Art.
1
Finalità
1. La Regione Puglia, nell’ambito delle
attività di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, avvia
un processo metodologico a supporto della raccolta ed elaborazione statistica di
dati e informazioni volti alla conoscenza dello stato di diffusione nel
territorio regionale degli impianti di produzione energetica da fonti
rinnovabili a servizio degli edifici pubblici.
2. La Regione considera il censimento e la
mappatura degli impianti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici quale
strumento indispensabile di conoscenza e valutazione per la predisposizione di
una efficiente programmazione delle risorse pubbliche destinate alla
realizzazione di impianti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici,
assicurando il contributo del settore pubblico al conseguimento degli obiettivi
europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da
fonti rinnovabili.
Art. 2
Azioni
1. La Giunta regionale realizza e aggiorna
annualmente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, una
mappatura georeferenziata degli impianti di produzione energetica da fonte
rinnovabile a servizio degli edifici pubblici, da integrare nel Sistema
informativo territoriale (SIT) della Regione Puglia.
2. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per
“edificio pubblico” l’edificio o la struttura interamente di proprietà delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), destinato allo svolgimento di
una funzione di interesse pubblico.
3. Al fine di costituire la necessaria
base informativa a disposizione dell’utenza pubblica e privata, la mappatura con
tecnica georeferenziata è composta da un database e da una cartografia
interattiva in cui sono indicati gli impianti rinnovabili installati a servizio
degli edifici pubblici di cui al comma 2, i relativi dati identificativi e ogni
altra utile caratterizzazione e deve essere oggetto di sistematica attività di
revisione e aggiornamento.
4. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, previo
censimento, comunicano alla sezione regionale competente, per la prima volta
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia (BURP) della deliberazione di cui al comma 6 e successivamente
con cadenza annuale, le informazioni e i dati relativi agli impianti rinnovabili
installati a servizio degli edifici e delle strutture di proprietà delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
destinati allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico, presenti nel
territorio comunale. I comuni devono indicare, in particolare, la tipologia e la
potenza dell’impianto, il tipo di immobile cui è asservito e la relativa
ubicazione, l’anno di realizzazione e di entrata in funzione dell’impianto, il
livello di efficienza produttiva dell’impianto, lo stato dell’impianto (attivo,
in manutenzione o non funzionante), la natura del finanziamento erogato per la
sua realizzazione. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono
pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sono comunicate
alla Regione per l’inserimento nella mappatura di cui al comma
1.
5. Nell’ambito del censimento di cui al comma 4, i
comuni trasmettono, altresì, alla Regione l’elenco di tutti gli edifici di
proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, al fine di
verificare la consistenza degli edifici pubblici che risultano serviti da
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto al
totale, in modo da indirizzare la programmazione delle politiche regionali in
materia di efficientamento energetico e diffusione degli impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile a servizio degli edifici pubblici.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, previo parere della competente Commissione consiliare, sono
definite le modalità per la trasmissione da parte dei comuni dei dati del
censimento e le linee guida per la realizzazione della mappatura di cui al comma
1 e per la rappresentazione cartografica delle informazioni.
Art. 3
Trasparenza e accesso alle informazioni
1. La Giunta regionale assicura l’accesso e la
massima fruibilità ai cittadini delle informazioni ottenute e rappresentate
nella mappatura georeferenziata.
2. Le informazioni collezionate nella mappatura
contribuiscono a supportare la programmazione delle politiche regionali in
materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi nella gestione degli avvisi pubblici in materia di
finanziamenti in ambito energetico. Il sistema fornisce, altresì, informazioni
sulla quantità totale di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta dagli
impianti installati presso gli edifici pubblici e sullo stato di manutenzione ed
efficienza degli impianti.
3. Sulla base delle informazioni collezionate
nel monitoraggio, la Regione, di concerto con i comuni interessati, attiva
misure per sollecitare i titolari degli impianti alla corretta manutenzione e
alla efficiente conduzione dell’impianto.
4. Al fine di favorire gli interventi di
sensibilizzazione degli utenti finali alle tematiche della transizione
energetica, di contribuire allo sviluppo della produzione di energia da fonti
rinnovabili a servizio di piccole e medie imprese (PMI) e delle utenze
domestiche, la sezione del SIT della Regione Puglia, dedicata alla mappatura di
cui alle presenti disposizioni, contiene un’apposita area informativa dedicata
ai vantaggi offerti dalla produzione e dall’autoconsumo di energia da fonte
rinnovabile, alle iniziative della Regione in materia di promozione delle fonti
di energia rinnovabile e alla descrizione delle procedure amministrative per
l’installazione e l’attivazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile.
Art. 4
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo
sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A
tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni e successivamente con periodicità triennale,
presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di
attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene
dati e informazioni su:
a) il numero dei comuni che ogni anno
rispettano gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 4;
b)
dati e informazioni sulla quantità totale di energia elettrica da fonte
rinnovabile prodotta dagli impianti installati presso gli edifici pubblici e
sullo stato di manutenzione degli impianti;
c) le iniziative
avviate dai comuni e dalla Regione per assicurare l’efficienza e il regolare
funzionamento degli impianti.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.