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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2020
Numero
12
Data
15/05/2020
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio economiche derivanti dalla pandemia Covid-19.
Note
Bollettino n 68 suppl. , pubblicato 15\05\2020
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1
Misure socioeconomiche per pandemia Covid-19


1.  Al fine di fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata all’adozione di appositi provvedimenti amministrativi con dotazione finanziariain termini di competenza e cassa di euro 9.473.693,21.

2.  I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere diretti ad assicurare dignitose condizioni disopravvivenza a soggetti o nuclei familiari con particolari fragilità sociali,dando priorità a quei nuclei familiari (1)  privi di qualunque forma di assistenzaeconomica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa dellapandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale.

3.  La gestione delle misure previste dal comma 2 è di norma effettuata dai comuni, ai quali deve essereliquidata una quota proporzionata al numero di abitanti dallo stanziamento complessivo salvo che gli stessi Comuni non decidano di delegare l’Ambito territoriale sociale diriferimento, di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), per la gestione della presente misura e delle relative risorse”. (2)

(1) Parole agginte dalla l.r. 12/2021 art.1, comma 1, lett. a).

(2) Parole agginte dalla l.r. 12/2021 art.1, comma 1, lett. b).


Art. 2
 Sospensione e differimento dei termini dei tributi regionali


1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può sospendere o differire il termine per l’adempimentodegli obblighi tributari non oltre i termini di vigenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischiosanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) deliberato conprovvedimento statale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è assunto in relazione ai tributi propri regionali, anche derivati,non amministrati in convenzione con l’Agenzia delle entrate e con esclusione, in ogni caso, delle addizionali edelle maggiorazioni di aliquota sulle basi imponibili dei tributi erariali.

 

Art. 3

Cabina di regia


1.  E’ istituita una cabina di regia costituita dal Presidente e dalla Giunta regionale e dai capigruppo oloro delegati, dal Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Puglia, da rappresentanti delleorganizzazioni del lavoro, sindacali e datoriali, con il compito di fornire indirizzi atti a pianificare programmare e coordinare in maniera ordinata e complessiva la fase due dell’emergenza Covid-19.

 

Art. 4
Misure per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 126 del d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020


1. La Regione, in sede di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), assicura che le risorse del POR Puglia 2014-2020 finanziate dal FESR e FSE nonché da risorse nazionali e regionali a titolo di cofinanziamento, riprogrammate ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio , 30 marzo 2020, n. 460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia Covid-19, siano interamente destinate a sostenere misure per il superamento dell’emergenza Covid-2019 a favore di imprese e cittadini operanti e residenti nella stessa regione Puglia.

2. L’eventuale concorso delle risorse delle politiche di sviluppo e coesione per il superamento dell’emergenza Covid-19 è pertanto limitato all’impiego di quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), già assegnate alle amministrazioni centrali e non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolate.


Art. 5
Incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario regionale esposti a rischio Covid-19


1. La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo Covid-19 all’interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, finalizzato a compensare con una indennità il maggior rischio di esposizione al Covid-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale.


Art. 6
Interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19


1. Le risorse rinvenienti dall’attuazione dall’articolo 109, comma 1-ter e dall’articolo 111 del d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, che si rendono disponibili all’utilizzo per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, sono destinate prioritariamente a sostenere:

a) i soggetti titolari di partita IVA o codice fiscale e i lavoratori stagionali e a tempo determinato, rientranti nel comparto turistico-alberghiero-ricettivo-ristorazione-ricevimenti-eventi;
b) i soggetti titolari di partita IVA esercenti di imprese, arti e professioni;
c) i soggetti che sopportano costi di fitto in quanto studenti fuori sede;
d)interventi di integrazione al reddito per le fasce più deboli e disagiate in condizione di difficoltà dalpunto di vista economico e sociale.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 si applicano a coloro che risiedono e operano sul territorio regionale.

3. Le misure di sostegno di cui al comma 1 si attuano attraverso i bonus, contributi una tantum e a fondoperduto.

4. La Giunta regionale provvede all’individuazione della platea dei beneficiari e alla quantificazione edeterminazione delle risorse per l’applicazione del comma 3.

 


Art. 7
Norma finanziaria


1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge regionale, nel bilancio regionale autonomo,nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’eserciziofinanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 9.473.693,21.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento iscritto alla missione 20, programma 3, titolo 1, “Fondo speciale di parte corrente peril finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio” relativamentealla destinazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della RegionePuglia “Legge di stabilità regionale 2020”).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.