Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 47
GIORNATA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DEI VALORI CULTURALI
RELATIVI AL PASTORALISMO E ALLA TRANSUMANZA
Bollettino Ufficiale n. 63 (Speciale) del 30 dicembre 2024
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Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata,
al fine di tutelare le proprie peculiarità territoriali e regionali, pone la
pratica della transumanza e il proprio patrimonio degli antichi tratturi al
centro del rilancio di un processo di promozione culturale e turistico.
2. La presente legge
detta disposizioni finalizzate a:
a)
valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso il recupero di mestieri e
usanze legati alla vita rurale e alla pastorizia;
b)
promuovere il territorio con la valorizzazione del patrimonio urbanistico delle
aree rurali contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo turistico sostenibile;
c)
sostenere l’economia locale favorendo la valorizzazione dei prodotti tipici e
creando nuove opportunità per gli operatori del settore;
d)
stimolare la coesione sociale attraverso l’aggregazione e lo scambio delle
comunità rafforzando il senso di appartenenza e creando, altresì, nuove
opportunità di collaborazione;
e)
promuovere il coinvolgimento di diversi attori: associazioni culturali,
sportive e del volontariato, aziende agricole e operatori turistici, nonché la
partecipazione pubblica al fine dell’uso consapevole e sostenibile del
territorio e delle risorse naturali;
f)
contribuire, tra l’altro, alla promozione dello sport, degli stili di vita sani
e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità europea.
Art. 2
Iniziative
1. Per gli scopi e le
finalità della presente legge, in attuazione del disposto di cui all’articolo 3
della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 54 (Norme di disciplina, tutela e
valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidii del territorio
lucano), in seguito alla dichiarazione del 15 marzo 2022 dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite (UNGA), dell’anno 2026 quale “Anno Internazionale
dei Pascoli e dei Pastori”, la Regione istituisce, la giornata regionale per la
diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo
e alla transumanza che, per il biennio 2024-2025, ha luogo nel Comune di Pescopagano.
2. A partire dagli anni
successivi con provvedimento della Giunta regionale, è individuato il Comune
dove svolgere la suddetta giornata fra quelli aventi particolare rilevanza in
materia di pastorizia e transumanza.
3. In occasione della
giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza la Regione promuove
iniziative volte a creare un rapporto costruttivo tra il mondo agricolo e le istituzioni pubbliche, attraverso
campagne di comunicazioni e informative,
convegni, studi e dibattiti ovvero manifestazioni, mostre, competizioni
regionali, laboratori e workshop, eventi informativi e culturali aperti alla
collettività con particolare valorizzazione della razza podolica locale.
4. La Regione, al fine di
incentivare lo studio della cultura al pastoralismo e
alla transumanza, mette a disposizione, con il coinvolgimento dell’Ufficio
scolastico regionale, degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado presenti sul territorio regionale, la possibilità di organizzare tirocini
formativi e viaggi di istruzione nei luoghi interessati dallo svolgimento di
attività di pastorizia e transumanza.
5. In attuazione della
lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 della presente legge, si propone, nella
suddetta celebrazione, la rievocazione dei giochi delle tradizioni con il
coinvolgimento degli studenti di cui al precedente comma 4.
Art.
3
Norma
finanziaria
1. Per l’attuazione delle
attività di cui alla presente legge, l'esercizio 2024 è riconosciuto al Comune
di Pescopagano un contributo straordinario massimo di euro 100.000.
2. La copertura degli
oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere
sulla Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1 dell'esercizio 2024.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.