Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici

Numero della legge: 19
Data: 3 ottobre 2019
Numero BUR: 81
Data BUR: 08/10/2019

Art. 1

(Finalità)


1. La Regione nell’osservanza della normativa dell’Unione europea nonché della Costituzione e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, nonché in coerenza con la promozione di stili di vita improntati alla sostenibilità e la promozione di forme di economia circolare, promuove:

a)   l’attuazione delle pratiche di compostaggio aerobico e, in particolare, di autocompostaggio, di compostaggio di comunità e di compostaggio di prossimità, così come definiti dagli articoli 183, comma 1, lettere e) e qqbis) e 214, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;

b)   la produzione aerobica e l’utilizzo di un “compost di qualità” che rispetti i requisiti e le caratteristiche di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e successive modifiche.

 

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a)  si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del d.lgs. 152/2006, al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) e al d.lgs. 75/2010;

b) per “compostaggio di prossimità” si intende l’attività di compostaggio aerobico svolta ai sensi dell’articolo 214, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006.

 

Art. 3

(Interventi regionali)

 

1.  Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 196 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:

a)  adotta, nei propri atti di pianificazione e regolamentazione, misure utili per promuovere la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi;

b) adotta linee guida finalizzate a:

1) ottimizzare ed implementare l’autocompostaggio, nel rispetto della normativa statale;

2) progettare, realizzare e gestire gli impianti destinati al compostaggio di prossimità di cui all’articolo 214, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della potestà statutaria e regolamentare dei comuni;

3) ottimizzare ed implementare l’attività di compostaggio di comunità di rifiuti organici di cui all’articolo 180, comma 1-octies, del d.lgs. 152/2006, nel rispetto del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;

c)  adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disciplinare di produzione del “compost di qualità” nel quale sono definite le azioni e le misure utili a garantire la migliore qualità del prodotto, anche attraverso ulteriori procedure di controllo e di analisi rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e rendendo trasparente la filiera del rifiuto trattato nonché a favorire accordi di vendita con le associazioni di categoria;

d) attiva, in collaborazione con i comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (ambiti di raccolta ottimali), un sistema di monitoraggio sul rifiuto organico prodotto e sul relativo utilizzo;

e)  concede i contributi di cui all’articolo 5.

 

Art. 4

(Sistema di monitoraggio)

1. Al fine di dare attuazione al sistema di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni, con cadenza annuale, forniscono alla direzione regionale competente in materia di rifiuti, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, le seguenti informazioni:

a)   quantitativo del rifiuto organico raccolto in maniera differenziata;

b)   tipologia, capacità ed ubicazione degli impianti nei quali il rifiuto di cui alla lettera a) è stato conferito;

c)   verifica delle caratteristiche del compost derivante dalle attività di autocompostaggio e gli esiti delle analisi effettuate sul compost;

d)   numero e caratteristiche di utenze che hanno intrapreso un’attività di compostaggio di comunità;

e)   numero e risultato dei controlli eseguiti presso le utenze che effettuano le pratiche di compostaggio di cui alla presente legge;

e bis) attività formative dei tecnici esperti, per il controllo e l’assistenza sul territorio delle attività di compostaggio disciplinate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e successive modifiche, dall’articolo 214, comma 7 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) e dalla presente legge in materia di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio di prossimità; (1)

e ter) istituzione e aggiornamento dell’albo compostatori; (1)

e quater) numero ed esito delle attività di controllo, anche a campione, effettuate in relazione alle attività disciplinate dalla l. 221/2015, dall’articolo 214, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006, dal d.m. 266/2016 e dalla presente legge in materia di autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio di prossimità, compresa l’applicazione di eventuali sanzioni a carico di trasgressori. (1)

 

Art. 5

(Contributi regionali)

 

1.  La Regione concede, mediante specifici bandi pubblici, contributi a soggetti, pubblici e privati, per:

a)   la produzione di “compost di qualità”, nel rispetto della normativa vigente e del disciplinare di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);

b)   diffondere le pratiche di autocompostaggio e di compostaggio di comunità;

c)   realizzare gli impianti di prossimità di cui all’articolo 214, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006;

d)   sviluppare progetti di informazione, controllo e monitoraggio sull’attività di compostaggio;

e)   realizzare iniziative di formazione ed informazione sulle pratiche di compostaggio.

2.  I contributi di cui al comma 1 sono concessi qualora ricorrano i seguenti requisiti:

a)   per l’autocompostaggio e compostaggio di comunità, deve essere garantito il controllo dell’effettivo e corretto svolgimento delle pratiche di compostaggio e della effettiva sottrazione del conferimento del rifiuto organico al servizio pubblico da parte degli utenti, nonché dell’utilizzo esclusivo del compost prodotto da parte della stessa utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto;

b)   per il compostaggio di prossimità, i soggetti gestori dell’impianto devono indicare la provenienza dei rifiuti trattati, il corretto sistema di tracciabilità degli stessi, gli oneri di conferimento, le modalità di utilizzo del compost prodotto.

3.  I contributi di cui al comma 1 sono erogati in funzione dell’effettivo quantitativo di rifiuti trattati. Il contributo viene rimodulato, annualmente, se il quantitativo di rifiuti effettivamente trattato risultasse inferiore all’85 per cento della potenzialità di progetto.

4.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, una deliberazione nella quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui al presente articolo, tenendo conto di quanto previsto al comma 5.

5.  Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono preferiti:

a)  i soggetti pubblici gestori degli impianti;

b) i soggetti titolari di impianti di compostaggio aerobico, autorizzati ai sensi della normativa vigente, che assicurano l’efficienza del processo di trasformazione con la riduzione degli scarti;

c)  i soggetti gestori che rispettano il disciplinare di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);

d) i soggetti gestori di impianti destinati al trattamento di rifiuti raccolti, prevalentemente, nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti;

e)  i soggetti gestori, pubblici o privati, che operano nei comuni particolarmente virtuosi nella gestione della raccolta differenziata.

6.  Per la realizzazione delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera e), la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

 

1.  Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti al fine di contribuire, promuovere ed incentivare le pratiche del compostaggio e, in particolare, di autocompostaggio, di compostaggio di comunità e di compostaggio di prossimità.

2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, una relazione sugli effetti conseguiti dall’applicazione della presente legge contenente per il territorio di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Roma capitale:

a)  le quantità, sia in valori assoluti sia in percentuale, della frazione organica dei rifiuti urbani, da raccolta differenziata, trasformati tramite trattamento aerobico, suddivise per tipologia di impianti;

b) le indicazioni espresse in valori assoluti e percentuali delle utenze coinvolte.

3.  Dopo almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le strutture regionali competenti, al fine di determinare il Life cycle assessment (LCA) degli impianti destinatari dei contributi.

 

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due appositi fondi:

a)  “Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, di cui al medesimo programma 03 della missione 09, titolo 1;

b) “Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 27/1998, di cui al medesimo programma 03 della missione 09, titolo 2.

2.  Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge, qualora si prevedano scostamenti rispetto alle autorizzazioni di spesa relative ai fondi di cui al comma 1, lo stanziamento dei fondi predetti può essere adeguato nell’ambito della legge di stabilità regionale 2020·e nell’ambito del bilancio regionale 2020-2022, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, ovvero con legge regionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 24, comma 1, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità), a valere sulle risorse inscritte nel bilancio regionale dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 134, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.