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Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 33

3 MARZO GIORNO DELLA MEMORIA IN RICORDO DELLA SCIAGURA FERROVIARIA DI BALVANO

Bollettino Ufficiale n. 64 (Supplemento ordinario) del 1° agosto 2021

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Art. 1

Istituzione “3 marzo Giorno della Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano”

1. La Regione Basilicata riconosce il giorno 3 marzo quale Giorno della Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano, data del più grave incidente ferroviario per numero di morti verificatasi in Italia, al fine di ricordare le vittime della sciagura ferroviaria accaduta nel territorio lucano nell’agro del Comune di Balvano il 3 marzo 1944.

Art. 2

Iniziative commemorative

1. In occasione del “Giorno della Memoria”, di cui all’articolo 1, il Consiglio Regionale della Basilicata promuove l’organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nel Comune di Balvano e nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra Regione per alimentare e conservare nel futuro della Basilicata la memoria di quel tragico episodio, che ha mietuto 517 vittime accertate e tante altre disperse, sconvolgendo il tessuto umano e sociale di numerose comunità del Mezzogiorno d’Italia.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata per gli anni 2022 e 2023 la spesa di Euro 5.000,00; per gli anni successivi l’entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del Bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando le pertinenti Missioni nonché i relativi Programmi e i Capitoli come per legge.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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