Istituzione delle commissioni speciali PNRR e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale (1)

Numero della legge: 6
Data: 12 giugno 2023
Numero BUR: 47
Data BUR: 13/06/2023

Art. 1

(Istituzione delle commissioni speciali PNRR e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l’edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale) (2)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, dello Statuto sono istituite le seguenti commissioni speciali:

a)  commissione speciale Piano nazionale di ripresa e resilienza e grandi eventi, di seguito denominata commissione PNRR e grandi eventi;(3)

b)  commissione speciale Giubileo 2025, di seguito denominata commissione Giubileo;

c)  commissione speciale Piani di zona per l’edilizia economica e popolare, di seguito denominata commissione Piani di zona;

d) commissione speciale Semplificazione amministrativa, di seguito denominata commissione Semplificazione.

2. La commissione PNRR e grandi eventi ha il compito di svolgere approfondimenti inerenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine allo stato di attuazione dei progetti e dei programmi del PNRR, con particolare riferimento a quelli in cui la Regione è soggetto attuatore, nonché di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche inerenti lo svolgimento di grandi eventi, finalizzati a valutare l’impatto che tali manifestazioni, in termini di opere infrastrutturali e attività connesse, possono avere sull’intero territorio regionale, anche in funzione dello sviluppo strategico dell’intera Regione. (4)

3. (5)

4. Nello svolgimento della propria attività, la commissione PNRR e grandi eventi ha accesso agli atti utili all’esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio regionale. La commissione PNRR e grandi eventi può, altresì, acquisire, a titolo non oneroso, pareri o contributi da esperti, cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attività. (6)

5. La commissione Giubileo ha la funzione di monitorare e verificare gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025, anche in attuazione degli indirizzi impartiti dagli enti competenti, di garantire il processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni nonché l’informazione su tutte le attività di organizzazione del Giubileo e preparative allo stesso.

6. Nello svolgimento della propria attività, la commissione Giubileo:

a)  accede agli atti e acquisisce, più in generale, informazioni ed elementi conoscitivi considerati utili all’esercizio delle proprie competenze;

b)  svolge audizioni e indagini conoscitive finalizzate ad approfondire gli argomenti trattati, anche invitando o convocando i soggetti interessati a riferire su circostanze e temi, ritenuti rilevanti, di cui possano essere a conoscenza;

c)  può acquisire, a titolo non oneroso, pareri o contributi da esperti, cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attività.

7. In considerazione della pluralità e complessità delle materie e degli argomenti trattati dalla commissione Giubileo, si provvede all’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di una apposita struttura amministrativa a responsabilità dirigenziale, il cui responsabile è incaricato ad interim tra i dirigenti già in servizio presso il Consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza adegua il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche alle disposizioni di cui al presente comma.

8. La commissione Piani di zona ha il compito di studiare e approfondire la tematica dei piani di zona nella Regione nonché di acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare. L’attività della commissione è volta in particolare ad esaminare:

a)  il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato;

b)  il rispetto, da parte dei soggetti incaricati di realizzare programmi di edilizia abitativa attraverso contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per realizzare i programmi stessi;

c)  le modalità di gestione dei piani di zona e l’esistenza di eventuali violazioni commesse dalle imprese e cooperative costruttrici in relazione a canoni di locazione o prezzi di vendita applicati per gli alloggi sociali;

d) l’adempimento da parte dei comuni e della Regione degli obblighi previsti dalle convenzioni, dai disciplinari e dagli atti d’obbligo stipulati con il concessionario, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia.

9. L’attività della commissione Piani di zona ha, altresì, lo scopo di raccogliere gli elementi necessari per approfondire la gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti di contributi pubblici.

10.  La commissione Piani di zona può acquisire pareri o contributi da esperti, da comitati di quartiere, dai coordinamenti dei piani di zona, da cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attività. La commissione può, altresì, invitare i sindaci e i componenti delle giunte dei comuni interessati a riferire su circostanze e temi di cui possano essere a conoscenza nonché ascoltare i consiglieri comunali in carica che possano risultare a conoscenza di circostanze ritenute rilevanti.

11. Nello svolgimento della propria attività, la commissione Piani di zona può invitare i ministeri competenti, le province e i comuni, singoli e associati della Regione, a fornire informazioni e documenti utili ai fini della propria attività. Può richiedere l’audizione di funzionari e dirigenti dei ministeri e degli enti locali territoriali per le materie di rispettiva competenza.

12. La commissione Piani di zona ha facoltà di produrre relazioni intermedie sulle attività svolte su ogni singolo piano di zona. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale.

13. La commissione Semplificazione ha la funzione di effettuare una ricognizione delle procedure amministrative previste dalla normativa regionale al fine dello snellimento delle stesse e del rafforzamento della capacità amministrativa nei vari ambiti di intervento della Regione, elaborando anche proposte di interventi legislativi e amministrativi finalizzati a ridurre il peso della burocrazia sui cittadini, sulle associazioni e sulle imprese.

14. Nello svolgimento della propria attività, la commissione Semplificazione ha accesso agli atti utili all’esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

15. Le commissioni speciali di cui al comma 1 sono costituite secondo le modalità di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, lettera a), e all’articolo 15, commi 1, 2 e 3, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

16. Per l’espletamento dei compiti assegnati, ciascuna commissione speciale di cui al comma 1 si avvale di una struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria composta da una dotazione di personale di tre unità scelto tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando nel limite di una unità e collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite di una unità divisibile in due contratti a tempo parziale. Fermo restando il numero massimo di tre unità, la figura del dipendente di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando può essere sostituita con quella di un dipendente regionale avente funzione di responsabile di segreteria. Al personale compete il trattamento economico previsto dall’articolo 9 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3/2003 e successive modifiche.

17. Le commissioni speciali di cui al comma 1 hanno sede presso il Consiglio regionale e durano fino al termine previsto dall’articolo 15, comma 4, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

18. Le commissioni speciali di cui al comma 1 presentano all’Aula una relazione sull’attività svolta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

19. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

20. Fermi restando i limiti di spesa per l’assunzione di personale disposti dall’articolo 19, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 260.000,00, per l’anno 2023 e a euro 520.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, si provvede mediante l’incremento delle voci di spesa concernenti il personale di cui al programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

21. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 6/2002 e successive modifiche, le parole: “, numero 1)” sono soppresse.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


Note:

(1) Titolo modificato dall'articolo 23, comma 48, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(2) Rubrica modificata dall'articolo 23, comma 48, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(3) Lettera sostituita dall'articolo 23, comma 48, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(4) Comma sostituito dall'articolo 23, comma 48, lettera d), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(5) Comma abrogato dall'articolo 23, comma 48, lettera e), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(6) Comma modificato dall'articolo 23, comma 48, lettera f), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.