Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale

Numero della legge: 24
Data: 15 novembre 2019
Numero BUR: 93
Data BUR: 19/11/2019

SOMMARIO

TITOLO I     DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I          FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI. MISURE PER LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE REGIONALE

Art. 1              (Finalità e ambito di applicazione)

Art. 2              (Definizioni)

Art. 3              (Misure per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale regionale)

CAPO II        FUNZIONI

Art. 4              (Funzioni della Regione)

Art. 5              (Funzioni della Città metropolitana di Roma capitale e delle province)

Art. 6              (Funzioni di Roma capitale e dei comuni)

CAPO III      STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7              (Piano triennale di indirizzo)

Art. 8              (Redazione e approvazione del piano triennale d’indirizzo)

Art. 9              (Piano annuale degli interventi)


TITOLO II    SERVIZI CULTURALI REGIONALI

CAPO I          ISTITUTI CULTURALI

Art. 10            (Interventi a favore degli istituti culturali)

Art. 11            (Albo regionale degli istituti culturali regionali)

Art. 12            (Comitato degli istituti culturali regionali)

CAPO II        ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEI SERVIZI CULTURALI

Art. 13            (Organizzazioni regionali dei servizi culturali)

Art. 14            (Organizzazione bibliotecaria regionale)

Art. 15            (Biblioteche)

Art. 16            (Sistemi bibliotecari)

Art. 17            (Organizzazione museale regionale)

Art. 18            (Musei)

Art. 19            (Case-museo)

Art. 20            (Parchi archeologici e musei all’aperto)

Art. 21            (Ecomusei)

Art. 22            (Inserimento degli ecomusei nell’organizzazione museale regionale)

Art. 23            (Sistemi museali)

Art. 24            (Organizzazione archivistica regionale)

Art. 25            (Archivi storici)

Art. 26            (Sistemi archivistici)

Art. 27            (Sistemi integrati di servizi culturali)

Art. 28            (Iniziative formative per il personale dei servizi culturali degli enti locali)

 

TITOLO III  ULTERIORI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE

CAPO I          VALORIZZAZIONE

Art. 29            (Interventi di valorizzazione)

Art. 30            (Piani integrati della cultura)

 

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

CAPO I          DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31            (Procedure di erogazione delle misure di sostegno)

Art. 32            (Regolamenti regionali di attuazione e integrazione)

Art. 33            (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 34            (Disposizioni transitorie)

Art. 35            (Abrogazioni)

CAPO II        DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 36            (Disposizioni finanziarie)

Art. 37            (Entrata in vigore)



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.

MISURE PER LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE REGIONALE

 

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

 

1.  La Regione promuove lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme, al fine di favorire la valorizzazione, la conoscenza, l’accessibilità e la pubblica fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, esistente nel territorio regionale, di preservarne la memoria e l’identità, nonché di assicurarne la conservazione, in armonia con i principi stabiliti in materia dalla normativa internazionale ed europea, dall’articolo 9 della Costituzione e dall’articolo 9 dello Statuto, nell’ambito delle attribuzioni normative ed amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

2.  La presente legge detta disposizioni in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio al fine di potenziare la funzione di servizio, pubblico o privato di utilità sociale, svolta dai servizi culturali regionali come definiti dall’articolo 2.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1.  Ai fini della presente legge si intendono per:

a)  “servizi culturali regionali”, i musei e gli istituti similari, gli archivi, le biblioteche e i parchi archeologici, non statali, definiti dall’articolo 101, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, e gli istituti culturali aventi sede nel territorio regionale, aperti al pubblico o destinati alla pubblica fruizione;

b) “istituti similari”:

1) le “case-museo”, le dimore in cui hanno vissuto, oppure svolto la propria attività, importanti esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità;

2) i “musei all’aperto”, i musei caratterizzati da un percorso di visita dei beni, che ne costituiscono il patrimonio, esclusivamente o prevalentemente all’aperto;

3) gli “ecomusei”, le istituzioni museali territoriali che conservano, narrano, comunicano, rinnovano, valorizzano la memoria collettiva e il patrimonio culturale materiale e immateriale di un territorio e di una comunità, geograficamente e socialmente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, paesistiche ed ambientali che compongono e costruiscono l’identità della comunità stessa;

c)  “istituti culturali”, gli organismi, pubblici o privati, dotati di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi e multimediali, archeologici, monumentali o antropologici di particolare rilevanza per il territorio regionale, i quali svolgono attività qualificata e continuativa per la conservazione e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un’ampia e corretta fruizione da parte della collettività.

 

Art. 3

(Misure per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico,

artistico e culturale regionale)

 

1.  La Regione, d’intesa con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, universitarie e culturali interessate, promuove la realizzazione di progetti e la stipula di convenzioni in favore dei giovani e dei residenti nel territorio regionale, diretti a favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale regionale.

2.  All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

CAPO II

FUNZIONI

 

Art. 4

(Funzioni della Regione)

 

1.  Nell’ambito di applicazione della presente legge, la Regione svolge le seguenti funzioni:

a)  programmazione, indirizzo e coordinamento, tramite l’approvazione del piano triennale di indirizzo e dei piani annuali degli interventi;

b) monitoraggio e controllo sull’attuazione dei suddetti piani;

c)  determinazione dei criteri, contenuti e metodologie dei corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali regionali;

d) realizzazione o implementazione di sistemi informativi, banche dati e reti di informazione bibliografica e documentale, garantendo la qualità, l’accessibilità, la trasparenza ed il controllo dei dati, sui servizi culturali regionali ed i beni in essi conservati che possono concorrere alla definizione dell’elaborazione ed attuazione degli indirizzi e delle politiche regionali;

e)  incentivazione del processo di innovazione tecnologica, di nuove forme di condivisione tra enti e della diffusione capillare della rete;

f)  adozione di iniziative atte a favorire, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale vigente, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione;

g) promozione e coordinamento delle attività di inventariazione, descrizione e catalogazione del patrimonio dei servizi culturali, con particolare attenzione alla digitalizzazione del patrimonio;

h) promozione e sostegno di interventi per la salvaguardia, l’incremento, la promozione, la diffusione e l’ampliamento della fruizione, anche mediante superamento dei limiti derivanti da disabilità motorie o sensoriali, del patrimonio, delle strutture e delle attività dei servizi culturali;

i)  promozione o sostegno di nuove forme di accesso al patrimonio culturale sviluppate nell’ambito regionale mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, quali, a titolo esemplificativo, musei e mostre virtuali o basate sulla realtà aumentata;

l)  istituzione e gestione di servizi culturali e scientifici di titolarità regionale, oppure di aziende od enti regionali;

m) sostegno all’istituzione e gestione di servizi culturali e scientifici da parte di aziende ed enti regionali;

n) promozione della creatività, dell’innovazione, della ricerca e della qualificazione professionale nel settore culturale.

2.  Nell’esercizio delle proprie competenze la Regione promuove il necessario raccordo con le politiche occupazionali, ambientali e del turismo culturale.

 

Art. 5

(Funzioni della Città metropolitana di Roma capitale e delle province)

 

1.  La Città metropolitana di Roma capitale, nell’ambito dell’attribuzione di funzioni di cui all’articolo 1, comma 44, lettera e), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) nonché ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successive modifiche, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di beni, servizi ed attività culturali necessarie per la promozione e lo sviluppo economico e sociale dell’ambito metropolitano, nonché le funzioni di cui all’articolo 1, comma 44, lettere c) e f) della l. 56/2014, relative:

a)  alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi culturali pubblici e alla organizzazione dei servizi culturali pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, per i quali, d’intesa con i comuni interessati, la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

b) alla promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione concernenti i beni, i servizi e le attività culturali in ambito metropolitano.

2.  Nell’ambito dell’attribuzione di funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 44 e comma 85, lettera d), della l. 56/2014, le province e la Città metropolitana di Roma capitale esercitano le funzioni concernenti la raccolta e l’elaborazione di dati nonché l’assistenza tecnico amministrativa, anche su richiesta della Regione, agli enti locali, in materia di beni, servizi e attività culturali.

3.  Alle province è delegata dalla Regione la gestione, previa convenzione, delle strutture e dei servizi culturali già istituiti dalle stesse, ai sensi dell’articolo 7, commi 7 e 7bis, della l.r. 17/2015. Al relativo finanziamento, la Regione provvede ai sensi dell’articolo 7, comma 20, della l.r. 17/2015.

4.  Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

Art. 6

(Funzioni di Roma capitale e dei comuni)

 

1.  Ferme restando le funzioni amministrative conferite a Roma capitale ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e successivi decreti attuativi, in materia di concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel territorio di competenza, Roma capitale e i comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:

a)  provvedono all’istituzione e alla gestione di servizi culturali e scientifici comunali, per i quali adottano i relativi regolamenti e piani di intervento;

b) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale, nel campo dei beni culturali;

c)  effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture e all’utenza;

d) favoriscono il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l’università;

e)  organizzano forme di servizio diffuso di lettura e informazione sul proprio territorio.

2.  I comuni possono associarsi, nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, per programmare unitariamente gli indirizzi di politica culturale e coordinare i servizi culturali.

3.  Con le forme associative di cui al comma 2 si perseguono le seguenti finalità:

a)  garantire l’organizzazione operativa e tecnica per la gestione coordinata dei servizi, al fine di migliorare la funzionalità ed il razionale impiego delle risorse disponibili;

b) stimolare l’interesse dei cittadini per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio mediante la realizzazione di organiche iniziative di natura conoscitiva e informativa.

4.  La gestione dei servizi culturali può spettare ai comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità indicate dall’articolo 115 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

 

CAPO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

 

Art. 7

(Piano triennale di indirizzo)

 

1.  La Regione determina le linee di indirizzo della programmazione e gli obiettivi, nel rispetto della disponibilità finanziaria contenuta nel bilancio pluriennale, nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un apposito piano triennale d’indirizzo.

2.  Il piano triennale di indirizzo contiene:

a)  gli ambiti e le priorità di intervento;

b) i criteri per la localizzazione e la selezione degli interventi;

c)  le iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione nell’ambito del territorio;

d) le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative della Regione a sostegno dei servizi culturali;

e)  la descrizione del quadro finanziario pluriennale e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti e tipologie di intervento;

f)  le modalità di concessione ed erogazione dei contributi o delle altre misure di sostegno nonché le modalità per la loro rendicontazione.

Art. 8

(Redazione e approvazione del piano triennale d’indirizzo)

 

1.  La Giunta regionale, sentiti la Città metropolitana di Roma capitale, Roma capitale, le associazioni rappresentative degli enti locali, i coordinatori dei sistemi museali, archivistici, bibliotecari e integrati, i rappresentanti regionali delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative in ambito museale, archivistico e bibliotecario, nonché il Comitato degli istituti culturali regionali di cui all’articolo 12, predispone il piano triennale di indirizzo.

2.  Il piano triennale di indirizzo è approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale.

3.  L’efficacia del piano triennale di indirizzo è prorogata fino all’approvazione del nuovo piano triennale e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

 

Art. 9

(Piano annuale degli interventi)

 

1.  La Giunta regionale, in conformità al piano triennale di indirizzo, sulla base delle disponibilità di bilancio, approva, entro il mese di febbraio, sentita la commissione consiliare competente, il piano annuale degli interventi relativi all'annualità di riferimento, che contiene: (01)

a)  le iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione;

b) gli interventi a favore dei servizi culturali istituti o gestiti dalla Regione, oppure da aziende ed enti regionali;

c)  le iniziative in materia di beni e servizi culturali da attuarsi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, mediante convenzioni con le università del Lazio o mediante accordi con altri soggetti pubblici o privati;

d) le iniziative in favore degli istituti culturali iscritti all’albo di cui all’articolo 11;

e)  gli interventi a favore degli altri servizi culturali inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali;

f)  gli interventi di ricognizione dei profili professionali degli operatori dei servizi culturali;

g) le iniziative per la formazione e l’aggiornamento specialistico degli operatori dei servizi culturali;

h) gli interventi a favore dei sistemi museali, archivistici, bibliotecari e integrati;

i)  le iniziative da attuare per favorire il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla presente legge e di quelli ulteriori integrativi individuati nei regolamenti di cui all’articolo 32, necessari per l’inserimento dei servizi culturali pubblici e privati, di cui al titolo II, capi I e II, nell’organizzazione regionale e per l’iscrizione all’albo regionale degli istituti culturali regionali;

l)  gli altri interventi di valorizzazione di cui all’articolo 29.

2. [Il piano annuale degli interventi è aggiornato, se necessario, sulla base degli stanziamenti annuali effettivamente resi disponibili dopo l’approvazione della legge di bilancio.] (02)

 

TITOLO II

SERVIZI CULTURALI REGIONALI

 

CAPO I

ISTITUTI CULTURALI

 

Art. 10

(Interventi a favore degli istituti culturali)

 

1.  La Regione, in attuazione del piano triennale di indirizzo e del piano annuale degli interventi, promuove, sostiene e realizza iniziative volte a censire, salvaguardare, valorizzare, innovare e incrementare il patrimonio degli istituti culturali aventi sede e operanti nel Lazio, nonché assicurarne un’adeguata fruizione e diffonderne la conoscenza anche presso il pubblico non specializzato.

2.  Gli interventi di cui al comma 1 possono consistere in:

a)  contributi o altre agevolazioni per il sostegno al funzionamento e per l’ampliamento dei servizi offerti al pubblico, con particolare riferimento alle iniziative di promozione culturale ed educativa;

b) contributi o altre agevolazioni per la partecipazione ad iniziative ed attività promosse o attuate dalla Regione;

c)  contributi finanziari per lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento, nonché per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili di proprietà degli istituti destinati a servizi culturali accessibili al pubblico e su immobili di proprietà di enti pubblici, concessi in uso agli istituti per il conseguimento delle proprie finalità;

d) contributi finanziari per l’acquisizione di beni e attrezzature finalizzati a incrementare la fruibilità pubblica del patrimonio culturale degli istituti, anche mediante l’utilizzazione delle moderne tecnologie ed il superamento dei limiti derivanti da disabilità motorie o sensoriali;

e)  contributi o altre agevolazioni finalizzati ad incrementare il patrimonio degli istituti culturali oggetto della fruizione pubblica.

3.  La misura percentuale massima dei contributi di cui al comma 2, rispetto alla spesa prevista e ritenuta ammissibile, nonché la possibilità di cumulo con altri contributi pubblici è definita nel piano triennale di indirizzo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale vigente in materia.

 

Art. 11

(Albo regionale degli istituti culturali regionali)

 

1.  Gli istituti culturali, per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, debbono essere iscritti all’albo regionale degli istituti culturali regionali, di seguito denominato albo, istituito presso la direzione regionale competente in materia di cultura.

2.  Ai fini dell’iscrizione all’albo, gli istituti culturali devono possedere i seguenti requisiti minimi e quelli ulteriori o integrativi stabiliti nei regolamenti di cui all’articolo 32:

a)  possesso della personalità giuridica pubblica o privata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

b) disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi e multimediali, archeologici e monumentali la cui perdita rappresenterebbe un danno per la collettività;

c)  disponibilità di una sede nell’ambito del territorio regionale, presso la quale è conservato il patrimonio destinato alla fruizione pubblica, dotata di attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività;

d) svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un’ampia e corretta fruizione da parte della collettività;

e)  documentata esperienza maturata nel settore di intervento;

f)  adeguata fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell’istituto;

g) assenza di scopo di lucro.

3.  L’albo è costituito con atto del Direttore regionale competente. I termini e le modalità di iscrizione e cancellazione dall’albo, nonché di aggiornamento del medesimo, sono disciplinati nel regolamento di cui all’articolo 32.

 

Art. 12

(Comitato degli istituti culturali regionali)

 

1.  Ai fini della predisposizione del piano triennale di indirizzo e in ogni ulteriore caso in cui ne ritenga utile la consultazione, la Giunta regionale si avvale del contributo del Comitato degli istituti culturali regionali, di seguito denominato Comitato.

2.  Il Comitato è composto da sette membri, rappresentanti degli istituti culturali regionali iscritti nell’albo scelti tra i soggetti in possesso di adeguata e comprovata competenza scientifica nel settore dei beni e delle attività culturali.

3.  Ai fini della costituzione del Comitato, la direzione regionale competente in materia di cultura convoca in assemblea tutti gli istituti culturali iscritti nell’albo, i quali eleggono, tra i presenti e a maggioranza degli stessi, i sette rappresentanti previsti al comma 2.

4.  La direzione regionale competente provvede all’avvio del procedimento per il rinnovo del Comitato entro sessanta giorni dall’aggiornamento dell’albo o nei casi di dimissioni o cancellazione dall’albo di uno o più membri del Comitato stesso.

5.  La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna remunerazione o rimborso spese.

 

CAPO II

 ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEI SERVIZI CULTURALI

 

Art. 13

(Organizzazioni regionali dei servizi culturali)

 

1.  Nell’ambito delle finalità descritte dalla presente legge la Regione promuove la qualità e l’efficacia dei servizi culturali regionali, con particolare riferimento ai musei e istituti similari, parchi archeologici, archivi e biblioteche. A tal fine sono istituite l’organizzazione bibliotecaria regionale, l’organizzazione museale regionale e l’organizzazione archivistica regionale, cui possono rispettivamente accedere, in forma singola o associata in sistemi, i servizi culturali, ad eccezione degli istituti culturali iscritti all’albo.

2.  L’inserimento nelle organizzazioni regionali dei servizi culturali, di seguito denominate organizzazioni regionali, è disposta con atto del Direttore regionale competente in materia di cultura, previa verifica dei requisiti minimi previsti nella presente legge e di quelli ulteriori e integrativi individuati nei regolamenti di cui all’articolo 32.

3.  Possono far parte dei sistemi indicati agli articoli 16, 23, 26 e 27 esclusivamente i servizi culturali già presenti, individualmente, nelle rispettive organizzazioni regionali.

4.  L’inserimento nelle organizzazioni regionali di biblioteche, musei e archivi statali è consentito tramite adesione ai sistemi di cui agli articoli 16, 23, 26 e 27 nonché, per i musei e gli archivi storici delle forze armate situati nel territorio di Roma Capitale e dei comuni della Regione, mediante appositi accordi finalizzati a favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e commemorativo della nazione, di Roma Capitale e dei comuni della Regione, sottoscritti ai sensi dell’articolo 119 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. (3)

5.  L’inserimento nelle organizzazioni regionali consente l’accesso alle misure di sostegno previste nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale della attività.

 

 

Art. 14

(Organizzazione bibliotecaria regionale)

 

1.  L’organizzazione bibliotecaria regionale è costituita da:

a)  biblioteche di enti locali e servizi connessi;

b) biblioteche della Regione o di aziende ed enti regionali aperte al pubblico;

c)  biblioteche di soggetti privati aperte al pubblico;

d) sistemi bibliotecari.

 

Art. 15

(Biblioteche)

 

1.  Le biblioteche, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, lettera b), del d.lgs. 42/2004, sono strutture permanenti che raccolgono, catalogano e conservano un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicurano la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca.

2.  Le biblioteche inserite nell’organizzazione bibliotecaria regionale contribuiscono allo sviluppo della conoscenza e della ricerca e, in particolare, svolgono: servizi di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti di interesse locale; attività di documentazione e ricerca scientifica e storica nell’ambito territoriale di pertinenza; organizzazione e allestimento, anche in collaborazione con gli altri enti interessati, di mostre e manifestazioni; organizzazione di attività didattiche in collegamento con università e scuole di ogni ordine e grado; promozione e realizzazione di ogni altra iniziativa atta a qualificare le biblioteche come servizi culturali pubblici e polifunzionali. A tal fine, fermi restando gli obblighi vigenti in materia di deposito legale, gli enti locali sono tenuti a depositare una copia dei materiali librari o audiovisivi e multimediali da loro curati presso le biblioteche esistenti nel territorio di rispettiva competenza e presso la biblioteca della Giunta regionale. La Regione deposita il materiale librario o audiovisivo da essa stessa curato, oltre che nelle proprie strutture, nelle biblioteche dei capoluoghi di provincia ed in quelle a tal fine individuate in ogni sistema bibliotecario.

3.  Le biblioteche inserite nell’organizzazione bibliotecaria regionale favoriscono, inoltre, la più idonea fruizione per le varie fasce d’utenza, garantiscono l’adeguamento del servizio alle esigenze dell’utenza svantaggiata, organizzano ed attuano le attività culturali conformi alle loro specifiche finalità, mediante l’uso integrato degli strumenti e delle metodologie didattiche più idonee alla promozione della comunicazione e dell’informazione.

4.  Possono accedere all’organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a)  essere disciplinate da un regolamento concernente l’organizzazione interna e le modalità di gestione del patrimonio e dei servizi;

b) disporre di una sede con spazi idonei e di personale professionalmente qualificato;

c)  garantire la percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e documentale indicata nei regolamenti di cui all’articolo 32;

d) garantire la catalogazione del materiale posseduto, secondo le regole catalografiche nazionali, con l’adesione al Servizio bibliotecario nazionale (SBN);

e)  assicurare un servizio di base, pubblico, regolare e gratuito, correlato alle esigenze dell’utenza;

f)  garantire la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza, anche in relazione alla richiesta di dati da parte della Regione, dell’ISTAT e dell’Istituto centrale del catalogo unico.

5.  Il servizio fornito dalle biblioteche può essere integrato da servizi diffusi di lettura e informazione organizzati dai comuni e dai loro consorzi o associazioni.

 

Art. 16

(Sistemi bibliotecari)

 

1.  I sistemi bibliotecari, urbani e intercomunali, sono strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi.

2.  La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema bibliotecario è attuata nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, e deve prevedere:

a)  l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;

b) le funzioni del sistema bibliotecario;

c)  la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione degli obiettivi;

e)  il personale assegnato a tali servizi;

f)  le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

3.  Ai sistemi istituiti degli enti locali possono aderire, nelle forme stabilite dai medesimi enti, anche altre biblioteche già inserite nell’organizzazione bibliotecaria regionale, nonché biblioteche statali.

4.  Possono accedere all’organizzazione bibliotecaria regionale i sistemi bibliotecari in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a)  l’organizzazione del servizio nel territorio ed il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;

b) la pianificazione comune delle accessioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate e la gestione dei fondi documentari comuni;

c)  la formazione dei cataloghi e la predisposizione di sistemi informativi coordinati;

d) la circolazione delle informazioni e la consulenza biblioteconomica e bibliografica;

e)  l’organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario;

f)  il coordinamento della rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza;

g) la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, della diffusione della lettura e dell’informazione mediante l’utilizzo delle varie tipologie di documenti su qualunque supporto;

h) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici.

 

Art. 17

(Organizzazione museale regionale)

 

1.  L’organizzazione museale regionale è costituita da:

a)  musei di enti locali;

b) musei della Regione o di aziende ed enti regionali;

c)  musei di soggetti privati aperti al pubblico;

d) parchi archeologici;

e)  case-museo;

f)  ecomusei;

g) sistemi museali.

 

Art. 18

(Musei)

 

1.  I musei, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, lettera a), del d.lgs. 42/2004, sono strutture permanenti che acquisiscono, catalogano, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per finalità di educazione e di studio. I musei inseriti nell’organizzazione museale regionale svolgono, in particolare, funzione di poli di documentazione, di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e scientifico, nonché di organizzazione dell’informazione sul territorio, assicurando la fruizione pubblica dei materiali e contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, attraverso:

a)  le attività dirette all’individuazione, all’acquisizione, alla conservazione, all’inventario, all’ordinamento, alla catalogazione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

b) le attività di documentazione e ricerca scientifica e storica nell’ambito territoriale e nelle materie di pertinenza;

c)  l’organizzazione, l’allestimento e lo svolgimento, in collaborazione con gli altri enti interessati, di mostre e manifestazioni;

d) l’organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con università e scuole di ogni ordine e grado;

e)  la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta a qualificare i musei come servizi culturali pubblici e polifunzionali e strumenti di identità ed inclusione sociale in armonia con i principi adottati in materia dall’International Council of Museums (ICOM);

f)  la promozione dell’armonizzazione dei requisiti al fine dell’inserimento nel sistema museale nazionale.

2.  I musei inseriti nell’organizzazione museale regionale, nell’ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, favoriscono l’apporto culturale didattico e scientifico degli organi periferici dello Stato, delle università e degli istituti culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale. Inoltre promuovono, anche tramite la Regione e gli enti locali, forme di collaborazione e di gemellaggio con musei ed istituti operanti in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi dell’Unione europea.

3.  I musei si avvalgono delle più moderne espressioni della tecnologia e della collaborazione e dell’imprenditoria qualificata per una più efficiente gestione e per una migliore fruizione da parte dell’utenza.

4.  Possono accedere all’organizzazione museale regionale i musei in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a)  essere dotati di un regolamento concernente l’organizzazione interna e le modalità di conservazione e di gestione del patrimonio e dei servizi;

b) disporre di una sede nel territorio regionale destinata alla pubblica fruizione, dotata di spazi e di locali idonei, e avvalersi di personale professionalmente qualificato;

c)  disporre di collezioni museali permanenti ovvero di apparati e installazioni interpretative, anche multimediali, del patrimonio culturale, scientifico e naturalistico da destinare alla pubblica fruizione;

d) garantire la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza anche in relazione alla richiesta di dati da parte della Regione, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o di altri enti pubblici del settore.

 

Art. 19

(Case-museo)

 

1.  Le case-museo, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), per poter accedere all’organizzazione museale regionale devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a)  offrire un regolare orario di apertura al pubblico, ovvero essere visitabili su appuntamento;

b) essere in grado di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio illustre che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata;

c)  svolgere attività volte alla conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la casa museo è intitolata.

 

 

Art. 20

(Parchi archeologici e musei all’aperto)

 

1.  I parchi archeologici, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, lettera e), del d.lgs. 42/2004, sono un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto.

2.  In ambito regionale rivestono particolare rilievo i parchi archeologici che risultano in connessione con uno o più musei del territorio, ove vengono esposti reperti provenienti dal parco.

3.  Fermo restando il possesso dei requisiti previsti all’articolo 18, comma 4, compatibilmente con le specificità che caratterizzano il luogo espositivo, i parchi archeologici e i musei all’aperto, indicati all’articolo 2, per accedere all’organizzazione museale regionale devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a)  nel caso di proprietà pubblica, essere formalmente istituiti secondo l’ordinamento dell’ente proprietario;

b) essere organizzati stabilmente in modo da consentire la regolare fruizione pubblica del sito, anche tramite itinerari di visita predeterminati e dotati di supporti didattici e illustrativi.


Art. 21

(Ecomusei)

 

1.  La Regione promuove, riconosce e disciplina gli ecomusei regionali, allo scopo di favorire la conservazione, il rinnovamento e la valorizzazione dell’identità e del patrimonio culturale, materiale e immateriale, dei territori e della comunità e promuovere la conservazione e la trasmissione della memoria collettiva, accompagnando e mediando le trasformazioni operate dalle generazioni presenti e future.

2.  Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, altresì, gli ecomusei quali luoghi di valorizzazione del paesaggio attraverso percorsi tematici multidisciplinari mirati a salvaguardare, comunicare e rinnovare le specificità locali e le diverse articolazioni delle molteplici identità di una comunità.

3.  Finalità prioritarie degli ecomusei sono:

a)  favorire nella comunità, intesa come custode del patrimonio e del cambiamento, lo sviluppo del sentimento di partecipazione alla vita del territorio;

b) orientare lo sviluppo del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, e dell’intera comunità locale;

c)  valorizzare la diversità e la complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nel saper fare locali, nella specificità del paesaggio anche di interesse ambientale e archeologico a vocazione agricola, faunistica e floristica, favorendo l’integrazione tra habitat naturale ed economia sostenibile e promuovendo il patrimonio storico e archeologico regionale;

d) contribuire a rafforzare il senso di integrazione e di appartenenza delle identità locali, in chiave dinamico-evolutiva, attraverso il recupero delle radici storiche e culturali delle comunità;

e)  contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di specifici progetti;

f)  favorire l’incremento delle ricadute economiche provenienti dall’utilizzo sostenibile delle risorse locali quali il turismo, l’artigianato ed i prodotti tipici locali;

g) salvaguardare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili a tramandare le testimonianze della cultura e a ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

h) valorizzare gli impianti industriali e produttivi di particolare interesse storico o artistico;

i)  attuare strategie per la salvaguardia dei dialetti locali, anche attraverso operazioni di ricerca e documentazione;

l)  promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche nonché delle associazioni locali affinché realizzino processi di valorizzazione, ricerca e fruizione attiva del patrimonio culturale, sociale e ambientale, compresi i saperi tramandati, anche oralmente, e le tradizioni locali;

m) promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie, dei nuovi media, in particolar modo di quelli interattivi e collaborativi, e delle fonti energetiche rinnovabili;

n) promuovere la valorizzazione dei beni quali l’acqua, l’aria, l’energia, la biodiversità, il territorio ed il paesaggio, le risorse agro-alimentari e la cultura enogastronomica nonché i beni artistici e culturali;

o) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative all’ambiente, alla storia, ai patrimoni immateriali e alle tradizioni locali, con particolare riferimento alla memoria orale, alle narrazioni e alle dinamiche interculturali del territorio anche attraverso la collaborazione, previa stipula di apposite convenzioni, con istituti ed enti statali e regionali nonché con altre realtà ecomuseali;

p) promuovere lo sviluppo di pratiche museali innovative;

q) promuovere l’incremento dell’offerta ecomuseale in Italia e all’estero attraverso strumenti pubblicitari adeguati;

r)  attivare la funzione di monitoraggio dei fenomeni di mutazione dei caratteri fisici e antropici del territorio, al fine di documentare l’evoluzione dell’ambiente naturale e del paesaggio antropico.

 

 

Art. 22

(Inserimento degli ecomusei nell’organizzazione museale regionale)

 

1.  Possono accedere all’organizzazione museale regionale gli ecomusei promossi e gestiti:

a)  dagli enti locali, in forma singola o associata;

b) dalle associazioni, dalle fondazioni culturali e ambientaliste e dagli altri organismi senza scopo di lucro appositamente costituiti e che hanno come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 21, commi 2 e 3;

c)  dagli enti di gestione delle aree naturali protette regionali nel cui territorio ricade l’ecomuseo.

2.  I soggetti indicati al comma 1 individuano, in conformità ai regolamenti regionali di cui all’articolo 32, l’ambito territoriale dell’ecomuseo.

3.  I criteri e requisiti per l’inserimento nell’organizzazione museale regionale sono definiti nei regolamenti regionali indicati al precedente comma, i quali stabiliscono, in particolare:

a)  le caratteristiche di riconoscibilità culturale, geografica e paesaggistica dell’ambito territoriale dell’ecomuseo;

b) il coinvolgimento documentato della comunità locale nel progetto di interpretazione ambientale e culturale;

c)  la presenza di beni ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali e culturali, riconosciuti di valore dalla comunità locale;

d) la presenza di almeno un centro di interpretazione attrezzato con quanto di necessità per il conseguimento delle finalità e per svolgere il ruolo, le funzioni e le attività pratiche che ne derivano;

e)  l’esistenza di itinerari di visita, luoghi ed elementi di interpretazione;

f)  l’avvalimento di personale professionalmente qualificato.

4.  Per le finalità di cui all’articolo 21, la Regione attribuisce agli ecomusei inseriti nell’organizzazione museale regionale un apposito logo identificativo. Con i regolamenti di cui all’articolo 32 sono stabilite le caratteristiche ideografiche, nonché i criteri e le modalità di uso e revoca del logo.

Art. 23

(Sistemi museali)

 

1.  I sistemi museali possono essere territoriali, su base urbana o intercomunale, oppure tematici.

2.  I sistemi museali territoriali sono istituiti in aree culturalmente omogenee e sono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione e l’integrazione museale, la qualificazione o lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio.

3.  La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema museale territoriale è attuata nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, e deve prevedere:

a)  l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;

b) le funzioni del sistema museale;

c)  la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti;

e)  il personale assegnato a tali servizi;

f)  le modalità di finanziamento e del riparto degli oneri.

4.  Ai sistemi istituiti degli enti locali possono aderire, nelle forme stabilite dai medesimi enti, anche altri musei o istituti similari già inseriti nell’organizzazione museale regionale, nonché musei o enti similari statali.

5.  Possono accedere all’organizzazione museale regionale i sistemi museali territoriali che svolgono le seguenti funzioni:

a)  l’individuazione e la localizzazione delle strutture museali e delle sezioni tematiche del sistema;

b) il coordinamento dei programmi delle strutture associate;

c)  la predisposizione di sistemi informativi coordinati, la circolazione delle informazioni e la divulgazione degli studi relativi all’approfondimento della conoscenza del patrimonio naturale e culturale del territorio;

d) la gestione di servizi tecnici e laboratori comuni ai musei associati per quanto riguarda in particolare l’inventariazione, la catalogazione, la manutenzione ed il restauro dei beni raccolti;

e)  la promozione ed il coordinamento delle attività culturali e didattiche correlate alle funzioni, proprie dei musei, di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio;

f)  il coordinamento della rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza;

g) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici.

6.  I sistemi museali tematici hanno per ambito territoriale l’intero territorio regionale e sono lo strumento mediante il quale singole strutture museali ed espositive, omogenee per materia, organizzano forme di cooperazione per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza.

7.  I sistemi museali tematici possono riguardare i seguenti ambiti disciplinari: antropologico, archeologico, storico – artistico e naturalistico, di divulgazione scientifica.

8.  I sistemi museali tematici individuano le linee di programmazione integrata in sinergia con gli indirizzi regionali, assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa delle proposte in accordo alle esigenze degli enti locali e della Regione.

9.  Per accedere all’organizzazione museale regionale i sistemi museali tematici devono possedere i requisiti previsti nei regolamenti di cui all’articolo 32.

10.  Possono accedere all’organizzazione museale regionale i sistemi museali tematici in possesso dei requisiti indicati nei regolamenti di cui all’articolo 32.


Art. 24

 (Organizzazione archivistica regionale)

 

1.  L’organizzazione archivistica regionale è costituita da:

a)  archivi storici di enti locali;

b) archivi storici della Regione e di aziende o enti regionali;

c)  archivi storici di privati oggetto di esplicita dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 42/2004, di cui sia consentita, anche su appuntamento, la pubblica fruizione;

d) sistemi archivistici.

 

 

Art. 25

(Archivi storici)

 

1.  Gli archivi storici, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, lettera c), del d.lgs. 42/2004, sono strutture permanenti che raccolgono, inventariano e conservano documenti originali di interesse storico e ne assicurano la consultazione per finalità di studio e di ricerca. Gli archivi storici svolgono nell’ambito regionale, in particolare, funzione di conservazione, studio e ricerca della memoria collettiva locale, attraverso:

a)  le attività dirette alla conservazione, all’ordinamento e all’inventariazione della documentazione destinata alla conservazione permanente, secondo le norme vigenti in materia;

b) le attività dirette alla promozione dell’utilizzazione di tale patrimonio a fini di studio, ricerca e divulgazione in ambito territoriale e nelle materie di pertinenza;

c)  l’organizzazione, l’allestimento e lo svolgimento, in collaborazione con gli altri enti interessati, di mostre ed eventi;

d) l’organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con università e scuole di ogni ordine e grado;

e)  la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta ad individuare gli archivi come servizi culturali pubblici e polifunzionali.

2.  Possono accedere all’organizzazione archivistica regionale gli archivi in possesso dei seguenti requisiti:

a)  essere dotati di un regolamento interno concernente le modalità di accesso e consultazione dei documenti, che indichi i servizi offerti e il personale incaricato;

b) disporre di una sede dotata di spazi e di locali idonei alla conservazione e consultazione della documentazione;

c)  avvalersi di personale qualificato;

d) disporre di un patrimonio archivistico permanente da destinare alla pubblica fruizione;

e)  disporre di un dettagliato inventario della documentazione suddiviso in serie archivistiche.


Art. 26

(Sistemi archivistici)

 

1.  I sistemi archivistici sono lo strumento mediante il quale gli enti locali, su base territoriale, cooperano per la valorizzazione della pubblica fruizione dei loro archivi storici e per la condivisione delle risorse e dei servizi, nonché per una migliore organizzazione di iniziative condivise.

2.  La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema archivistico è attuata nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, e deve prevedere:

a)  l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;

b) le funzioni del sistema archivistico;

c)  i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti;

d) il personale assegnato;

e)  le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

3.  Per accedere all’organizzazione archivistica regionale i sistemi archivistici devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a)  la presenza di un coordinatore in possesso di adeguato titolo di studio e documentata esperienza professionale;

b) la disponibilità di personale assegnato al servizio, adeguatamente formato, che garantisca all’utenza almeno un’apertura settimanale per ogni archivio;

c)  un regolamento concernente l’organizzazione interna e la gestione del patrimonio e dei servizi offerti.

4.  Ai sistemi istituiti degli enti locali possono aderire, nelle forme stabiliti dai medesimi enti, anche altri archivi storici già inseriti nell’organizzazione archivistica regionale, nonché archivi statali.

5.  Per accedere all’organizzazione archivistica regionale i sistemi archivistici devono possedere gli ulteriori requisiti previsti nei regolamenti di cui all’articolo 32.

 

Art. 27

(Sistemi integrati di servizi culturali)

 

1.  I sistemi integrati di servizi culturali sono costituiti da singoli servizi culturali regionali di diversa natura, già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali o nell’albo, disciplinati nei precedenti articoli.

2.  I sistemi integrati sono lo strumento mediante il quale avviene la cooperazione e integrazione tra servizi culturali di diversa natura, anche mediante sperimentazione di forme innovative di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale a carattere multidisciplinare.

3.  Ai sistemi possono aderire anche i servizi culturali statali, per i quali non è previsto l’inserimento nelle organizzazioni regionali, purché operanti nel medesimo ambito territoriale.

4.  Compiti dei sistemi integrati di servizi culturali sono i seguenti:

a)  pianificazione di attività, programmi e interventi comuni;

b) cura della gestione condivisa delle attività;

c)  sviluppo di un’offerta culturale finalizzata a restituire un’immagine omogenea e coesa del territorio;

d) organizzazione e coordinamento di politiche unitarie di comunicazione, informazione e promozione.

5.  La cooperazione tra gli enti locali per la creazione dei sistemi integrati deve attuarsi nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, e deve prevedere:

a)  l’ambito territoriale e la struttura organizzativa;

b) le funzioni e le finalità del sistema integrato;

c)  la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti;

e)  le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

6.  Ai sistemi integrati istituiti degli enti locali possono aderire, nelle forme stabilite dai medesimi enti, anche altri servizi culturali tra quelli indicati al comma 1, nonché servizi culturali statali.

7.  I sistemi integrati possono essere creati anche da soggetti diversi dagli enti locali, inclusi altri enti pubblici, enti privati o enti ecclesiastici, titolari di servizi culturali, nel rispetto della composizione prevista al comma 1, dei compiti e contenuti indicati ai commi 4 e 5 e delle norme applicabili in relazione alla natura dei soggetti che creano il sistema.

8.  Previa verifica dei requisiti indicati nel presente articolo e nei regolamenti di cui all’articolo 32, il riconoscimento regionale dei sistemi integrati è disposto con determinazione del Direttore regionale competente mediante inserimento nell’organizzazione regionale relativa ai servizi culturali prevalenti all’interno del sistema integrato.

 

Art. 28

(Iniziative formative per il personale dei servizi culturali degli enti locali)

 

1.  Gli enti locali promuovono la partecipazione del personale dei servizi culturali alle iniziative formative specialistiche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego e dell’autonomia organizzativa dell’ente.

 

 

TITOLO III

ULTERIORI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE

 

CAPO I

VALORIZZAZIONE

 

Art. 29

(Interventi di valorizzazione)

 

1.  La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, promuove e sostiene comunque la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, presente nel proprio territorio e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati.

2.  A tal fine la Regione interviene, in particolare, per promuovere e sostenere:

a)  l’integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell’artigianato, della ricerca, dell’istruzione;

b) la progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento di soggetti pubblici e privati e la partecipazione attiva e responsabile delle comunità locali.

c)  la conoscenza, l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio nelle sue diverse forme ed espressioni. A tal fine, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167, per patrimonio culturale immateriale si intendono, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità;

d) la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e favorirne l’iscrizione nelle liste predisposte dall’UNESCO, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte;

e)  la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO;

f)  le candidature di nuovi siti, presenti sul proprio territorio, presso le liste gestite dalle organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di valorizzazione del patrimonio culturale;

g) l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale;

h) la salvaguardia e la valorizzazione della memoria storica relativa ad eventi, personaggi, beni o luoghi che hanno influenzato l’evoluzione sociale e culturale del territorio;

i)  la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio;

l)  la conoscenza, la catalogazione, la promozione del patrimonio culturale presente nel proprio territorio, anche mediante i mezzi di comunicazione sociale e i dati aperti, ovvero la realizzazione, l’applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard di catalogazione e comunicazione adottati a livello nazionale.

3.  Al fine dell’attuazione degli interventi di cui al comma 2, la Regione, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 42/2004, promuove la conclusione di accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali, altre Regioni, enti pubblici locali e statali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione, operatori dei beni culturali iscritti in elenchi, albi o ordini professionali ovvero riconosciuti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche ed enti privati che operano in ambito culturale, anche al fine di definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale che coinvolgano anche le infrastrutture e i settori produttivi collegati.

 

Art. 30  (1)

(Piani integrati della cultura)

1.  Nell’ambito della programmazione triennale di cui all’articolo 7, la Regione promuove e sostiene la progettualità locale ai sensi dell’articolo 29, comma 1 [comma 2 ndr], lettera b), attraverso i Piani integrati della cultura (PIC).

2.  I PIC, attraverso la partecipazione sia in forma individuale sia in forma associata di soggetti pubblici e privati, coordinano gli interventi volti alla promozione delle attività e degli eventi di valorizzazione del patrimonio culturale, con riferimento ad una parte del territorio regionale o ad una specifica tematica, includendo, ove possibile, tematiche legate all’ambiente, all’artigianato, alla formazione, alla storicità, alla ricerca, al turismo e alle politiche sociali.

3.  I PIC, in particolare, prevedono l’individuazione della strategia, degli obiettivi e degli interventi, comprensivi dei risultati attesi nell’ambito del territorio interessato, nonché le eventuali collaborazioni o partenariati tra operatori pubblici e privati coinvolti.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 31

(Procedure di erogazione delle misure di sostegno)

 

1.  Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge si tiene conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati, dell’eventuale impegno finanziario del soggetto richiedente. Costituisce titolo di preferenza la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

2.  In caso di concessione di contributi o altre agevolazioni per investimenti, il piano triennale d’indirizzo definisce i criteri per la fissazione di specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso dei beni oggetto dell’intervento, nonché le conseguenze, di revoca totale o parziale del beneficio concesso, derivanti dalla violazione dei medesimi vincoli, tenendo in considerazione:

a)  l’entità del contributo concesso, anche in relazione ai costi complessivi dell’intervento;

b) la natura pubblica o privata del soggetto beneficiario;

c)  le specificità dell’intervento.

3.  I vincoli di cui al comma 1 non possono comunque risultare inferiori a venti anni per gli interventi edilizi e a cinque anni per l’acquisto di attrezzature o altri beni mobili.

4.  Il piano annuale degli interventi definisce, nel rispetto dei criteri fissati dal piano triennale di indirizzo, le modalità per la concessione, l’erogazione e la revoca delle misure di sostegno.

 

Art. 32

(Regolamenti regionali di attuazione e integrazione)

 

1.  La Giunta regionale, con uno o più regolamenti regionali di attuazione ed integrazione (6), adottati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina:

a)  i requisiti ulteriori, rispetto a quelli già previsti nella presente legge, per l’inserimento dei servizi culturali nelle relative organizzazioni regionali di cui al titolo II, capi I e II;

b) i requisiti ulteriori, rispetto a quelli già previsti nella presente legge, per l’iscrizione nell’albo;

c)  le caratteristiche ideografiche, nonché i criteri e le modalità di uso e revoca, del logo identificativo degli ecomusei regionali di cui all’articolo 22, comma 4.

 

Art. 33

(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

 

1.  I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2.  I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3.  I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

 

1.  Fino all’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 32, delle determinazioni previste dagli articoli 11, comma 3, e 13, comma 2, sono prorogati l’albo degli istituti culturali disciplinato dall’articolo 14 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e i decreti di inserimento nelle organizzazioni regionali disciplinate al capo III della medesima legge regionale.

2.  Fino all’approvazione del regolamento per la definizione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo, ai sensi dell’articolo 32, resta in vigore il regolamento già adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali).

2 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, relative alla approvazione del piano triennale di indirizzo, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 con riferimento alla programmazione triennale 2023-2025. Per l’annualità 2022, il piano annuale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9. (4)

2 ter. Qualora entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento non sia ancora stato approvato il piano triennale di indirizzo di cui agli articoli 7 e 8, la Giunta regionale può comunque approvare il piano annuale di cui all’articolo 9, al fine di consentire la realizzazione degli interventi che necessitano di attuazione tempestiva. (4)

3.  Fino all’approvazione del piano triennale di indirizzo e del piano annuale di cui agli articoli 7 e 9 sono prorogati il piano triennale ed il piano annuale approvati ai sensi dalla l.r. 42/1997, anche ai fini dell’avvio di procedimenti relativi alla concessione di contributi o altre misure di sostegno già previste nei medesimi piani. (5)

4.  I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno previste dalla l.r. 42/1997 o dalle disposizioni abrogate con la presente legge restano regolate dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

5.  In linea con le finalità di contenimento della spesa di cui all’articolo 24, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’obbligo di deposito legale di stampati e documenti a questi assimilabili, disciplinato dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e dall’articolo 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), si intende regolarmente assolto, per l’archivio della produzione editoriale regionale del Lazio, mediante deposito di un’unica copia del documento presso uno degli istituti depositari per la Regione Lazio indicati nel decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 dicembre 2007 (Individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252). A tal fine la Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire i criteri per l’individuazione dell’istituto depositario presso il quale assolvere il suddetto obbligo e ad adeguare alla presente disposizione le linee guida per l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di deposito legale approvate con deliberazione del 31 ottobre 2017, n. 694.

 

Art. 35

(Abrogazioni)

 

1.  Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)  la legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio);

b) l’articolo 3, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57, relativo a disposizioni della l.r. 42/1997;

c)  l’articolo 201 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relativo a modifiche alla l.r. 42/1997;

d) l’articolo 169 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a modifiche alla l.r. 42/1997;

e)  l’articolo 54 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a modifiche della l.r. 42/1997 e disposizioni per la concessione di contributi;

f)  gli articoli 57, 58 comma 2, e 65 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativi a disposizioni in materia di beni e servizi culturali;

g) l’articolo 24, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a modifiche alla l.r. 42/1997;

h) l’articolo 2, comma 42, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo a disposizioni per promuovere e valorizzare le aree archeologiche;

i)  la legge regionale 26 luglio 1991, n. 31 (Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17; della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18; della legge regionale 24 marzo 1984, n. 15; della legge regionale 22 maggio 1985, n. 80; della legge regionale 4 agosto 1987, n. 47 e della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 88);

l)  l’articolo 22, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32, relativo a modifiche alla l.r. 31/1991;

m) la legge regionale 19 febbraio 1992, n. 15 (Modifica ed integrazione della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31), concernente: “Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 36 e 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88”);

n) la legge regionale 7 agosto 1998, n. 35 (Tutela e valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio);

o) l’articolo 59 e l’articolo 66, commi 2 e 3, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativi a disposizioni in materia di beni e servizi culturali;

p) la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 (Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio);

q) l’articolo 49 legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo a modifiche alla l.r. 40/1999;

r)  la legge regionale 8 novembre 2004, n. 14 (Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità);

s)  la legge regionale 23 novembre 2006, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa);

t)  la legge regionale 22 luglio 2009, n. 18 (Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale);

u) la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio);

v) la legge regionale 7 agosto 2013, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio” e successive modifiche. Disposizione transitoria);

z)  l’articolo 2, commi 42 e 65 lettere a) e b), della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo a disposizioni in materia di beni e servizi culturali;

aa)  la legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali);

bb) gli articoli 42, comma 1 e 46, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativi a modifiche alla l.r. 42/1997 e alla l.r. 3/2017.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 36

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 34, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a)  in riferimento agli interventi di cui all’articolo 10, mediante le risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento della l.r. 42/1997, iscritte nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, rispettivamente, per euro 350.000,00, per l’anno 2019, nel titolo 1 “Spese correnti” e per euro 350.000,00, per ciascuna annualità 2019 e 2020, nel titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per l’anno 2020, il programma 02 della missione 05, titolo 1, è integrato per euro 350.000,00, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 21, mediante le risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento della l.r. 3/2017, iscritte nel programma 02 della missione 05, rispettivamente, per euro 100.000,00, per l’anno 2019, nel titolo 1 e per euro 100.000,00, per l’anno 2019, nel titolo 2. Per l’anno 2020, i titoli 1 e 2 del programma 02 della missione 05 di cui al precedente periodo, sono integrati per euro 100.000,00 ciascuno, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dei rispettivi fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 e titolo 2;

c)  in riferimento agli interventi di cui all’articolo 28, mediante le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all’Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” – POR FSE Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1, fino ad un massimo di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020;

d) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 29, mediante le risorse già destinate per le medesime finalità agli interventi in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, iscritte nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05, rispettivamente, per euro 4.384.329,35 per l’anno 2019 e per euro 2.000.000,00, per l’anno 2020, in relazione al titolo 2 e per euro 82.684,08, per l’anno 2019, in relazione al titolo 1, nel programma 02 della missione 05, titolo 1, per euro 78.172,85 per l’anno 2019 ed euro 50.000,00 per l’anno 2020 e nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1, per euro 200.000,00, per l’anno 2019. Per l’anno 2020, il programma 01 della missione 05, titolo 1, il programma 02 della missione 05, titolo 1 ed il programma 11 della missione 01, titolo 1, sono integrati, rispettivamente, per euro 90.000,00, euro 30.000,00 ed euro 200.000,00, mediante la corrispondente riduzione per complessivi euro 320.000,00, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

e)  in riferimento agli altri interventi di cui al Titolo II del Capo II, con esclusione di quelli relativi agli articoli 21 e 28, mediante le risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento, rispettivamente, della l.r. 42/1997, e non previste in favore degli istituti culturali di cui all’articolo 10, e della l.r. 26/2009, iscritte nel programma 02 della missione 05, pari complessivamente ad euro 1.700.000,00, per l’anno 2019 ed euro 150.000,00, per l’anno 2020, in relazione al titolo 1 e ad euro 1.000.000,00, per l’anno 2020, in relazione al titolo 2, nonché mediante le risorse iscritte nel programma 08 “Statistica e sistemi informativi” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, rispettivamente, per euro 122.694,75 per l’anno 2019 ed euro 256.897,75 per l’anno 2020 nel titolo 1 e per euro 50.000,00 nel titolo 2. Per l’anno 2020, il programma 02 della missione 05, titolo 1, è integrato per euro 350.000,00, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

2.  Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con esclusione di quelli relativi alla lettera c), concorrono, altresì, le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all’Asse 3 “Competitività” – POR FESR Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali” della missione 05, titolo 2, per euro 4.585.174,14, per l’anno 2019 e per euro 2.250.000,00, per l’anno 2020, nonché le ulteriori risorse di cui all’Asse 4 “Sostenibilità energetica e mobilità” e Asse 5 “Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico” del POR FESR Lazio 2014-2020.

3.  Alla copertura degli oneri derivanti dal piano triennale 2021-2023 di cui all’articolo 7 della presente legge, si fa fronte a valere sui fondi istituiti nel programma 02 della missione 05, titoli 1 e 2, denominati, rispettivamente, “Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale – parte corrente” e “Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale – parte in conto capitale”, al cui stanziamento si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2020 e nell’ambito del bilancio regionale 2020-2022, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge. (2)

 

Art. 37

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(01) Alinea modificata dall'articolo 13, comma 26, lettera a), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(02) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 26, lettera a), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(1) Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2) Comma modificato dall'articolo 22, comma 55, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Comma inserito dall'articolo 13, comma 26, lettera b), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(5) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 26, lettera b), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(6) Vedi regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 9 luglio 2020, n. 87

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.