Leggi Regionali
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Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 28

ISTITUZIONE DEL CERTAMEN GIUSTINO FORTUNATO

Bollettino Ufficiale n. 64 (Supplemento ordinario) del 1° agosto 2021

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Art. 1

Oggetto e Finalità

1. E’ riconosciuto il valore culturale e formativo del Certamen “Giustino Fortunato”, concorso articolato in cinque sezioni: Saggistica, Industrial Design, Debate, Digitale Alessio Alianiello e Artistica.

2. Esso è teso a rivisitare la conoscenza storica coniugata all’utilizzo delle nuove tecnologie per procedere all’interpretazione della realtà in una dimensione nazionale, europea e mondiale recuperando e sviluppando gli esiti della ricerca di Giustino Fortunato.

Art. 2

Sede, Destinatari e Commissione Giudicatrice

1. Il Certamen è promosso e organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Giustino Fortunato” di Rionero in Vulture ove si svolge con cadenza annuale.

2. Il Concorso si rivolge agli studenti di scuola secondaria: Primo Grado, Secondo Grado e  Secondo Grado Europei.

3. I lavori dei candidati sono valutati da una Commissione di esperti, costituita con apposito provvedimento dell’istituto organizzatore.

Art. 3

Contributi

1. E’ prevista l’erogazione di un contributo ai fini della realizzazione della manifestazione.

2. La Giunta regionale è autorizzata con delibera a fissare le modalità di erogazione del contributo al fine di sostenere le spese di funzionamento e di svolgimento delle attività del concorso, nella misura di euro 25.000,00.

Art. 4

Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 annui, si provvede, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento dei corrispondenti importi dalla Missione 20 Programma 03 del Bilancio della Regione Basilicata.

2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando le pertinenti Missioni nonché i relativi Programmi e i Capitoli come per legge.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 




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