Legge Regionale 15 gennaio 2021, n. 5
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA (5)
Bollettino Ufficiale n. 7 (Parte 1) del 16 gennaio 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59 e con legge di abrogazione totale L.R. 12 gennaio
2024, n. 1.
_________________________________________________
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Istituzione del
garante regionale dei diritti della persona
[1. E’ istituito il
Garante regionale dei diritti della persona – Difensore civico, di seguito
denominato Garante.
2. Il Garante ha sede
presso il Consiglio Regionale e può svolgere le proprie funzioni anche presso
le sedi decentrate della Regione Basilicata.
3. Il Garante svolge i
compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, “in conformità con quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto
regionale”, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l’ufficio del
Garante dei diritti dei detenuti e vittime di reato, l’ufficio del Garante
delle vittime di reato e l’ufficio del Garante regionale del diritto alla
salute e delle persone con disabilità.
4. Il Garante svolge ogni
altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli
uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni del
Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per
l'infanzia e l'adolescenza, del Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale, l’ufficio del Garante delle vittime di
reato e l’ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con
disabilità sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III, IV, V e VI della
presente legge. ]
Art. 2
Autonomia e struttura
organizzativa
[1. Il Garante svolge le
proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. Il Garante per assicurare
il funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, può utilizzare le sedi
periferiche della Regione, previa intesa, tramite l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, con la Giunta regionale.
3. Il Garante per
l’esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura organizzativa
costituita, nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, con delibera
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che ne determina la
relativa dotazione organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge.
4. Il personale assegnato
all’Ufficio del Garante dipende funzionalmente dal Garante.
5. Per l’espletamento
delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Garante si avvale di
funzionari regionali in qualità di referenti. A questo scopo, d’intesa con
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Garante dispone di un calendario di
presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione.
6. Il Garante può,
altresì, avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del
capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, può attivare
forme di collaborazione con esperti nelle materie attinenti alle funzioni da
svolgere e richiedere pareri e consulenze.]
Art. 3
Elezione del Garante e
requisiti
[1. Il Garante è eletto
dal Consiglio regionale, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) conseguimento di
almeno uno dei seguenti titoli di studio:
1) laurea in giurisprudenza o scienze
politiche;
2) laurea specialistica o diploma di laurea
di cui all’ordinamento previgente equiparato o
equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della
normativa statale vigente;
b) specifica esperienza
almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere;
2. Il Garante è eletto a
scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
dell’Assemblea legislativa regionale.
3. Dopo la terza
votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede ad
ulteriori votazioni e viene eletto a maggioranza assoluta.
4. Il Garante dura in
carica cinque anni e non è rieleggibile.
5. Per quanto non
previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale
5 aprile 2000, n. 32 “Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di
competenza regionale” e s.m.i..]
Art. 4
Ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza
[1. Sono ineleggibili a
Garante:
a) i membri del Governo e
del Parlamento nazionale ed europeo;
b) i Presidenti di
Regione, Provincia e Comunità montana;
c) i Sindaci;
d) gli assessori e i
consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;
e) i dirigenti nazionali,
regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
2. Sono altresì
ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.
3. Le cariche di cui al
comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
4. L’incarico di Garante
è incompatibile con l’esercizio di ogni altra funzione, con l’espletamento di
incarichi di qualsiasi natura, con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro
autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o
professionale svolti nella regione. Durante il mandato, il Garante non può
esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi
collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.
5. È comunque
incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all’elezione,
venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1,
2 e 3.
6. Il Presidente
dell’Assemblea legislativa regionale, ove accerti d’ufficio o su segnalazione
di terzi, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita
il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa
nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito, il Garante è
dichiarato decaduto dall’incarico con deliberazione dell’Assemblea legislativa
regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e
contraddittorio con l’interessato, effettuati dall’Ufficio di presidenza
dell’Assemblea legislativa.
7. Per quanto non
previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale
5 aprile 2000, n. 32 “Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza
regionale” e s.m.i.]
Art. 5
Revoca e rinuncia
dell’incarico
[1. L’Assemblea
legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a
maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea legislativa regionale, può
revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
2. Il Garante ha facoltà
di rinunciare all’ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al
Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta,
almeno tre mesi prima.]
Art. 6
Relazioni, audizioni del
Garante e diritto di accesso
[1. Il Garante presenta
entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell’Assemblea legislativa
regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della
Giunta regionale, una relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni
e proposte. Può inviare al Presidente dell’Assemblea e della Giunta regionali
apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
2. Le relazioni di cui al
comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal regolamento
interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le
modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa
regionale, d’intesa con l’Autorità.
3. Il Garante è ascoltato
dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle
Commissioni medesime. Il Garante inoltre può essere ascoltato, secondo le
modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e
funzionamento, dall’Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.
4. Il Garante può
rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti.
La Regione e gli enti dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata
risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza
all’Assemblea legislativa regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.
5. Il Garante ha diritto
di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della
Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati
nonché alla documentazione necessaria in loro possesso, fermo restando quanto
previsto ai Capi II, III e IV.]
Art. 7
Indennità
[1. Al Garante spetta il
compenso annuo omnicomprensivo, pari al 50% (Cinquanta per cento)
dell’indennità complessiva lorda percepita dal Consigliere Regionale, nonché lo
stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debba
recarsi fuori sede.
2. Il compenso di cui al
comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali
ed assistenziali.]
CAPO II
Ufficio di
Difensore civico
Art. 8
Funzioni della difesa
civica
[1. L’ufficio di
Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza,
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, concorrendo
ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela
dei suoi diritti ed interessi.
2. Per le finalità
indicate al comma 1, il Garante:
a)
interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 10 in
riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità
compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed
agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e
delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali, in
forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di
apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;
b) può formulare proposte finalizzate al
conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare
l’applicazione delle riforme stesse.
3. Il Garante può
assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio
sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale,
al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica
amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono
interessati.]
Art. 9
Misure contro la
discriminazione dei cittadini stranieri immigrati
[1. Il Garante svolge, ai
sensi dell’articolo 44 del D. Lgs. n. 286/1998, le
funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle
discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di
cui al D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione
della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), nonché delle situazioni
di grave sfruttamento indicate all’articolo 18 del D. Lgs.
n. 286/1998 citato.
2. Per le finalità di cui
al comma 1 il Garante:
a)
riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda
con la rete dei difensori civici locali;
b)
favorisce, per quanto di competenza, l’effettiva possibilità dei diritti di
difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
c)
coordina la propria attività con l’ufficio nazionale antidiscriminazioni
razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel
territorio regionale;
d)
acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione
in collaborazione con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali;
e)
supporta i cittadini stranieri immigrati per l’attivazione dei servizi sociali
e degli altri servizi territoriali
competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.]
Art. 10
Ambito di intervento e
modalità
[1. Il Garante interviene:
a)
a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali
allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le
irregolarità o le disfunzioni;
b)
di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze,
irregolarità o disfunzioni negli ambiti di competenza e sollecitando l’adozione
di provvedimenti. (1)
2. La presentazione della
richiesta di intervento del Garante non è soggetta a formalità ed è a titolo
gratuito.
3. Le amministrazioni e
gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 sono
tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di
cui alla presente legge.
4. La proposizione di
ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di
intervento dell’ufficio di Difensore civico.]
Art. 11
Procedimento
[1. Il Garante effettua
una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell’istanza presentata.
2. Il Garante, valutata
la fondatezza dell’istanza o a seguito della sua decisione di intervenire
d’ufficio, invita i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8
a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari. (2)
3. Il Garante può:
a)
avere accesso agli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento
e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei
sistemi informativi regionali;
b)
convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche
congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le
parti;
c)
chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si
tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione
di attività o omissioni ritenute irregolari.
4. Il responsabile del
procedimento ha l’obbligo di presentarsi per l’esame della pratica davanti al
Garante. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i
chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante.
5. Il Garante, esaurita
l’istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati
e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la
definizione del procedimento.
6. I soggetti indicati
alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 comunicano al Garante ed agli
interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono
di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Garante.
7. Il Garante informa gli
interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche
le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede
amministrativa o giurisdizionale.
8. Il Garante se non
ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6
oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4 informa
gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti,
eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle
amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Garante.]
Art. 12
Interventi a tutela
del diritto di accesso
[1. Il Garante può essere
chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell'articolo
25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le
condizioni stabilite dalla legge stessa, nonché a tutela del diritto di accesso
civico ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D. Lgs. n.
33/2013 e del D. Lgs. n. 97/2016.]
Art. 13
Coordinamento della
difesa civica
[1. La Regione promuove
ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la
cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa
civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Garante e
Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e
reciproca informazione.
2. Il Garante può
intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i
Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi
internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie,
che si occupano di diritti umani.]
CAPO III
Ufficio del
Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Art. 14
Funzioni del Garante
per l’infanzia e l’adolescenza
[1. L'ufficio di Garante
per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena
attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia
individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta
europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996,
resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione
europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CEDU), già proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000, riadottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e
ratificata in Italia con Legge 2 agosto 2008, n. 130.
2. Il Garante, in
particolare:
a) promuove, in
collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative
per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata
al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di
diritti;
b) collabora all'attività
delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età
e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di
promozione dei loro diritti. Partecipa alla “Conferenza nazionale per la
garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenze”, di cui all’art. 3,
punto 7, della Legge 12 luglio 2011, n. 112, e collabora con l’autorità Garante
nazionale e con i Garanti regionali, presenti nella stessa conferenza, nel
promuovere l’adozione di linee comuni di azione da attuare negli ambiti
nazionale e regionali e da promuovere e sostenere nelle competenti sedi in
Italia, in Europa e nel mondo e nel realizzare forme sistematiche di scambio di
dati, di informazione e di esperienze sulla condizione dei minori. Collabora,
altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti
delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
c) verifica che alle
persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e
nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso
all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
d) favorisce lo sviluppo
della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere
conflitti che coinvolgano persone di minore età;
e) segnala alle
competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di
bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano
necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;
f) rappresenta i diritti
e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità
previste dalla presente legge;
g) promuove, in accordo
con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la
celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
h) promuove la partecipazione
e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi
di relazione e nella scuola;
i) vigila con la
collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto
il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;
j) accoglie segnalazioni
in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei
minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni
competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne
impediscono la tutela;
k) interviene nei
procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e
degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistano
fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
l) cura, in
collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione
destinati all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli
adolescenti l'educazione ai media;
m) vigila sulla programmazione
televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di
comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei
bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in
ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;
n) segnala all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali
trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della
RAI;
o) istituisce un elenco
al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o
curatori;
p) promuove interventi a
favore dei minori inseriti nel circuito penale;
q) assicura la consulenza
ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
r) verifica le condizioni
e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero
anche non accompagnato;
s) vigila affinché sia
evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
t) collabora all'attività
di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione
dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
u) formula proposte e,
ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti
l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle
Province e dei Comuni.
3. Il Garante promuove
con gli Enti locali e con gli altri soggetti, in raccordo con la consulta
regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano
per l’Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori ed in
particolare per la prevenzione dell’uso dell’alcool e della droga, per la
tutela degli abusi dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle
disposizioni della Legge 3 agosto 1998 n. 269 “norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei
minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù”.]
Art. 15
Ambito di intervento e
modalità
[1. Nello svolgimento
delle funzioni previste all’articolo 14, il Garante:
a)
stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano
di infanzia e adolescenza;
b)
intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici
e privati;
c)
attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del
territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e
con le autorità giudiziarie;
d)
prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e
documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990;
e)
segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.]
Art. 16
Tutela e curatela
[1. Il Garante promuove,
d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della
tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di
formazione in Collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica
amministrazione della Regione.]
CAPO IV
Ufficio del
Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità
Art. 17
Funzioni del Garante
del diritto alla salute e delle persone con disabilità
[1. La Regione Basilicata
affida all’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona la funzione di Garante per il diritto alla
salute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge
8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie).
2. Il Garante regionale
dei diritti della persona, nella sua funzione di Garante per il diritto alla
salute e delle persone con disabilità, può essere adito gratuitamente da
ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante
un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema
dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria.
3. Il Garante regionale
dei diritti per la persona acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi
alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della
segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il
rappresentante legale dell’amministrazione interessata a provvedere
tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i
poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge. Nell’esercizio della sua
funzione il Garante del diritto alla salute, il Garante regionale dei diritti
della persona può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche
avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale
competente in materia si servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario
regionale.
4. L'ufficio di Garante
dei diritti delle persone con disabilità è svolto al fine di assicurare sul
territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi
individuali e collettivi delle persone con disabilità, nel rispetto della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata
dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità),
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate), in armonia
con l’art. 5 della Legge Statutaria 17 novembre 2016, n. 1 “Statuto della
Regione Basilicata” e in conformità ai principi di uguaglianza e solidarietà di
cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, con la presente legge la Regione
Basilicata istituisce presso il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante
regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato
Garante, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei
diritti dei disabili residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi
stabile dimora sul territorio regionale.
5. Il Garante svolge la
propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
6. Il Garante in
relazione ai compiti concernenti le persone con disabilità si avvale della
collaborazione, con funzioni meramente consultive, di un disabile nominato ai
sensi della Legge regionale n. 32 del 2000 tra disabili designati dalle associazioni
dei disabili operanti in Basilicata tra gli iscritti con disabilità non
inferiore al 76%.]
Art. 18
Ambito di intervento e
modalità
[1. Per le finalità di
cui all’art. 1, il Garante in collaborazione e in stretto raccordo con i
competenti Assessorati regionali, con l’Amministratore di sostegno, gli enti e
le istituzioni che si occupano di disabilità, svolge e promuove:
a)
l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà
e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e ponendo in essere
azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori;
b)
la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed
economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;
c)
la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la
conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela e per
agevolare l’obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono
in contesti sociali a rischio di esclusione;
d)
le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei
disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell’adozione di
interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il
rispetto dei diritti;
e)
il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche
attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera
regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
f)
la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa, radio,
televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
g)
il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla
Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
h)
l’utilizzo dell’elenco degli amministratori di sostegno previsti dall’art. 3,
comma 1 della Legge regionale n. 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la
promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei
soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6);
i)
la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di indirizzo che
riguardino le disabilità di competenza della regione e degli enti locali;
j)
ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al
fine di valutare l’assenza di barriere architettoniche.
2. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al precedente comma 1, il Garante:
a)
collabora con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla
raccolta ed elaborazione dei dati alla condizione delle persone con disabilità;
b)
riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione,
segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità,
in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), c), e) e j) del
presente articolo;
c)
segnala alle direzioni provinciali del lavoro l’inosservanza delle disposizioni
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici
e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti
pubblici ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68 del 1999;
d)
svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito
discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi
dell’art. 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67;
e)
sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei
diritti delle persone con disabilità;
f)
attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi
nell’azione degli enti locali a tutela dei disabili;
g)
il Garante può costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la parte
offesa è una persona con disabilità, ai sensi dell’art. 32, secondo comma,
della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
h)
riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari
competenti sull’attività svolta.]
CAPO V
Ufficio del
Garante delle vittime di reato
Art. 19
Funzioni del Garante
delle vittime di reato
[1. Il Garante delle
vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e
degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie
funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale
e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa
ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Ufficio del Garante,
disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti
nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale,
Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro
l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i
delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo
Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.
3. Si intende per vittima
del reato di cui al comma 2 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia
deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona
offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa
stabile convivente.]
Art. 20
Ambito di intervento e
modalità
[1. Il Garante svolge le
seguenti funzioni:
a)
fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le
informazioni indicate nel comma 2;
b)
collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema
regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti
assistenziali e psicologici adeguati;
c)
promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali
al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione
esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei
soggetti di cui all'articolo 19;
d)
può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e
accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e
l'assistenza delle vittime;
e)
può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la
funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte
omissive;
f)
può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per
assicurare ai soggetti di cui all'articolo 19 la conoscenza degli atti
amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di
definizione;
g)
promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle
vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i
servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le
associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei
consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di
lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa
legge.
2. Il Garante informa i
soggetti di cui all'articolo 19 che ne fanno richiesta in merito a:
a)
tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della
querela;
b)
forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e
legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per
ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per
quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le
modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di
erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di
altri enti;
c)
misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.
3. Per le attività
previste da questo articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con
enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.]
Art. 21
Incompatibilità
[1. Al Garante è inibita
la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che
accedono all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.]
CAPO VI
Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Art. 22
Funzioni del Garante
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
[1. L’ufficio di Garante
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale concorre
ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi
pubblici regionali e delle connesse attività.
2. L’azione del Garante
si rivolge all’amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai
gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti
pubblici regionali che interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di
esecuzione penale esterna con sede in Basilicata.
3. L’azione del Garante
si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie
cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.]
Art.
23
Ambito
di intervento e modalità
[1. Il Garante
interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.
2. Il Garante, in
particolare:
a) assicura alle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le
prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione
professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della
vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del
lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e dall’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
(3)
b) verifica che i procedimenti amministrativi
regionali, avviati d’ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano
regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
c)
segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i
soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, dei quali venga a conoscenza su
indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che
svolgono un’attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà
personale e si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché
questa assuma le necessarie iniziative;
d)
supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti
amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà
personale;
e)
promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti
e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale;
f)
può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad
interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
g)
può effettuare visite negli Istituti di pena nel rispetto della normativa
statale vigente in materia; (4)
h)
interviene nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17, commi 2 e 3, in
caso di verificate inadempienze che compromettano l’erogazione delle
prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.]
Art. 24
Norma finanziaria
[1. Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge, quantificati in € 35.640,00 annui, si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse già destinate all’Ufficio del
Difensore Civico ed all’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza di
cui alla Legge regionale 19 febbraio 2007, n.5 “Nuova disciplina del Difensore
Civico” ed alla Legge regionale 29 giugno 2009, n.18 “Istituzione del Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, soppresse con il successivo art. 25,
stanziate nella Missione 01, Programma 01, Titolo 01 del Bilancio 2020-2022 del
Consiglio Regionale della Basilicata.]
Capo VII
Norme finali e
transitorie
Art. 25
Norma Transitoria
[1. Il Difensore civico e
il Garante per l‘infanzia e l’adolescenza continuano ad esercitare le proprie funzioni
fino all’insediamento del nuovo Garante Regionale dei diritti della persona.
2. Con l’entrata in
vigore della presente legge non si procede all’elezione del Difensore Civico e
del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per i quali è in corso la procedura
di nomina ai sensi della legge regionale n. 32/2000.]
Art. 26
Abrogazioni
[1. Sono abrogate la
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 5 “Nuova disciplina del Difensore Civico”
e la legge regionale 29 giugno 2009, n.18 “Istituzione del Garante dell’Infanzia
e dell’Adolescenza”.]
Art. 27
Dichiarazione
d’urgenza
[1. La presenta legge
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.]
___________________________________
NOTE:
(1)
lettera modificata dall’art. 45, comma 1,
L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(2) comma
modificato dall’art. 45, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(3)
lettera modificata dall’art. 45, comma 3,
L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(4)
lettera modificata dall’art. 45, comma 4,
L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(5)
legge totalmente abrogata dall’art. 27,
comma 1, L.R. 12 gennaio 2024, n. 1.