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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 giugno 2020, n. 11

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 giugno 2020

INDICE

Art. 1 - (Finalità e istituzione)
Art. 2 - (Funzioni)
Art. 3 - (Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato)
Art. 4 - (Requisiti, nomina e durata in carica)
Art. 5 - (Cause di ineleggibilità e incompatibilità)
Art. 6 - (Decadenza, sostituzione e revoca)
Art. 7 - (Relazione annuale)
Art. 8 - (Sede, organizzazione e struttura)
Art. 9 - (Trattamento economico)
Art. 10 - (Norma finanziaria)

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il presente articolo sarà abrogato dalla data di collocazione presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria delle singole strutture regionali di supporto alle figure di garanzia di cui all'articolo 2 della l.r. 11/2023 , come stabilito dall'articolo 6 della citata legge regionale.