Leggi Regionali
In questa sezione è possibile consultare le leggi regionali aggiornate e coordinate. La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità.


Risultati pagina  
Anno
Numero    
Data Dal
Data Al  
 
Materia
Testo  
   

Scarica la Legge in pdf

Link Diretto Legge

Legge Regionale 15 gennaio 2021, n. 5

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA  (5)

Bollettino Ufficiale n. 7 (Parte 1) del 16 gennaio 2021

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59 e con legge di abrogazione totale L.R. 12 gennaio 2024, n. 1.

_________________________________________________

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Istituzione del garante regionale dei diritti della persona

[1. E’ istituito il Garante regionale dei diritti della persona – Difensore civico, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante ha sede presso il Consiglio Regionale e può svolgere le proprie funzioni anche presso le sedi decentrate della Regione Basilicata.

3. Il Garante svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, “in conformità con quanto   previsto dall’art. 23 dello Statuto regionale”, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e vittime di reato, l’ufficio del Garante delle vittime di reato e l’ufficio del Garante regionale del diritto alla salute e delle persone con disabilità.

4. Il Garante svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.

5. Le funzioni del Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l’ufficio del Garante delle vittime di reato e l’ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III, IV, V e VI della presente legge. ]

Art. 2

Autonomia e struttura organizzativa

[1. Il Garante svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.

2. Il Garante per assicurare il funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, può utilizzare le sedi periferiche della Regione, previa intesa, tramite l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la Giunta regionale.

3. Il Garante per l’esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura organizzativa costituita, nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che ne determina la relativa dotazione organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale assegnato all’Ufficio del Garante dipende funzionalmente dal Garante.

5. Per l’espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Garante si avvale di funzionari regionali in qualità di referenti. A questo scopo, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Garante dispone di un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione.

6. Il Garante può, altresì, avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, può attivare forme di collaborazione con esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere e richiedere pareri e consulenze.]

Art. 3

Elezione del Garante e requisiti

[1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

    1) laurea in giurisprudenza o scienze politiche;

    2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente equiparato o   equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale vigente;

b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti   attinenti agli uffici da svolgere;

2. Il Garante è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea legislativa regionale.

3. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede ad ulteriori votazioni e viene eletto a maggioranza assoluta.

4. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 “Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale” e s.m.i..]

Art. 4

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

[1. Sono ineleggibili a Garante:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;

c) i Sindaci;

d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;

e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.

3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.

4. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di ogni altra funzione, con l’espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolti nella regione. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all’elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1, 2 e 3.

6. Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, ove accerti d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito, il Garante è dichiarato decaduto dall’incarico con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, effettuati dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa.

7. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 “Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale” e s.m.i.]

Art. 5

Revoca e rinuncia dell’incarico

[1. L’Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all’ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.]

Art. 6

Relazioni, audizioni del Garante e diritto di accesso

[1. Il Garante presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell’Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, d’intesa con l’Autorità.

3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Il Garante inoltre può essere ascoltato, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, dall’Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.

4. Il Garante può rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti. La Regione e gli enti dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza all’Assemblea legislativa regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.

5. Il Garante ha diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati nonché alla documentazione necessaria in loro possesso, fermo restando quanto previsto ai Capi II, III e IV.]

Art. 7

Indennità

[1. Al Garante spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari al 50% (Cinquanta per cento) dell’indennità complessiva lorda percepita dal Consigliere Regionale, nonché lo stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.]

CAPO II

Ufficio di Difensore civico

Art. 8

Funzioni della difesa civica

[1. L’ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.

2. Per le finalità indicate al comma 1, il Garante:

a) interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 10 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;

 b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l’applicazione delle riforme stesse.

3. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.]

Art. 9

Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati

[1. Il Garante svolge, ai sensi dell’articolo 44 del D. Lgs. n. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all’articolo 18 del D. Lgs. n. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei  difensori civici locali;

b) favorisce, per quanto di competenza, l’effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;

c) coordina la propria attività con l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;

d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali;

e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l’attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi  territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.]

Art. 10

Ambito di intervento e modalità

[1. Il Garante interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni negli ambiti di competenza e sollecitando l’adozione di provvedimenti.    (1)

2. La presentazione della richiesta di intervento del Garante non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.

3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell’ufficio di Difensore civico.]

Art. 11

Procedimento

[1. Il Garante effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell’istanza presentata.

2. Il Garante, valutata la fondatezza dell’istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d’ufficio, invita i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.  (2)

3. Il Garante può:

a) avere accesso agli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti;

c) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.

4. Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di presentarsi per l’esame della pratica davanti al Garante. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante.

5. Il Garante, esaurita l’istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.

6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 comunicano al Garante ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Garante.

7. Il Garante informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

8. Il Garante se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4 informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Garante.]

Art. 12

Interventi a tutela del diritto di accesso

[1. Il Garante può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa, nonché a tutela del diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 97/2016.]

Art. 13

Coordinamento della difesa civica

[1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Garante e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

2. Il Garante può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.]

CAPO III

Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Art. 14

Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

[1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CEDU), già proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, riadottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e ratificata in Italia con Legge 2 agosto 2008, n. 130.

2. Il Garante, in particolare:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) collabora all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Partecipa alla “Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenze”, di cui all’art. 3, punto 7, della Legge 12 luglio 2011, n. 112, e collabora con l’autorità Garante nazionale e con i Garanti regionali, presenti nella stessa conferenza, nel promuovere l’adozione di linee comuni di azione da attuare negli ambiti nazionale e regionali e da promuovere e sostenere nelle competenti sedi in Italia, in Europa e nel mondo e nel realizzare forme sistematiche di scambio di dati, di informazione e di esperienze sulla condizione dei minori. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;

e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;

f) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;

h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;

i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;

j) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

k) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

l) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l'educazione ai media;

m) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;

n) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

o) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;

p) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;

q) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

r) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

s) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;

t) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;

u) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. Il Garante promuove con gli Enti locali e con gli altri soggetti, in raccordo con la consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l’Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori ed in particolare per la prevenzione dell’uso dell’alcool e della droga, per la tutela degli abusi dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della Legge 3 agosto 1998 n. 269 “norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù”.]

Art. 15

Ambito di intervento e modalità

[1. Nello svolgimento delle funzioni previste all’articolo 14, il Garante:

            a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;

d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990;

e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.]

Art. 16

Tutela e curatela

[1. Il Garante promuove, d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione in Collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.]

CAPO IV

Ufficio del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità

Art. 17

Funzioni del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità

[1. La Regione Basilicata affida all’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona la  funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Garante regionale dei diritti della persona, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute e delle persone con disabilità, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria.

3. Il Garante regionale dei diritti per la persona acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell’amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge. Nell’esercizio della sua funzione il Garante del diritto alla salute, il Garante regionale dei diritti della persona può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia si servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. L'ufficio di Garante dei diritti delle persone con disabilità è svolto al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate), in armonia con l’art. 5 della Legge Statutaria 17 novembre 2016, n. 1 “Statuto della Regione Basilicata” e in conformità ai principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, con la presente legge la Regione Basilicata istituisce presso il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale.

5. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

6. Il Garante in relazione ai compiti concernenti le persone con disabilità si avvale della collaborazione, con funzioni meramente consultive, di un disabile nominato ai sensi della Legge regionale n. 32 del 2000 tra disabili designati dalle associazioni dei disabili operanti in Basilicata tra gli iscritti con disabilità non inferiore al 76%.]

Art. 18

Ambito di intervento e modalità

[1. Per le finalità di cui all’art. 1, il Garante in collaborazione e in stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, con l’Amministratore di sostegno, gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, svolge e promuove:

a) l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori;

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela e per agevolare l’obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

f) la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

h) l’utilizzo dell’elenco degli amministratori di sostegno previsti dall’art. 3, comma 1 della Legge regionale n. 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6);

i) la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità di competenza della regione e degli enti locali; 

j) ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l’assenza di barriere architettoniche.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, il Garante:

a) collabora con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla raccolta ed elaborazione dei dati alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), c), e) e j) del presente articolo;

c) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68 del 1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell’art. 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67;

e) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;

f) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli enti locali a tutela dei disabili;

g) il Garante può costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la parte offesa è una persona con disabilità, ai sensi dell’art. 32, secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

h) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti sull’attività svolta.]

CAPO V

Ufficio del Garante delle vittime di reato

Art. 19

Funzioni del Garante delle vittime di reato

[1. Il Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Ufficio del Garante, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.

3. Si intende per vittima del reato di cui al comma 2 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.]

Art. 20

Ambito di intervento e modalità

[1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

c) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 19;

d) può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;

e) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;

f) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 19 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

g) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 19 che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.

3. Per le attività previste da questo articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.]

Art. 21

Incompatibilità

[1. Al Garante è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.]

CAPO VI

Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 22

Funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

[1. L’ufficio di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. L’azione del Garante si rivolge all’amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Basilicata.

3. L’azione del Garante si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.]

Art. 23

Ambito di intervento e modalità

[1. Il Garante interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. Il Garante, in particolare:

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente,  fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);   (3)

 b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d’ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un’attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;

d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può effettuare visite negli Istituti di pena nel rispetto della normativa statale vigente in materia; (4)     

h) interviene nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l’erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.]

Art. 24

Norma finanziaria

[1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in € 35.640,00 annui, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse già destinate all’Ufficio del Difensore Civico ed all’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza di cui alla Legge regionale 19 febbraio 2007, n.5 “Nuova disciplina del Difensore Civico” ed alla Legge regionale 29 giugno 2009, n.18 “Istituzione del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, soppresse con il successivo art. 25, stanziate nella Missione 01, Programma 01, Titolo 01 del Bilancio 2020-2022 del Consiglio Regionale della Basilicata.]

Capo VII

Norme finali e transitorie

Art. 25

Norma Transitoria

 

[1. Il Difensore civico e il Garante per l‘infanzia e l’adolescenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Garante Regionale dei diritti della persona.

2. Con l’entrata in vigore della presente legge non si procede all’elezione del Difensore Civico e del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per i quali è in corso la procedura di nomina ai sensi della legge regionale n. 32/2000.]

Art. 26

Abrogazioni

[1. Sono abrogate la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 5 “Nuova disciplina del Difensore Civico” e la legge regionale 29 giugno 2009, n.18 “Istituzione del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.]

Art. 27

Dichiarazione d’urgenza

[1. La presenta legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.]

___________________________________

NOTE:

(1)   lettera modificata dall’art. 45, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(2)   comma modificato dall’art. 45, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(3)   lettera modificata dall’art. 45, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(4)   lettera modificata dall’art. 45, comma 4, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(5)   legge totalmente abrogata dall’art. 27, comma 1, L.R. 12 gennaio 2024, n. 1.                                       




© 2024 - Consiglio Regionale della Basilicata