Vedi Regolamento attuativo n.19/2020
Art. 1
Finalità
1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova
imprenditorialità la presente legge disciplina i casi di esenzione dal pagamento
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. L’esenzione si applica limitatamente al valore della
produzione netta conseguito nel territorio della Regione Puglia.
3. L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti
consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Art. 2
Destinatari
1. Sono ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale di
cui all’articolo 1 i soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti
attività nelle seguenti categorie economiche: turismo, attività manifatturiere,
ricerca e alta tecnologia individuati dai codici divisione ATECO 2007: 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41,
42, 43, 55, 56, 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95 e 96.
2. Le nuove iniziative produttive intraprese sul
territorio della Regione Puglia nel periodo compreso tra il giorno della data di
entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento
dell’IRAP per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni
successivi.
Art. 3
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge per nuova iniziativa
produttiva s’intende:
a) l’attività che viene svolta per la prima volta, nel
territorio della Regione Puglia, da un’impresa nuova;
b) l’attività
realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio
regionale da parte di un’impresa esistente in ambiti territoriali diversi da
quelli della Puglia;
c) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo
insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un’impresa già
esistente in Puglia.
Art. 4
Esenzione alle nuove iniziative produttive. Limiti
e sanzioni
1. Al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi,
l’esenzione non si applica qualora l’attività venga riavviata a seguito di
cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei
periodi di imposta di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori
dal territorio regionale prima di cinque anni dall’insediamento in Puglia, il
beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all’impresa
beneficiaria e va restituito all’amministrazione regionale nelle modalità
stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.
Art. 5
Modalità di attuazione
1. La Giunta regionale con apposito regolamento
disciplina le modalità di attuazione e definisce i programmi di accertamento
delle violazioni alle norme della presente legge entro novanta giorni dalla sua
entrata in vigore.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge a decorrere
dall’esercizio finanziario 2020 derivano annualmente minori entrate per euro 3
milioni e 600 mila con imputazione al titolo 1, tipologia 101, categoria 20
della parte entrata del bilancio regionale autonomo.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma
1 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto alla missione 20, programma 3,
titolo 1, a valere sul “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di
leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio”.
Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30
dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia “Legge di stabilità
regionale 2020”), le parole alfanumeriche: “13.473.693,21” e “4 milioni 660
mila” sono sostituite dalle seguenti: “9.873.693,21” e “1 milione 60 mila”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, dellaL.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.