Leggi Regionali
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Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 47

GIORNATA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DEI VALORI CULTURALI RELATIVI AL PASTORALISMO E ALLA TRANSUMANZA

Bollettino Ufficiale n. 63 (Speciale) del 30 dicembre 2024

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Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare le proprie peculiarità territoriali e regionali, pone la pratica della transumanza e il proprio patrimonio degli antichi tratturi al centro del rilancio di un processo di promozione culturale e turistico.

2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a:

a) valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso il recupero di mestieri e usanze legati alla vita rurale e alla pastorizia;

b) promuovere il territorio con la valorizzazione del patrimonio urbanistico delle aree rurali contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo turistico sostenibile;

c) sostenere l’economia locale favorendo la valorizzazione dei prodotti tipici e creando nuove opportunità per gli operatori del settore;

d) stimolare la coesione sociale attraverso l’aggregazione e lo scambio delle comunità rafforzando il senso di appartenenza e creando, altresì, nuove opportunità di collaborazione;

e) promuovere il coinvolgimento di diversi attori: associazioni culturali, sportive e del volontariato, aziende agricole e operatori turistici, nonché la partecipazione pubblica al fine dell’uso consapevole e sostenibile del territorio e delle risorse naturali;

f) contribuire, tra l’altro, alla promozione dello sport, degli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità europea.

Art. 2

Iniziative

1. Per gli scopi e le finalità della presente legge, in attuazione del disposto di cui all’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 54 (Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidii del territorio lucano), in seguito alla dichiarazione del 15 marzo 2022 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA), dell’anno 2026 quale “Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori”, la Regione istituisce, la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza che, per il biennio 2024-2025, ha luogo nel Comune di  Pescopagano.

2. A partire dagli anni successivi con provvedimento della Giunta regionale, è individuato il Comune dove svolgere la suddetta giornata fra quelli aventi particolare rilevanza in materia di pastorizia e transumanza.

3. In occasione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza la Regione promuove iniziative volte a creare un rapporto costruttivo tra il mondo agricolo  e le istituzioni pubbliche, attraverso campagne di comunicazioni e  informative, convegni, studi e dibattiti ovvero manifestazioni, mostre, competizioni regionali, laboratori e workshop, eventi informativi e culturali aperti alla collettività con particolare valorizzazione della razza podolica locale.

4. La Regione, al fine di incentivare lo studio della cultura al pastoralismo e alla transumanza, mette a disposizione, con il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale, degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio regionale, la possibilità di organizzare tirocini formativi e viaggi di istruzione nei luoghi interessati dallo svolgimento di attività di pastorizia e transumanza.

5. In attuazione della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 della presente legge, si propone, nella suddetta celebrazione, la rievocazione dei giochi delle tradizioni con il coinvolgimento degli studenti di cui al precedente comma 4.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per l’attuazione delle attività di cui alla presente legge, l'esercizio 2024 è riconosciuto al Comune di Pescopagano un contributo straordinario massimo di euro 100.000.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1 dell'esercizio 2024.

Art. 4

 Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 




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