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Legge regionale 4 agosto 2023, n. 19 (BUR n. 104/2023)

Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti. Modifica alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.

Legge regionale 04 agosto 2023, n. 19 (BUR n. 104/2023) (Novellazione)

INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, n. 17 “LEGGE PER LA CULTURA”.


Art. 1 - Inserimento dell’articolo 32 bis “Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti” nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
1. Dopo l’ articolo 32 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” è inserito il seguente articolo:
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Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


Note

( 1) Testo riportato dopo l’art. 32 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 04 agosto 2023, n. 19 (BUR n. 104/2023) (Novellazione) – Testo storico

INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, n. 17 “LEGGE PER LA CULTURA”.


Art. 1 - Inserimento dell’articolo 32 bis “Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti” nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” è inserito il seguente articolo:
“Art. 32 bis – Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti.
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene attività e progettualità.
2. Ai fini di cui al comma 1 per libreria indipendente s’intende l’impresa commerciale non appartenente a grandi catene e che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, attraverso gli strumenti della programmazione di cui agli articoli 7 e 8 e secondo le modalità d’intervento di cui all’articolo 9:
a) sostiene i progetti, anche coordinati attraverso reti associative di livello almeno comunale, finalizzati alla promozione e alla valorizzazione del ruolo delle librerie indipendenti;
b) favorisce specifiche attività formative al fine di promuovere l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;
c) eroga contributi a fondo perduto per avvio dell'attività di libreria indipendente presso comuni ricadenti in aree caratterizzate da marginalità territoriale;
d) favorisce la visibilità e la distribuzione delle opere edite in Veneto promuovendo iniziative di collaborazione fra le case editrici, le librerie indipendenti ed il Sistema regionale degli istituti di cultura di cui all’articolo 22.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 06/04/2023

PDL n. 196

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 05/07/2023

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: Cristina GUARDA

Approvato dal consiglio in data: 25/07/2023

Deliberazione Legislativa n. 19 del 04/08/2023