Art. 1
Oggetto della
legge
1. La Regione Puglia considera i riti e le processioni della
settimana santa come proprio patrimonio immateriale. In attuazione della
convenzione della Organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la
scienza e la cultura (UNESCO), per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, la Regione tutela e valorizza le processioni e i riti della
settimana santa e contribuisce alla loro conservazione e promozione, promuovendo
iniziative e facilitandone l’esercizio al fine di garantirne la più ampia
diffusione.
Art. 2
Programma pluriennale di intervento
1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico
gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della
Commissione consiliare permanente competente e nel rispetto dei criteri e delle
modalità prescritti dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, approva il
programma triennale integrato di intervento nel settore delle processioni e dei
riti della settimana santa pugliese e indica le risorse finanziarie da stanziare
nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.
Art. 3
Elenco regionale
1. La Regione provvede a istituire un elenco regionale
dei soggetti che organizzano processioni e riti della settimana santa. Potranno
aderire all’elenco, in settori differenti, tutti coloro che organizzano
processioni e riti della settimana santa: diocesi, parrocchie, confraternite o
associazioni costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro.
2. La Regione, con apposito regolamento, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,
individua i criteri e le modalità per la concessione di contributi e
finanziamenti avvantaggiando, tra quelli iscritti all’elenco, i riti e le
processioni che per storia, per tradizione, hanno origine più remota e
continuità nello svolgimento.
Art. 4
Contributi e finanziamenti
La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui
all’articolo 2, concede annualmente contributi in favore di quanti, iscritti
all’elenco regionale di cui all’articolo 3, nei limiti del 70 per cento della
spesa rendicontata, con esclusione delle somme già coperte da altri contributi o
finanziamenti di qualsiasi natura, e comunque nei limiti delle somme disponibili
in bilancio, per la promozione in Italia e all’estero degli eventi:
a) per attività di studio e attività culturali, anche
fuori dai confini regionali, legate a riti della settimana santa pugliese;
b) per la realizzazione degli eventi;
c) per la
realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento delle origini della
ritualità;
d) per la realizzazione di cd, dvd, applicazioni e altro
materiale multimediale contenenti notizie utili a quanti intendono assistere
allo svolgimento degli eventi.
Art. 5
Vincolo di destinazione dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le
finalità di cui all’articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre
finalità.
Art. 6
Finanziamento degli interventi
1. Per le finalità della presente legge, nell’ambito
della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria
per il corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila,
con riduzione dello stanziamento di pari importo dal “Fondo globale per il
finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”,
missione 20, programma 3, titolo 1. Conseguentemente, all’articolo 4,
comma 1, lettera d), della legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del
bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di
stabilità regionale 2020)), l’importo del fondo è ridotto di euro 250 mila.
2. Per gli esercizi successivi si provvede
nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi annuali e pluriennali di
bilancio.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.