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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2020
Numero
19
Data
07/07/2020
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
“Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi”
Note
Bollettino n. 99 suppl., pubblicato il 09\07\2020
Allegati
Nessun allegato

 



Art.  1

 Finalità


1.   La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi della legge regionale 23 giugno 2008, n. 16 (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti) promuove e sostiene forme di mobilità condivisa e sostenibile nel territorio regionale, al fine di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini.

2. La Regione, nel settore della mobilità, si pone i seguenti obiettivi: 

  a) ridurre le emissioni nocive in atmosfera;
  b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;
  c) contrastare il riscaldamento globale prodotto dall’uso di combustibili fossili;
  d) promuovere forme innovative, flessibili e sostenibili di mobilità alternative all’auto privata.


3.   La Regione persegue gli obiettivi previsti nel comma 2 mediante interventi di incentivazione e di definizione delle specifiche tecniche degli strumenti urbanistici e di programmazione.

 

Art. 2

 Impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo

1.  La Regione promuove lo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull’uso collettivo di veicoli alimentati ad energia elettrica che comporti una sensibile riduzione dell’impatto ambientale derivante dal traffico urbano e si configuri come strumento di mobilità sostenibile e condivisa.


2.   I comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti, prevedono che almeno il 3 per cento dell’intera superficie delle aree a parcheggio pubblico sia destinata all’installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico), da dislocarsi preferibilmente nelle aree a parcheggio pubblico situate in prossimità di attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche e interessate dalla presenza di punti di scambio intermodale.

 

Art.  3
Modalità di attuazione degli interventi


1.  I comuni possono provvedere, attraverso appositi avvisi pubblici, alla attivazione, anche in via sperimentale, del servizio di car sharing a spese degli operatori affidatari dell’erogazione del servizio. I comuni possono definire criteri preferenziali di valutazione delle proposte progettuali che prevedono:


  a) la possibilità di accesso al servizio di ricarica anche ai veicoli privati purché registrati al servizio;
  b) l’utilizzo delle postazioni di ricarica come access point di una rete wireless cittadina gratuita;
  c) la realizzazione presso i punti di ricarica di totem con pulsante SOS e vani contenenti defibrillatori;
  d) l’accesso, presso i punti di ricarica, a servizi di informazione turistica e culturale.

2.  Al fine di integrare tra più comuni la rete infrastrutturale di ricarica dei veicoli ad uso collettivo, gli avvisi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni in forma associata.


3.  I comuni, ove possibile, privilegiano l’utilizzo delle fonti rinnovabili per l’alimentazione degli impianti di ricarica.


4.  I comuni perseguono gli obiettivi di promozione della mobilità sostenibile e condivisa mediante interventi di incentivazione e di tariffazione agevolata.

 

Art.  4

Clausola valutativa

1.  Dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione dettagliata sugli effetti delle presenti norme che riportano, in particolare, lo stato di adeguamento da parte dei comuni degli strumenti urbanistici e di programmazione alle previsioni di cui all’articolo 2, lo stato degli interventi messi in atto dai comuni per l’attivazione del servizio di car sharing elettrico, il livello di diffusione del servizio nei comuni pugliesi, i dati sull’utilizzo del servizio da parte dell’utenza e le eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione degli interventi.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 dellaL.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.