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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2020
Numero
11
Data
27/03/2020
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
“Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
Note
Vedi Regolamento attuativo n.19/2020
Allegati

 



Vedi Regolamento attuativo n.19/2020

 

Art. 1
Finalità

1.  Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità la presente legge disciplina i casi di esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2.  L’esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta conseguito nel territorio della Regione Puglia.

3.  L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

Art. 2
Destinatari

1.  Sono ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale di cui all’articolo 1 i soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti attività nelle seguenti categorie economiche: turismo, attività manifatturiere, ricerca e alta tecnologia individuati dai codici divisione ATECO 2007: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55, 56, 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95 e 96.

2.  Le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione Puglia nel periodo compreso tra il giorno della data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento dell’IRAP per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi.


Art. 3
Definizioni

1. Ai sensi della presente legge per nuova iniziativa produttiva s’intende:

a) l’attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione Puglia, da un’impresa nuova;
b) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un’impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Puglia;
c) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un’impresa già esistente in Puglia.

 


Art. 4
Esenzione alle nuove iniziative produttive. Limiti e sanzioni

1.  Al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, l’esenzione non si applica qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui all’articolo 2, comma 2.

2.  Qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall’insediamento in Puglia, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all’impresa beneficiaria e va restituito all’amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.


Art. 5
Modalità di attuazione

1.  La Giunta regionale con apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge a decorrere dall’esercizio finanziario 2020 derivano annualmente minori entrate per euro 3 milioni e 600 mila con imputazione al titolo 1, tipologia 101, categoria 20 della parte entrata del bilancio regionale autonomo.

2.  Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, mediante riduzione dello stanziamento iscritto alla missione 20, programma 3, titolo 1, a valere sul “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio”. Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia “Legge di stabilità regionale 2020”), le parole alfanumeriche: “13.473.693,21” e “4 milioni 660 mila” sono sostituite dalle seguenti: “9.873.693,21” e “1 milione 60 mila”.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, dellaL.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.