Legge Regionale 9 aprile 2025, n. 18
OBBLIGATORIETÀ DELLO SCREENING NEONATALE PER L’ATROFIA
MUSCOLARE SPINALE – SMA
Bollettino Ufficiale n. 18 (Speciale) del 9 aprile 2025
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Art. 1
Obbligatorietà dello screening neonatale per l’atrofia muscolare
spinale – SMA
1. Al fine di garantire la diagnosi precoce in
età neonatale e la relativa somministrazione di efficaci terapie
farmacologiche, è introdotto lo screening neonatale per l’atrofia muscolare
spinale 1 (SMA), con possibilità di rifiuto esplicito da parte dei genitori
mediante consenso informato.
Art. 2
Tempi e modalità del prelievo
1. Lo spot ematico per lo
screening molecolare di cui all’articolo 1 è prelevato al neonato dal punto
nascita interessato contestualmente a quello dello screening neonatale esteso e
raccolto su un cartoncino dedicato (Dried Blood Spot,
DBS), entro e non oltre l’arco temporale di 48-72 ore di vita del neonato.
2. Il cartoncino deve
contenere il codice identificativo del punto nascita, il nome e cognome del
neonato, la data e l’ora del prelievo e la data e l’ora di nascita. La
anagrafica del paziente viene generata mediante acquisizione digitale dei dati
riportati sul cartoncino.
3. I cartoncini di cui ai
commi precedenti devono essere raccolti ed essere inviati al laboratorio di
Genetica Medica ed Immunogenetica del Presidio Ospedaliero “Madonna delle
Grazie” di Matera nonché Centro di Riferimento regionale di cui all’articolo 4,
accompagnati da un modulo sottoscritto, rispettivamente, dagli operatori
addetti alla preparazione, alla consegna e alla ricezione.
Art. 3
Tempi e modalità del test
1. Il test genetico è
effettuato entro e non oltre l’arco temporale di 2-5 giorni dall’accettazione
del campione prelevato e con le modalità stabilite dal Centro di Riferimento.
Art. 4
Laboratorio di riferimento
1. Il laboratorio di
Genetica Medica ed Immunogenetica del Presidio Ospedaliero “Madonna delle
Grazie” di Matera competente per le attività di cui agli articoli 2 e 3 è
quello istituito con le Delibere della Giunta regionale n. 1577/2010, n.
454/2014 e n.456/2019.
Art. 5
Sostenibilità economica e finanziamento del programma di screening
1. Al fine di garantire
la sostenibilità del programma di screening neonatale per lo SMA, la Regione
Basilicata attinge prioritariamente ai fondi nazionali già stanziati per
l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in materia di
screening neonatale (art. 1, comma 544, lett. a),
Legge n. 145/2018) e ai fondi strutturali sanitari europei destinati alla
prevenzione delle malattie genetiche rare.
2. La Regione promuove
forme di partenariato con soggetti pubblici e privati per il cofinanziamento
delle attività di screening, nel rispetto dei principi di economicità e
trasparenza.
Art. 6
Esito del test
1. In caso
d’identificazione di un neonato affetto da SMA, il risultato dovrà essere
confermato su un nuovo campione di DNA estratto dallo stesso DBS, comunicato al
punto nascita di riferimento e da questo alla famiglia, che viene indirizzata
presso il laboratorio di Genetica Medica ed Immunogenetica del Presidio
Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera per effettuare una completa
consulenza post test. Contestualmente sarà eseguito un prelievo ematico per la
conferma del risultato su un campione di sangue fresco e per la determinazione
del numero di copie del gene SMN2, l’emissione del referto di diagnosi
molecolare di SMA e la definizione della prognosi.
Art.
7
Presa
in carico dei neonati identificati come affetti da SMA
1. Il neonato identificato
affetto da SMA è indirizzato dal laboratorio di Genetica Medica ed
Immunogenetica di cui all’articolo 4 presso i Centri terziari di cura della SMA
della Regione per l’eventuale terapia e la catamnesi. Contestualmente, la
famiglia del neonato riceve assistenza informativa e supporto psicologico,
nonché l’accesso prioritario alle misure di sostegno previste per i nuclei
familiari con minori affetti da patologie genetiche rare.
Art. 8
Screening volontario per le donne in gravidanza
1. Al fine di favorire un
ulteriore forma di prevenzione dell’atrofia muscolare spinale (SMA), è
garantita alle donne in stato di gravidanza la possibilità di sottoporsi
volontariamente allo screening molecolare per l’individuazione della condizione
di portatrice della mutazione del gene SMN1.
2. Il test è eseguito su
richiesta della gestante presso il laboratorio individuato dall’articolo 4,
secondo le modalità stabilite nel protocollo operativo di cui all’articolo 9.
3. In caso di esito
negativo dello screening materno, il test di cui all’articolo 1 non verrà
ripetuto sul nascituro.
Art. 9
Protocollo operativo
1. Entro e non oltre
quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Direttore del
Laboratorio di cui all’articolo 4 adotta, con il parere obbligatorio e vincolante
del Direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria competente, un protocollo
operativo con cui vengono definite le metodologie standardizzate da utilizzare
nello svolgimento del test genetico.
Art. 10
Modifiche modalità operative screening
1. La Giunta regionale
può provvedere a modificare le modalità operative dello screening previste
dalla presente legge, sulla base di motivate valutazioni susseguenti alla sua
prima applicazione, ovvero qualora alcune disposizioni previste dovessero
interferire con l’utilizzo delle migliori metodologie standardizzate oggetto
del protocollo operativo di cui all’articolo 9.
Art. 11
Monitoraggio dell’efficacia dello screening
1. La Giunta regionale,
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al
Consiglio regionale una relazione annuale sull’efficacia dello screening
neonatale per SMA, contenente almeno i seguenti elementi:
a)
numero di neonati sottoposti a screening e percentuale di adesione;
b)
numero di casi positivi identificati e tempistica media della diagnosi;
c)
impatto clinico e risultati del trattamento precoce;
d)
analisi costi-benefici del programma e proposte di miglioramento.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Per gli oneri
derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 2025 è autorizzata
la spesa di euro 40.000,00.
2. Alla copertura degli
oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede,
mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di
natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, di cui alla
Missione 20, Programma 03, del Bilancio di Previsione della Regione Basilicata,
annualità 2025.
3. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i
pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.
4. Per gli anni
successivi si provvede con le risorse individuate nelle leggi di approvazione
del bilancio regionale.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.