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Legge regionale 17 novembre 2020, n. 35 (BUR n. 172/2020)

Norme per la istituzione, implementazione e gestione di una piattaforma informatica regionale per il monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2

Legge regionale 17 novembre 2020, n. 35 (BUR n. 172/2020)

NORME PER LA ISTITUZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Art. 1 - Finalità ed interventi.
1. La Regione del Veneto al fine di tutelare la salute dei soggetti con sintomatologia di contagio da SARS-COV-2 attraverso le previste azioni di prevenzione e cura nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza da SARS-COV-2, nonché di attuare una efficace sorveglianza sanitaria sui soggetti nei cui confronti siano stati disposti l’isolamento fiduciario o la quarantena, istituisce una piattaforma informatica operativa regionale che raccoglie i dati relativi ai soggetti contagiati o con sintomatologia sospetta, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale e i medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).
2. La piattaforma regionale è collegata ad una applicazione informatica da installare su dispositivi di telefonia mobile che rende possibile alcune funzionalità specifiche di biosorveglianza sanitaria. Tale funzionalità opera esclusivamente con riferimento ai soggetti che abbiano, ai fini di cui al comma 1, installato, su base volontaria l’applicazione di cui al capoverso precedente.
3. Le informazioni trasmesse all’applicazione attivata dall’assistito sono fornite dal medico di medicina generale o dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale (SSR). Le informazioni fornite alla piattaforma dall’applicazione sono fornite esclusivamente per effetto di atto volontario dell’assistito e non sono trasmesse automaticamente per effetto di operazioni effettuate dal medesimo.
4. La Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati operato nella gestione della suddetta piattaforma e in tale veste si coordina, anche ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e con i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l’Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema tessera sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l’adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente articolo sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
5. La Giunta regionale, all’esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformità all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall’applicazione di cui al presente articolo siano esclusivamente quelli necessari a consentire la presa in carico precoce e ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
c) sia esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
e) i dati siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell’ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.
6. I dati trasmessi dall’applicazione di cui al presente articolo alla piattaforma non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679. Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l’interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea.
7. Il mancato utilizzo dell’applicazione di cui al presente articolo non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.
8. La piattaforma di cui al presente articolo è di titolarità pubblica ed è realizzata dalla Giunta regionale in collaborazione con enti e strutture del servizio sanitario regionale, esclusivamente con infrastrutture gestite dalla Giunta regionale e dagli enti e strutture predetti. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l’utilizzo dell’applicazione di cui al presente articolo sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
9. L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del SARS-COV-2 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 30.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Eventuali rimborsi da parte del Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono introitati al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Legge regionale 17 novembre 2020, n. 35 (BUR n. 172/2020) – Testo storico

NORME PER LA ISTITUZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Art. 1 - Finalità ed interventi.
1. La Regione del Veneto al fine di tutelare la salute dei soggetti con sintomatologia di contagio da SARS-COV-2 attraverso le previste azioni di prevenzione e cura nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza da SARS-COV-2, nonché di attuare una efficace sorveglianza sanitaria sui soggetti nei cui confronti siano stati disposti l’isolamento fiduciario o la quarantena, istituisce una piattaforma informatica operativa regionale che raccoglie i dati relativi ai soggetti contagiati o con sintomatologia sospetta, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale e i medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).
2. La piattaforma regionale è collegata ad una applicazione informatica da installare su dispositivi di telefonia mobile che rende possibile alcune funzionalità specifiche di biosorveglianza sanitaria. Tale funzionalità opera esclusivamente con riferimento ai soggetti che abbiano, ai fini di cui al comma 1, installato, su base volontaria l’applicazione di cui al capoverso precedente.
3. Le informazioni trasmesse all’applicazione attivata dall’assistito sono fornite dal medico di medicina generale o dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale (SSR). Le informazioni fornite alla piattaforma dall’applicazione sono fornite esclusivamente per effetto di atto volontario dell’assistito e non sono trasmesse automaticamente per effetto di operazioni effettuate dal medesimo.
4. La Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati operato nella gestione della suddetta piattaforma e in tale veste si coordina, anche ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e con i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l’Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema tessera sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l’adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente articolo sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
5. La Giunta regionale, all’esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformità all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall’applicazione di cui al presente articolo siano esclusivamente quelli necessari a consentire la presa in carico precoce e ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
c) sia esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
e) i dati siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell’ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.
6. I dati trasmessi dall’applicazione di cui al presente articolo alla piattaforma non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679. Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l’interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea.
7. Il mancato utilizzo dell’applicazione di cui al presente articolo non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.
8. La piattaforma di cui al presente articolo è di titolarità pubblica ed è realizzata dalla Giunta regionale in collaborazione con enti e strutture del servizio sanitario regionale, esclusivamente con infrastrutture gestite dalla Giunta regionale e dagli enti e strutture predetti. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l’utilizzo dell’applicazione di cui al presente articolo sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
9. L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del SARS-COV-2 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 30.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Eventuali rimborsi da parte del Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono introitati al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 06/11/2020

PDL n. 14

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 10/11/2020

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 13/11/2020

Deliberazione Legislativa n. 36 del 17/11/2020