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Atto:LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2020, n. 5
Titolo:Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilitŕ delle persone alla vita collettiva
Pubblicazione:(B.U. 27 febbraio 2020, n. 18)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e favorisce l'accesso delle stesse, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.
2. La Regione, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la promuove, unitamente alla lingua dei segni italiana tattile (LISt), quali strumenti operativi essenziali per favorire un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale e ne promuove la diffusione, l'acquisizione e l'uso.


1. Sono destinatari di questa legge le persone sorde e sordocieche.


1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche ed universitarie e sulla base della programmazione di cui all'articolo 8, concede contributi per il finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere:
a) l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2;
b) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, agli studenti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2 secondo il piano educativo individualizzato, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
c) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, ai soggetti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2, nell'ambito dei percorsi universitari e formativi professionali;
d) l'utilizzo, nell'ambito scolastico e formativo di cui alle lettere b) e c), di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisca l'apprendimento ad ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.



1. Allo scopo di facilitare l'informazione attraverso i media televisivi, la Regione promuove la conclusione di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, sede regionale delle Marche del servizio radiotelevisivo pubblico, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare i telegiornali, le trasmissioni televisive ed i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS.
2. La Regione, inoltre:
a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo utile a garantire effettività al diritto all'informazione dei cittadini che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;
b) assicura, negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LISt, in presenza o a distanza, o comunque la messa a disposizione di supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;
c) concede contributi agli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) per l'attivazione di un servizio di interpretariato in LIS ed in LISt, svolto da figure professionali qualificate.



1. Gli enti del servizio sanitario regionale assicurano un servizio di interpretariato in LIS, fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, volto a favorire la fruizione consapevole ed informata dei servizi di propria competenza, in particolare dei servizi deputati alla gestione dell'emergenza urgenza.


1. Per rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per contribuire all'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione concede contributi per il finanziamento dei seguenti interventi:
a) realizzazione di iniziative pubbliche di carattere educativo e culturale sui temi del rispetto e della diversità derivante dalla disabilità sensoriale;
b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla situazione e alle problematiche che incontrano i disabili sensoriali nel percorso formativo;
c) realizzazione di campagne di informazione rivolte ai soggetti indicati all'articolo 2, con l'utilizzo di figure professionali qualificate, sulle nuove tecnologie di ausilio nella comunicazione e sui servizi pubblici operativi sul territorio regionale a loro supporto;
d) organizzazione di corsi formativi, rivolti ai soggetti interessati, di avvicinamento alla LIS e alla LISt nonché di conoscenze delle più moderne tecniche di comunicazione con i soggetti indicati all'articolo 2;
e) attivazione, nel rispetto delle specifiche competenze istituzionali, di sportelli presso gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 7 della l.r. 32/2014 e i distretti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con figure professionali qualificate quali sostegno e supporto alle famiglie in campo psicologico, linguistico, educativo e giuridico per le varie problematiche legate alla specifica disabilità sensoriale.

2. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1 la Regione promuove anche la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.


1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi indicati all'articolo 3, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 6:
a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
b) Comuni singoli e associati;
c) Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 7 della l.r. 32/2014, anche in forma associata;
d) enti del Terzo settore, operanti nelle Marche, maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale;
e) associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana aventi sede nelle Marche.



1. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti indicati all'articolo 2 e previo parere della competente Commissione assembleare, approva annualmente il programma degli interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario. Il programma contiene:
a) l'individuazione degli interventi e delle misure indicati agli articoli 3, 4, e 6 da sostenere nel periodo considerato, con priorità per quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 e alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, garantendone il coordinamento con quanto previsto dai piani e dai programmi regionali generali e di settore in materia di sanità, politiche sociali, istruzione, lavoro e politiche giovanili, nonché dagli interventi finanziati dall'Unione europea;
b) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti da questa legge.



1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) gli interventi realizzati specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
b) gli interventi attuativi di questa legge contenuti nella programmazione indicata all'articolo 8;
c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6 nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;
d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8.



1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva il programma degli interventi indicato all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, per l'esercizio 2020 è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 iscritta nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", che trova copertura nelle risorse iscritte a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio di previsione 2020/2022.
2. Per gli esercizi successivi, le spese sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.