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Legge regionale 14 giugno 2023, n. 13 (BUR n. 81/2023)

Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche' in materia di rendicontazione degli interventi inseriti nell'elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici.

Legge regionale 14 giugno 2023, n. 13 (BUR n. 81/2023) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL’ELENCO ANNUALE DEI PROGRAMMI TRIENNALI DEI LAVORI PUBBLICI


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate all’ articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .




SOMMARIO
Legge regionale 14 giugno 2023, n. 13 (BUR n. 81/2023) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL’ELENCO ANNUALE DEI PROGRAMMI TRIENNALI DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 1 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. All’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , dopo il comma 9 bis, è inserito il seguente:
“9 ter. Contestualmente alla trasmissione al Consiglio regionale del Programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei lavori adottati di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente una scheda per ciascuno degli interventi, inseriti nell’elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti, ancora in corso di esecuzione oppure ultimati successivamente alla redazione della relazione dell’anno precedente, contenente le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e finanziario dell’intervento.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 23/02/2023

PDL n. 183

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 30/03/2023

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO

Approvato dal consiglio in data: 06/06/2023

Deliberazione Legislativa n. 13 del 14/06/2023