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Legge Regionale 15 novembre 2023, n. 42

MISURE IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

Bollettino Ufficiale n. 61 (Speciale) del 16 novembre 2023

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SOMMARIO

Articolo 1 - Utilizzo economie

Articolo 2 - Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 3 - Entrata in vigore

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Art. 1

Economie

1. Al fine di garantire ulteriori prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale alla popolazione residente in Basilicata e di ridurre le liste di attesa, nel rispetto del relativo piano operativo regionale e fermo restando il tetto di spesa complessivo previsto per l’assistenza sanitaria da privato accreditato, le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzate ad utilizzare le economie rivenienti dall’assistenza ospedaliera per acuti da privato accreditato per la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nell’ultimo quadrimestre dell’anno 2023, in incremento rispetto alle risorse mensili assegnate, da distribuire, qualora non sufficienti, secondo criteri proporzionali da individuarsi congiuntamente da parte delle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto del comma 14 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2012, n. 135.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 




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