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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2020
Numero
24
Data
20/07/2020
Abrogato
 
Materia
Titolo
Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici
Note
Allegati
Nessun allegato

 



 

Art. 1

 Finalità


1.   La Regione Puglia, nell’ambito delle attività di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, avvia un processo metodologico a supporto della raccolta ed elaborazione statistica di dati e informazioni volti alla conoscenza dello stato di diffusione nel territorio regionale degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici.


2.   La Regione considera il censimento e la mappatura degli impianti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici quale strumento indispensabile di conoscenza e valutazione per la predisposizione di una efficiente programmazione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di impianti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici, assicurando il contributo del settore pubblico al conseguimento degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili.

 

Art. 2

Azioni


1.  La Giunta regionale realizza e aggiorna annualmente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, una mappatura georeferenziata degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile a servizio degli edifici pubblici, da integrare nel Sistema informativo territoriale (SIT) della Regione Puglia.


2.  Ai fini delle presenti disposizioni si intende per “edificio pubblico” l’edificio o la struttura interamente di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), destinato allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico.

 
3.   Al fine di costituire la necessaria base informativa a disposizione dell’utenza pubblica e privata, la mappatura con tecnica georeferenziata è composta da un database e da una cartografia interattiva in cui sono indicati gli impianti rinnovabili installati a servizio degli edifici pubblici di cui al comma 2, i relativi dati identificativi e ogni altra utile caratterizzazione e deve essere oggetto di sistematica attività di revisione e aggiornamento.


4.   Ai fini di cui al comma 1, i comuni, previo censimento, comunicano alla sezione regionale competente, per la prima volta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) della deliberazione di cui al comma 6 e successivamente con cadenza annuale, le informazioni e i dati relativi agli impianti rinnovabili installati a servizio degli edifici e delle strutture di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, destinati allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico, presenti nel territorio comunale. I comuni devono indicare, in particolare, la tipologia e la potenza dell’impianto, il tipo di immobile cui è asservito e la relativa ubicazione, l’anno di realizzazione e di entrata in funzione dell’impianto, il livello di efficienza produttiva dell’impianto, lo stato dell’impianto (attivo, in manutenzione o non funzionante), la natura del finanziamento erogato per la sua realizzazione. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sono comunicate alla Regione per l’inserimento nella mappatura di cui al comma 1. 
5.   Nell’ambito del censimento di cui al comma 4, i comuni trasmettono, altresì, alla Regione l’elenco di tutti gli edifici di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, al fine di verificare la consistenza degli edifici pubblici che risultano serviti da impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto al totale, in modo da indirizzare la programmazione delle politiche regionali in materia di efficientamento energetico e diffusione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio degli edifici pubblici.


6.   Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definite le modalità per la trasmissione da parte dei comuni dei dati del censimento e le linee guida per la realizzazione della mappatura di cui al comma 1 e per la rappresentazione cartografica delle informazioni. 

 

Art. 3

Trasparenza e accesso alle informazioni


1.   La Giunta regionale assicura l’accesso e la massima fruibilità ai cittadini delle informazioni ottenute e rappresentate nella mappatura georeferenziata.


2.   Le informazioni collezionate nella mappatura contribuiscono a supportare la programmazione delle politiche regionali in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e di semplificazione dei procedimenti amministrativi nella gestione degli avvisi pubblici in materia di finanziamenti in ambito energetico. Il sistema fornisce, altresì, informazioni sulla quantità totale di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta dagli impianti installati presso gli edifici pubblici e sullo stato di manutenzione ed efficienza degli impianti.


3.   Sulla base delle informazioni collezionate nel monitoraggio, la Regione, di concerto con i comuni interessati, attiva misure per sollecitare i titolari degli impianti alla corretta manutenzione e alla efficiente conduzione dell’impianto.


4.   Al fine di favorire gli interventi di sensibilizzazione degli utenti finali alle tematiche della transizione energetica, di contribuire allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di piccole e medie imprese (PMI) e delle utenze domestiche, la sezione del SIT della Regione Puglia, dedicata alla mappatura di cui alle presenti disposizioni, contiene un’apposita area informativa dedicata ai vantaggi offerti dalla produzione e dall’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, alle iniziative della Regione in materia di promozione delle fonti di energia rinnovabile e alla descrizione delle procedure amministrative per l’installazione e l’attivazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

 

Art. 4

Clausola valutativa


1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:


  a) il numero dei comuni che ogni anno rispettano gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 4;
  b) dati e informazioni sulla quantità totale di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta dagli impianti installati presso gli edifici pubblici e sullo stato di manutenzione degli impianti;
  c) le iniziative avviate dai comuni e dalla Regione per assicurare l’efficienza e il regolare funzionamento degli impianti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.