Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 13
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Bollettino Ufficiale n. 35 (Speciale) del 22 aprile 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.
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Art. 1
Oggetto
1. In attuazione
dell’art. 123, comma 4 della Costituzione e dell’art. 78 dello Statuto della
Regione Basilicata, la presente legge istituisce il Consiglio delle Autonomie
Locali della Basilicata, di seguito denominato CAL, quale organo di partecipazione
all’esercizio delle funzioni regionali e di consultazione permanente tra la
Regione e il sistema delle autonomie locali lucane.
Art. 2
(Composizione del CAL)
1. Il CAL, ai sensi
dell’art. 79 dello Statuto, è composto da un totale di 24 membri così
suddivisi:
4 membri di diritto:
a) i Sindaci delle Città capoluogo, Potenza e Matera;
b) i Presidenti delle Province di Potenza e Matera;
20 membri eletti
tra gli amministratori degli Enti Locali della Regione, in modo che sia
garantita la rappresentanza dei Comuni delle Province di Potenza e Matera,
degli enti locali con meno di 5.000 abitanti, l’adeguata rappresentanza degli
organi consiliari degli enti locali nonché la rappresentanza di genere.
2. I componenti elettivi
di cui al comma 1 sono eletti in base alle preferenze espresse rispettivamente
dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti dei Consigli comunali o
un delegato del Consiglio comunale con popolazione superiore a cinquemila
abitanti e dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti dei Consigli
comunali o un delegato del Consiglio comunale con popolazione pari o inferiore
a cinquemila abitanti, delle rispettive Province. Per assicurare il principio
di adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle due Province,
i membri elettivi sono così ripartiti:
- 6 in rappresentanza dei Comuni della provincia di Potenza
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- 5 in rappresentanza dei Comuni della provincia di Matera
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- 7 in rappresentanza dei Comuni della provincia di Potenza
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- 2 in rappresentanza dei Comuni della provincia di Matera
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Art. 3
Costituzione e Durata del CAL
1. Il CAL è costituito
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale,
entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, prende atto dei
nominativi dei componenti di cui all’articolo 2. La seduta di insediamento del
CAL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro 10 giorni dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il CAL dura in carica
per l’intera legislatura regionale.
3. In attesa
dell’espletamento delle procedure di rinnovo dei suoi componenti i poteri si
intendono prorogati fino all’insediamento dei nuovi eletti.
4. Ciascun componente del
CAL decade dalla carica al termine del rispettivo mandato, salvo venga
rieletto.
5. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, in sostituzione del componente decaduto,
prende atto del nuovo titolare della carica, nelle ipotesi di componente di
diritto, e del primo dei non eletti delle rispettive categorie dei componenti
elettivi.
Art. 4
Elezioni dei rappresentanti del CAL
1. Entro 45 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i
criteri per lo svolgimento delle elezioni, nonché, per la sottoscrizione e
presentazione delle candidature.
2. I rappresentanti del
CAL sono eletti in base alle preferenze espresse dagli amministratori comunali
(Sindaci e Consiglieri). Risultano eletti gli amministratori che, nelle
rispettive votazioni, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità risulta eletto l’amministratore più giovane di età. I risultati ottenuti
sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale che dispone la
proclamazione degli eletti.
Art. 5
Organi del CAL
1. Sono organi del CAL:
a)
l’Assemblea;
b)
il Presidente;
c)
l’Ufficio di Presidenza.
Art. 6
Assemblea
1. L’Assemblea del CAL è
composta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.
2. L’Assemblea, in sede
consultiva, esprime pareri nelle materie di cui all’articolo 80 dello Statuto e
nel rispetto dei termini di cui all’art. 81 dello Statuto, nonché su ogni altra
questione a esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi
statali e regionali.
3. L’Assemblea, ai sensi
dell’art. 39, comma 1, dello Statuto Regionale ha potere di iniziativa
legislativa nelle materie relative alle funzioni degli enti locali.
4. L’Assemblea può
chiedere l’intervento dei Dirigenti della Regione e degli Enti Locali alle
proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo
svolgimento della propria attività.
Art. 7
Presidente del CAL
1. Il Presidente del CAL,
scelto tra i componenti di cui all’articolo 2, comma 1, è eletto dall’assemblea
nella composizione di cui all’articolo 2, comma 1, a maggioranza dei due terzi
dei componenti, nella seduta di insediamento.
2. La seduta di
insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età ovvero, in
caso di pari età, dal componente più votato. Ciascuna candidatura alla
presidenza deve essere presentata da almeno otto componenti del CAL. Tre membri
del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di Presidente,
costituiscono l’ufficio elettorale. La votazione per il Presidente avviene a
scrutinio segreto. L’ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di
voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell’eletto spetta al
Presidente provvisorio.
3. Qualora non sia
raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di
voti validi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano d’età.
4. In caso di decadenza o
dimissioni del Presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dalla
perdita della carica. La seduta per l’elezione del nuovo Presidente è convocata
e presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano
d’età.
5. Il Regolamento di cui
all’art. 10 disciplina gli adempimenti formali per l’esecuzione di quanto
previsto dal presente articolo.
Art. 8
Ufficio di Presidenza del CAL
1. Nella seduta di
insediamento del CAL, subito dopo l’elezione del Presidente, è costituito
l’Ufficio di Presidenza del CAL.
2. L’Ufficio di
Presidenza del CAL è eletto dall’Assemblea nella composizione di cui all’art.
2, comma 1 ed è composto da cinque membri, incluso il Presidente del CAL. È
garantita la rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all’art. 2,
comma 1, e, ove possibile, di entrambi i
generi, in applicazione dell’art. 6 dello Statuto Regionale.
3. L’Ufficio di
Presidenza elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, che sostituisce il
Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. L’Ufficio di
Presidenza svolge l’attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL
avvalendosi della struttura di supporto di cui all’art. 9, comma 2, disciplina
l’organizzazione dei lavori del CAL e formula le proposte di parere di
competenza del CAL.
Art. 9
Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei
componenti del CAL
1. Il CAL ha sede presso
il Consiglio regionale che fornisce i locali e le risorse strumentali.
2. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del CAL,
individua o istituisce nell’ambito dell’organizzazione consiliare la struttura
di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere
anche personale di ruolo degli enti locali, previo consenso degli enti di
appartenenza e dei lavoratori. Mediante convenzione tra l’ufficio di presidenza
del Consiglio regionale e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI
Basilicata sono definite le modalità di utilizzo di mezzi e personale degli
enti locali, in attuazione del principio di cofinanziamento di cui all’articolo
78, comma 3, dello Statuto regionale.
(1)
3. La struttura di
supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze
funzionali dell’Ufficio di Presidenza del CAL.
Art. 10
Regolamento interno del CAL
1. L’organizzazione e il
funzionamento del CAL e della relativa articolazione interna sono disciplinati,
oltre che dalle disposizioni della presente legge, dal Regolamento interno
approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all’art. 2, comma 1.
2. Il regolamento interno
prevede la possibilità di convocazione e di svolgimento delle assemblee del CAL
con modalità telematiche o informatiche, anche avvalendosi degli uffici
territoriali regionali.
Art. 11
Funzioni del Consiglio delle Autonomie Locali
1. Il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi
dell’art. 80 dello Statuto, esprime parere
non vincolante nei seguenti casi:
a) per il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi agli enti locali;
b) sulle circoscrizioni comunali e degli
enti di area vasta;
c) sul Piano strategico e sul Documento di
economia e finanza regionale;
d) su ogni atto amministrativo generale di
carattere finanziario o di programmazione che interessi gli enti locali;
e) nel caso di esercizio del potere
sostitutivo della Regione;
f) sulla legge europea;
g) sulle proposte di modifica dello
Statuto.
2. Il Consiglio delle
Autonomie Locali esprime, altresì, pareri non vincolanti su richiesta del
Consiglio regionale o della Giunta regionale.
3. Il Consiglio delle
Autonomie Locali, inoltre, esercita l’iniziativa legislativa relativamente alle
funzioni degli enti locali, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto e svolge
ogni altro compito ad esso affidato dallo Statuto o dalla legge.
Art. 12
Esercizio delle Funzioni
1. Il CAL si riunisce in almeno cinque sessioni
di lavoro nel corso dell’anno di cui almeno due volte nella sessione di lavoro
di cui all’art. 80, lettera c), dello Statuto.
2. Una delle sessioni, da
tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del bilancio di previsione.
Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione
consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il summenzionato
termine.
3. Alle sedute del CAL
possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri
relatori nelle Commissioni Consiliari dei provvedimenti posti all’ordine del
giorno delle sedute e il Presidente della Regione o un suo delegato.
4. I pareri sono resi
entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il
Regolamento Generale del Consiglio Regionale prescrivano termini più brevi per
l’approvazione degli atti sottoposti all’esame del CAL.
5. Qualora il parere non
sia espresso nei termini di cui al comma precedente, si intende favorevole.
6. In caso di parità di
voti in Assemblea, prevale il voto del Presidente del CAL.
Art. 13
Parere ex art. 116, terzo comma, della Costituzione
1. Il CAL, in
rappresentanza degli Enti Locali, esprime parere obbligatorio non vincolante
sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia come previsto dall’art. 116, terzo comma, della
Costituzione.
Art. 14
Norme finali
1. In sede di prima
applicazione, il provvedimento di convocazione delle assemblee elettorali del
Consiglio delle Autonomie Locali è adottato entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e le elezioni si svolgono presso
le sedi dei Consigli provinciali di Potenza e di Matera, entro 20 giorni dal
provvedimento medesimo che specifica le modalità delle elezioni. Entro i
successivi cinque giorni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale prende
atto dei nominativi degli eletti e il Presidente del Consiglio convoca, con
almeno cinque giorni di preavviso, la seduta di insediamento del Consiglio
delle Autonomie Locali.
2. Dalla data di
costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, l’articolo 2 della legge
regionale 28 marzo 1996, n. 17 (Principi di coordinamento del sistema regionale
delle autonomie in Basilicata) è abrogato e ogni richiamo alla Conferenza
permanente delle autonomie locali di cui all’articolo 2 della legge regionale
n. 17 del 1996 si intende riferito al Consiglio delle Autonomie Locali. Fino
alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali la Conferenza permanente
delle autonomie locali assicura la partecipazione degli enti locali
all’attività della Regione.
Art.
15
Clausola
di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Agli adempimenti
disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della
spesa per il bilancio della Regione.
Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) comma modificato
dall’art. 48, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.