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Legge Regionale 12 gennaio 2024, n. 1

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NONCHÉ DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Bollettino Ufficiale n. 2 (Parte 1) del 16 gennaio 2024

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

___________________________________________

 

 

INDICE

 

CAPO I

 

DIFENSORE CIVICO E GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

 

 

                 Articolo 1 - Istituzione del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità.

                 Articolo 2 -  Autonomia e struttura organizzativa

                 Articolo 3 - Elezione del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Requisiti

                 Articolo 4 -  Elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità – Requisiti

                 Articolo 5 -  Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

                 Articolo 6 -  Revoca e rinuncia dell’incarico

                 Articolo 7 - Relazioni, audizioni del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità - Diritto di accesso

                 Articolo 8 - Indennità

 

CAPO II

 

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

 

                 Articolo   9 -   Funzioni della difesa civica

                 Articolo 10 - Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati

                 Articolo 11 - Ambito di intervento e modalità

                 Articolo 12 - Procedimento

                 Articolo 13 - Interventi a tutela del diritto di accesso

                 Articolo 14 - Coordinamento della difesa civica

 

 

CAPO III

 

UFFICIO DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO

 

                 Articolo 15 -  Funzioni del garante delle vittime di reato

                 Articolo 16 - Ambito di intervento e modalità

                 Articolo 17 - Incompatibilità

 

 

 

CAPO IV

 

UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

 

                 Articolo 18 - Funzioni del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

                 Articolo 19 -  Ambito di intervento e modalità

 

 

CAPO V

 

                      UFFICIO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

 

                 Articolo 20 - Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

                 Articolo 21 - Ambito di intervento e modalità

                 Articolo 22 -  Tutela e curatela

 

CAPO VI

 

              UFFICIO DEL GARANTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

 

                 Articolo 23 - Funzione del garante del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità

                 Articolo 24 - Ambito di intervento e modalità

 

 

CAPO VII

 

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

                 Articolo 25 - Norma finanziaria

                 Articolo 26 - Norma transitoria

                 Articolo 27 - Abrogazione

                 Articolo 28 - Entrata in vigore

 

____________________________________

 

 

 

 

CAPO I

DIFENSORE CIVICO E GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 1

Istituzione del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità.

 

1. Sono istituiti:

a) il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

b) il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità.

2. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità hanno sede presso il Consiglio regionale e possono svolgere le proprie funzioni anche presso le sedi decentrate della Regione Basilicata.

3. II Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, in conformità con quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto regionale e dal Capo II della presente legge e svolge i compiti inerenti l'ufficio del garante dei diritti delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale secondo quanto previsto dai Capi III e IV della presente legge.

4. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità svolge i compiti inerenti l’ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza e quelli dell’ufficio del garante del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dai Capi V e VI della presente legge.

5. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legislazione regionale, dalla normativa statale ed unionale.

Art. 2

Autonomia e struttura organizzativa

 

1. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità svolgono le proprie funzioni in autonomia e indipendenza. Per assicurare il funzionamento dei loro uffici in forma decentrata, possono utilizzare le sedi periferiche della Regione, previa intesa, tra l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

2. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità per l’esercizio delle loro funzioni si avvalgono di una struttura organizzativa costituita, nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ne determina la relativa dotazione organica.

3. Il personale assegnato alla struttura di cui al comma 2 dipende funzionalmente dal Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità.

4. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità si avvalgono di funzionari in servizio presso la Regione Basilicata in qualità di referenti. Per garantire l’espletamento delle funzioni sul territorio regionale, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura la presenza periodica nelle sedi decentrate dei suddetti referenti. 

5. Il Difensore civico e Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità possono, altresì, avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti delle spese per il loro funzionamento di cui al capitolo di bilancio a loro dedicato, possono attivare forme di collaborazione con esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere e richiedere pareri e consulenze.

Art.3

Elezione del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Requisiti

 

1. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è eletto dal Consiglio regionale, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

1) laurea magistrale in giurisprudenza;

2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente equiparati o equipollenti alla laurea indicata al punto 1) ai sensi della normativa statale vigente;

b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da ricoprire.

2. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.

3. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

4.Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale).

Art. 4

Elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità - Requisiti

 

1. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità è eletto dal Consiglio regionale, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento del seguente titolo di studio:

- laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea di cui all’ordinamento     previgente in materie attinenti all’incarico da svolgere;

b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da ricoprire.

2. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.

3. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

4. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale).

Art. 5

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

 

1. Sono ineleggibili a Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed a garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;

c) i Sindaci;

d) gli Assessori e i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;

e) i Dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali [o di categoria.]  (1)

2. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.

3. L’incarico di Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità sono incompatibili con le cariche di dirigente nazionale, regionale e locale di associazioni di categoria, e con l’esercizio di ogni altra funzione, con l’espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale svolti nella regione. L’incarico è, inoltre, incompatibile con gli incarichi derivanti da attività di lavoro autonomo o professionale che abbiano per oggetto questioni svolte come Difensore civico in potenziale conflitto di interesse. Durante il loro mandato non possono esercitare attività di carattere politico. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità, il personale ed i loro collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.   (2)

4. È comunque incompatibile con la carica chiunque, successivamente all’elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, ove accerti d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’invito, il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità sono dichiarati, previa istruttoria e contradditorio con l’interessato svolti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, decaduti dall’incarico con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale).

Art. 6

Revoca e rinuncia dell’incarico

 

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può revocare il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità per gravi o ripetute violazioni di legge.

2. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità hanno facoltà di rinunciare all’ufficio in qualunque momento, purché ne diano avviso al Presidente del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

Art. 7

Relazioni, audizioni del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità - Diritto di accesso

 

1. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità presentano entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Possono inviare al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale apposite relazioni, nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Consiglio regionale secondo le modalità indicate dal regolamento interno del medesimo. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione ed alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con i Garanti.

3. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità sono ascoltati dalle Commissioni consiliari competenti su loro richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Possono, inoltre, essere ascoltati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale., secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento.

4. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità possono rivolgere raccomandazioni scritte alle autorità politiche o amministrative competenti. La Regione e gli enti da essa dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza al Consiglio regionale su richiesta dei Garanti tramite comunicazione.

5. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità hanno diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati, nonché alla documentazione necessaria in possesso degli stessi, fermo restando quanto previsto al Capo II della presente legge.

Art. 8

Indennità

 

1. Al Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed al Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità spetta un compenso annuo omnicomprensivo, pari al 50 per cento dell’indennità complessiva lorda percepita dal Consigliere regionale, nonché lo stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debbano recarsi fuori sede.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

CAPO II

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 9

Funzioni della difesa civica

 

1. L’ufficio del Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.

2. Per le finalità indicate al comma 1, il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:

a) interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 11 della presente legge in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;

b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l’applicazione delle riforme stesse.

3. Il Difensore civico può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare, nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

Art. 10

Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati

 

1. Il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), svolge funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui all’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Difensore civico:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;

b) favorisce, per quanto di competenza, l’effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;

c) coordina la propria attività con l’ufficio nazionale anti discriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;

d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione;

e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l’attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

Art. 11

Ambito di intervento e modalità

 

1. Il Difensore civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni negli ambiti di competenza e sollecitando l’adozione di provvedimenti.

2. La presentazione della richiesta di intervento del Difensore civico non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.

3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell’ufficio del Difensore civico.

Art. 12

Procedimento

 

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell’istanza presentata.

2. Il Difensore civico, valutata la fondatezza dell’istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d’ufficio, invita i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della presente legge a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.

3. Il Difensore civico può:

a) avere accesso agli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, al fine di raggiungere un accordo tra le parti;

c) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.

4. Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di presentarsi per l’esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve, altresì, entro venti giorni dalla richiesta scritta del Difensore civico, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti.

5. Il Difensore civico, esaurita l’istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti o un termine per la definizione del procedimento.

6. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 comunicano al Difensore civico e ai soggetti interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico.

7. Il Difensore civico informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

8. Il Difensore civico, se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del precedente comma 6, oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al precedente comma 4, informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Difensore.

Art. 13

Interventi a tutela del diritto di accesso

 

1. Il Difensore civico può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa, nonché a tutela del diritto di accesso civico ai sensi del comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 14

Coordinamento della difesa civica

 

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Difensore civico e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

2. Il Difensore civico può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

CAPO III

UFFICIO DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO

Art. 15

Funzioni del garante delle vittime di reato

 

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di garante delle vittime di reato ed in quanto tale promuove, garantisce e vigila sull’effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge, con imparzialità, la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Ufficio del garante delle vittime di reato, di cui al presente Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.

3. Si intende per vittima del reato di cui al precedente comma 2 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

Art. 16

Ambito di intervento e modalità

 

1. Il garante delle vittime di reato svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

c) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 15;

d) può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;

e) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;

f) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 15 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

g) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.

2. Il garante delle vittime di reato informa i soggetti di cui all'articolo 15 che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.

3. Per le attività previste da questo articolo il garante delle vittime di reato promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.

Art. 17

Incompatibilità

 

1. Al Difensore civico in quanto garante delle vittime di reato è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'Autorità di garanzia.

CAPO IV

UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 18

Funzioni del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

 

1. L’ufficio di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. Il Difensore civico svolge le funzioni di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e in quanto tale, la sua azione è diretta nei confronti dell’amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, dei gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Basilicata.

3. L’azione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale si rivolge, altresì, nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 19

Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale interviene su segnalazione o di propria iniziativa.

2. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in particolare:

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d’ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all’articolo 18 della presente legge, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un’attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;

d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può effettuare visite negli Istituti di pena nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

h) interviene nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 23 della presente legge, in caso di verificate inadempienze che compromettano l’erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

CAPO V

UFFICIO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Art. 20

Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

 

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CEDU), già proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, riadottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e ratificata in Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130.

2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in particolare:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) collabora all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Partecipa alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenze”, di cui al punto 7 dell’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), e collabora con l’autorità Garante nazionale e con i Garanti regionali, presenti nella stessa Conferenza, nel promuovere l’adozione di linee comuni di azione da attuare negli ambiti nazionale e regionali e da promuovere e sostenere nelle competenti sedi in Italia, in Europa e nel mondo e nel realizzare forme sistematiche di  scambio di dati, di informazioni e di esperienze sulla condizione dei minori. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;

e) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;

f) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;

h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;

i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle convenzioni e alle normative indicate al comma 1;

j) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

k) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 241 del 1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

l) cura, in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l'educazione ai media;

m) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;

n) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

o) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;

p) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;

q) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

r) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

s) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;

t) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;

u) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza promuove con gli enti locali e con gli altri soggetti, in raccordo con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato italiano per l’Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori e, in particolare per la prevenzione dell’uso dell’alcool e della droga, per la tutela degli abusi dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù).

Art. 21

Ambito di intervento e modalità

 

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all’articolo 20 della presente legge, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza:

a) stipula intese e accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;

d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 241 del 1990;

e) segnala alle autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

Art. 22

Tutela e curatela

 

1. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza promuove, d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con scuole di formazione pubbliche.

CAPO VI

UFFICIO DEL GARANTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 23

Funzioni del garante del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità

 

1. In ossequio ai principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell’articolo 5 dello Statuto regionale, l’ufficio di garante del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità ha la funzione di assicurare, su tutto il territorio regionale, la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate), nonché la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale.

2. Il garante per il diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità vigila, nel territorio regionale, sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali, dalle leggi nazionali e leggi regionali vigenti.

3. Nell’esercizio della sua funzione, il garante del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di sevizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. Il garante per il diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

5. Il garante per il diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell’amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge.

6. Il garante per il diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazioni e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

7. Il garante per il diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

8. Il garante per il diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità in relazione ai compiti concernenti le persone con disabilità può avvalersi, con funzioni meramente consultive, della collaborazione di una persona con disabilità, designata, ai sensi della legge regionale n. 32 del 2000, tra persone con disabilità [non inferiore al 76 per cento], dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità operanti in Basilicata.   (3)

Art. 24

Ambito di intervento e modalità

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 23, il garante per il diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità in collaborazione e in stretto raccordo con le competenti Direzioni regionali, con l’amministratore di sostegno, gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, svolge e promuove:

a) l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori;

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela e per agevolare l’obbligo di istruzione anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;  (4)

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

f) la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

h) l’utilizzo dell’elenco degli amministratori di sostegno previsti dall’art. 3, comma 1 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6);

i) la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità di competenza della Regione e degli enti locali;

j) ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l’assenza di barriere per l’accessibilità.   (5)

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il garante per il diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità:

a) collabora con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge n. 18 del 2009, alla raccolta e all’elaborazione dei dati sulla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato dalle lettere b), c), e) e j) del comma 1 del presente articolo;

c) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell’art. 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);

e) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;

f) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli enti locali a tutela dei disabili;

g) può costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la parte offesa è una persona con disabilità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 32 della legge n. 104 del 1992;

h) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti sull’attività svolta.

CAPO VII

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 70.000 annui, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse già destinate alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5 (Garante regionale dei diritti della persona), abrogata dall’articolo 27 della presente legge, stanziate nella Missione 01, Programma 01, Titolo 01 del Bilancio di previsione triennale 2023-2025 del Consiglio regionale della Basilicata.

Articolo 26

Norma transitoria

 

1. Il Difensore civico e il Garante per l‘infanzia e l’adolescenza di cui, rispettivamente,  alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 5 (Nuova disciplina del Difensore Civico) e la legge regionale 29 giugno 2009, n.18 (Istituzione del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza) continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e delle persone con disabilità di cui alla presente legge, ed in ogni caso, cessano dalla carica decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

Abrogazione

 

1. È abrogata la legge regionale 15 gennaio 2021 n. 5 (Garante regionale dei diritti della persona).

Art. 28

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

______________________________________________________

NOTE:

(1) parole soppresse dall’art. 15, comma 1, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(2) parole inserite dall’art. 15, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(3) parole soppresse dall’art. 15, comma 3, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(4) parole sostituite dall’art. 15, comma 4, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(5) parole sostituite dall’art. 15, comma 5, L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

 




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