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Legge Regionale 14 dicembre 2023, n. 44

NORME PER LA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI

Bollettino Ufficiale n. 66 (Speciale) del 14 dicembre 2023

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 5 aprile 2024, n. 14

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Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Regione Basilicata, in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché la gestione in sicurezza delle relative aree. 

Art. 2

Aree sciabili attrezzate

1. La Giunta regionale individua con delibera le aree sciabili attrezzate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni, quali superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, in particolare lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino. La Giunta regionale determina, altresì, le aree di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità ivi previste.

2. Le aree di cui al comma 1, comprensive di segnaletica nonché dell'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate, sentiti i gestori, col provvedimento di cui al comma 1. L'individuazione da parte della Regione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.   (1)

3. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 3

Classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste

1. Le piste di discesa, di fondo, di slitta e di slittino vengono [classificate,]  segnalate e delimitate dai gestori degli impianti, secondo il grado di difficoltà, in base a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, riservando e segnalando le aree destinate a parco giochi e alla pratica dei principianti.  (2)

2. La segnaletica nelle aree sciabili attrezzate è predisposta a cura dei gestori delle aree stesse in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Preparazione e protezione delle piste

1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve e sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l'utenza.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono all’esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, a: 

a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;

b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;

c) proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;

d) effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una corretta regimazione delle acque tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;

e) a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane;

f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;

g) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità ed a modificare la direzione di marcia;

h) adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.

3. I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente.

4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.

 

Art. 5

Gestione impianti

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve, in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a:

a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;

b) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti;

c) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone con disabilità nonché migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.

2. I gestori degli impianti nominano un direttore responsabile delle piste secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, le cui modalità di individuazione e formazione del personale sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1 trova applicazione l’articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 6

Obbligo di soccorso

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono obbligati ad assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste secondo quanto previsto dall’articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, i gestori possono stipulare apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, nonché con corpi o enti dello Stato e associazioni di volontariato con specifiche competenze in materia.

3. I gestori comunicano i dati di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, alla struttura regionale competente in materia per gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 14.

 

Art. 7

Obbligo di assicurazione dei gestori delle aree sciabili attrezzate

1. I gestori delle aree di cui all’articolo 5, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 15 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, stipulano apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per  danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

 

Art. 8

Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono mantenere una condotta conforme alle norme di comportamento previste dal capo III del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni. 

2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

 

Art. 9

Snowboard, telemark e altre pratiche sportive 

1. Le disposizioni di cui al presente capo previste per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.

 

Art. 10

Sanzioni

1. Si applica il regime sanzionatorio previsto dal comma 2 dell'articolo 33 del d.lgs n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. I proventi delle sanzioni irrogate sono riscossi dal Comune sul cui territorio si trova l'area sciabile, per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è competente, tra essi, il Comune capofila.

3. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, è previsto il ritiro del titolo (skipass) giornaliero o la sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

4. Ai gestori è fatto divieto di vendere, per il periodo di cui al comma 3, un nuovo titolo di transito ai soggetti cui è stato ritirato o sospeso il medesimo titolo. In caso di violazione del suddetto divieto, il gestore è assoggettato alla sanzione amministrativa di euro 250,00.

 

Art. 11

Vigilanza

1. Il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle richiamate disposizioni nazionali e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati ai corpi di polizia locali nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dall'articolo 29 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 12

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali si rinvia a quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia.

 

Art. 13

Abrogazione

1. A partire dall’entrata in vigore della presente legge si intende abrogata la legge regionale 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

 

Art. 14

Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 15

Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

(1) parole sostituite dall’art. 14, comma 1, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(2) parola soppressa dall’art. 14, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

 

 

 




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