Legge regionale n. 14 del 30 giugno 2020  ( Versione vigente )
Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
(B.U. 30 giugno 2020, 6° suppl. al n. 26)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , convocata in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.
1 ter.
In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso.
".
Art. 2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 giugno 2020
p. Alberto Cirio Il Vicepresidente Fabio Carosso