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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 110 del 24 luglio 2020


LEGGE REGIONALE  n. 29 del 24 luglio 2020

Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Disposizioni per l’assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria.

 

1.   Al fine di dare attuazione all’articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019.

2.   A partire dall’annualità 2020, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato; la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l’articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018.

3.   L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della Regione del Veneto, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva come determinata ai sensi del comma 2.

 

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

Art. 3
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 

____________________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta

Venezia, 24 luglio 2020

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Disposizioni per l’assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_29_2020_424793.pdf

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