Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace

Numero della legge: 15
Data: 27 ottobre 2023
Numero BUR: 87 s.o. n. 1
Data BUR: 31/10/2023

Art. 1

(Contributo della Regione)

1.  La Regione concede un contributo annuale ai comuni, singoli o associati, che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e successive modifiche.

Art. 2

(Criteri e modalità per la concessione del contributo)

1.  La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all’articolo 1.

Art. 3

(Abrogazione) 

1.  L’articolo 106 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo al fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace, è abrogato.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie) 

1.  Agli oneri derivanti dall’articolo 1 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 160.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2026, alla copertura dei predetti oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

 

Art. 5

(Disposizioni relative alla sede degli uffici del giudice di pace)

1. Anche al fine di consentire ai comuni di destinare immobili come sede degli uffici del giudice di pace, alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 (Complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà agli enti locali competenti per territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: “i complessi immobiliari” sono inserite le seguenti: “provenienti da enti disciolti, ivi inclusi quelli” e dopo la parola: “formative” è inserita la seguente: “, di giustizia di pace, sportive”;

b) all'articolo 3 bis:

1) al comma 1 le parole: “entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025”;

2) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “. Tali beni possono essere concessi in comodato d’uso agli enti locali richiedenti, fino all’adozione del decreto di cui al precedente periodo.”.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.