Legge Regionale 15 novembre 2023, n. 43
DISPOSIZIONI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA
NORMATIVO REGIONALE
Bollettino Ufficiale n. 61 (Speciale) del 16 novembre 2023
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CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre
2021, n. 58 (Disposizioni in materia sanitaria)
1. Alla fine del comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale n. 58 del 2021, sono aggiunte le seguenti
parole: “, in attuazione del modello organizzativo dell’assistenza sanitaria
territoriale delineato dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n.
77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo
dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale).”.
2. Nell’alinea del comma
3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 58 del 2021, dopo le parole: “almeno
i seguenti servizi:”, sono aggiunte le seguenti parole: “e, comunque, nel
rispetto dei servizi definiti obbligatori di cui al decreto del Ministro della
salute n. 77 del 2022”.
3. Dopo la lettera i) del
comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 58 del 2021, sono aggiunte le
seguenti lettere:
“i
bis) i servizi infermieristici di cui al punto 5 dell’Allegato I del decreto
del Ministro della salute n. 77 del 2022;
i
ter) la continuità assistenziale secondo la previsione normativa di cui al
decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.”.
4. Al comma 4
dell’articolo 2 della legge regionale n. 58 del 2021 dopo le parole: “nei
diversi setting assistenziali” sono aggiunte le
seguenti parole: “e, comunque, nel rispetto della definizione delle stesse
contenuta nel decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.”.
5. All’articolo 10 bis
della legge regionale n. 58 del 2021, dopo le parole: “per il triennio
2022-2024)” sono inserite le seguenti parole: “e del decreto del Ministro della
salute n. 77 del 2022,”.
Art. 2
Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme
in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche)
1. Il comma 6 bis
dell’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2014 è abrogato.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2023 n. 11 (Legge di
stabilità regionale 2023)
1. L’articolo 10 della
legge regionale n. 11 del 2023 è abrogato.
2. L’articolo 22 della
legge regionale n. 11 del 2023 è abrogato.
3. L’articolo 25 della
legge regionale n. 11 del 2023 è abrogato.
Art. 4
Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 (Nuove
norme in materia di sport)
1. Alla lettera o) del
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole:
“Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)” sono
sostituite dalle parole: “Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)”.
Art.
5
Modifiche
alla legge regionale 16 luglio 2023, n. 20 (Circolazione dei crediti fiscali
per efficientamento energetico del patrimonio
edilizio)
1. Dopo la lettera c) del
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2023 sono aggiunte le
seguenti lettere:
“c
bis) le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici economici regionali
e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui al comma 2
dell’articolo1 della legge n. 196 del 2009 per l’acquisto dei crediti fiscali
edilizi sono provenienti esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci,
e non surrettiziamente da soggetti pubblici invece inclusi in detto elenco;
c
ter) le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle
rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente
previste all’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023.”.
Art. 6
Modifica alla legge regionale 4 agosto 2023, n. 30
(Disciplina del Fondo regionale della transizione verde)
1. Il comma 3 dell’articolo
2 della legge regionale n. 30 del 2023 è abrogato.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7
Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della
presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziare disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Norma di adeguamento automatico
1. Nell’attuazione della
presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti
dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di
competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente
richiamati.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.