 a € 5.000,00;

d) per pesca o cattura di specie ittiche non pescabili da € 200,00 a € 500,00

e) per l'esercizio della pesca negli orari e nei periodi di divieto da € 500,00 a € 2.000,00;

f) per l'esercizio della pesca con attrezzature non consentite da € 50,00 a € 200,00;

g) per l'esercizio della pesca nelle zone di protezione della fauna ittica da € 500,00 a € 2.000,00;

h) per la pesca o la cattura senza autorizzazione del concessionario entro le acque pubbliche concesse a fini economici da € 500,00 a € 2.000,00;

i) per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche senza il versamento autorizzativo della concessione da € 500,00 a € 2.000,00;

j) per l'abbandono di rifiuti dentro e fuori le acque, quelle previste dal comma 1 dell’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);   (4)

k) per lo scarico di rifiuti da parte di qualsiasi tipo di stabilimento nelle acque pubbliche interne, senza le dovute autorizzazioni, quelle previste dagli articoli 133 e 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006;  (5)

l) per tutte le altre violazioni da € 200,00 a € 500,00.

3. Le infrazioni rilevate in attuazione della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali reati.

4.  Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e si individua quale autorità deputata a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare l’ordinanza ingiunzione prevista dall’articolo 18 della medesima legge la struttura regionale competente in materia di pesca.  (6)

Art. 29

Risorse finanziarie

1. La presente legge è finanziata con i fondi rinvenienti dalla tassa di concessione regionale, nonché da specifici programmi europei che finanziano la pesca e l’acquacoltura.

2. Per l’esercizio delle funzioni previste nella presente legge, la Giunta Regionale ripartisce annualmente le risorse finanziarie affluite in apposito capitolo di bilancio dell’anno precedente nel seguente modo:

a) 50% per attività di ripopolamenti ittici;

b) 20% alle associazioni piscatorie operanti nel territorio regionale di cui all’art. 9. Le risorse sono poi ripartite in base agli iscritti e finalizzate allo svolgimento di attività di vigilanza ittica, attività formative, promozionali e di educazione ambientale nell'ambito della pratica ittica;

c) 20% per attività di vigilanza, da ripartire proporzionalmente alle associazioni riconosciute di cui all’art. 9 che includono volontari con decreto di Guardia Ittica Volontaria;

d) 10% per redazione del piano ittico, attività di ricerca, studi e gestione.

 Art. 30

Norme finali e abrogazioni

1. La presente legge abroga la legge regionale 9 luglio 2009, n. 20 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata”.

2. La presente legge modifica la legge regionale 4 maggio 1981, n. 8 “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali” e ss.mm.ii., allegato “Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali” - Titolo II Caccia e pesca - n. 18.

3. I procedimenti amministrativi in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati secondo la precedente normativa sino alla loro definizione.

Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE:

(1)   parole aggiunte dall’art. 20, comma 1, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(2)    articolo sostituito dall’art. 20, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14. Il testo precedente era così formulato:  “Art. 9 Associazioni di pescatori

1. La Regione Basilicata, per l’attuazione della presente legge, promuove la partecipazione diretta dei pescatori mediante le associazioni riconosciute presenti e operanti in ambito regionale.

2. Ai pescatori non è consentita la contemporanea iscrizione a più associazioni riconosciute.

3. Per l’attuazione della presente legge le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) non meno di 150 pescatori tra gli iscritti, con regolare licenza di pesca in corso di validità, residenti nell’intero territorio regionale;

b) almeno una sede operativa sul territorio regionale;

c) essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente di settore sulle associazioni di promozione sociale ed iscritte al RUNTS;

d) avere tra i propri fini statutari attività coerenti con la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica come declinate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017).

4. Le associazioni riconosciute a livello nazionale per poter operare in ambito regionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) non meno di 150 pescatori iscritti, con regolare licenza di pesca in corso di validità, residenti nell’intero territorio regionale;

b) almeno una sede operativa sul territorio regionale.

5. Presso l'Ufficio competente è istituito il registro delle associazioni riconosciute a livello regionale.”

 

(3) parole sostituite dall’art. 20, comma 3, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(4) parole sostituite dall’art. 20, comma 4, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(5) parole sostituite dall’art. 20, comma 5, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(6) comma sostituito dall’art. 20, comma 6, L.R. 5 aprile 2024, n. 14. Il testo precedente era così formulato: 4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della L. n. 689/81.”-.

 




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