Leggi Regionali
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Legge Regionale 5 aprile 2024, n. 18

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E PER L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Bollettino Ufficiale n. 17 (Speciale) del 5 aprile 2024

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Art. 1

Variazioni in materia di Protezione civile e per l’Antincendio Boschivo

 

1. Allo scopo di finanziare la campagna di antincendio boschivo 2024, e per la rimodulazione di talune risorse statali, vengono autorizzate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa, sullo stato di previsione della spesa dell’esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026:

Variazioni in aumento

          Missione 11 – Programma 01 – Titolo 1 - euro 220.000,00;

          Missione 11 – Programma 01 – Titolo 2 - euro   30.000,00;

          Missione 11 – Programma 02 – Titolo 1 – euro   28.119,68.

     

Variazioni in diminuzione

          Missione 11 – Programma 02 – Titolo 2 - euro 250.000,00;

          Missione 11 – Programma 2 –  Titolo 1 - euro   28.119,68

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026.

Art. 2

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 




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