Anagrafe pubblica dei rifiuti

Numero della legge: 3
Data: 8 marzo 2021
Numero BUR: 25
Data BUR: 09/03/2021

SOMMARIO

Art. 1  (Finalità)

Art. 2  (Attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio -ARPA)

Art. 3  (Anagrafe pubblica dei rifiuti)

Art. 4  (Produzione di rifiuti solidi urbani)

Art. 5  (Raccolta differenziata)

Art. 6  (Impianti a servizio della raccolta differenziata)

Art. 7  (Impianti a servizio della raccolta indifferenziata)

Art. 8  (Impianti di termovalorizzazione e gassificazione)

Art. 9  (Discariche)

Art. 10 (Tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento)

Art. 11 (Autorizzazioni integrate ambientali –AIA)

Art. 12 (Progetti presentati per la verifica della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della VIA)

Art. 13 (Spedizioni transfrontaliere)

Art. 14 (Osservatorio rifiuti sovraregionale -O.R.So)

Art. 15 (Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 16 (Entrata in vigore)


Art. 1

(Finalità)

 

1.  La presente legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 199, commi 12 e 12 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, disciplina la pubblicazione di ulteriori dati relativi al ciclo dei rifiuti solidi urbani e agli impianti connessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

 

Art. 2

(Attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA)

 

1.  Al fine di garantire la condivisione dei dati e delle informazioni di cui alla presente legge e consentire l’implementazione della banca dati costituente l’Anagrafe pubblica dei rifiuti prevista all’articolo 3, la Regione si avvale delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA).

 

 

Art. 3

(Anagrafe pubblica dei rifiuti)

 

1.  Nel sito istituzionale della Regione è creata una pagina web denominata “Anagrafe pubblica dei rifiuti” nella quale la presente legge trova attuazione; i dati e le informazioni sono aggiornati annualmente.

2.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina le modalità per la gestione, cura e implementazione dell’Anagrafe pubblica dei rifiuti.

 

Art. 4

(Produzione di rifiuti solidi urbani)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti, per la Città metropolitana di Roma Capitale e per ogni provincia e comune della Regione, sono rese pubbliche le seguenti informazioni non appena pubblicati i rapporti annuali dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA):

a)   la produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate/anno);

b)  la produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani (in Kg/abitante/anno);

c)   le eventuali iniziative ed i dati sul compostaggio domestico e di comunità.

 

Art. 5

(Raccolta differenziata)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti, per la Città metropolitana di Roma Capitale e per ogni provincia e comune della Regione è resa pubblica la percentuale di raccolta differenziata non appena pubblicati i rapporti annuali dell’ISPRA anche con riferimento al raggiungimento dei target previsti nell’ambito della programmazione, nazionale e regionale, in materia.

 

Art. 6

(Impianti a servizio della raccolta differenziata)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti sono resi pubblici, quando disponibili, i seguenti dati e informazioni sugli impianti a servizio della raccolta differenziata presenti nella Regione:

a)  piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a);

b) impianti di selezione del multimateriale: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a);

c)  impianti di compostaggio: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a).

 

 

Art. 7

(Impianti a servizio della raccolta indifferenziata)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti, per ogni impianto di trattamento meccanico biologico e di tritovagliatura presente nella Regione, quando disponibili, sono rese pubbliche le seguenti informazioni:

a)   ubicazione, proprietà, autorizzazioni;

b)  capacità autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a);

c)   la quantità (t/a) di rifiuti speciali, prodotti dal trattamento, con codice CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost), 190503 (compost fuori specifica), 191212 (materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei RU) e 191210 (rifiuti combustibili, CDR combustibile derivato da rifiuti);

d)  le destinazioni finali dei rifiuti con codice CER 190501, 190503, 191212 e 191210, ossia le quantità annue smaltite e recuperate suddivise per tipologia di impianto e per soggetti destinatari;

e)   numero di monitoraggi e controlli effettuati dall’ARPA previsti dall’articolo 29 decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

 

 

Art. 8

(Impianti di termovalorizzazione e gassificazione)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti, per ogni impianto di termovalorizzazione e gassificazione presente nella Regione, sono resi pubblici i seguenti dati e informazioni:

a)   ubicazione, proprietà, autorizzazioni;

b)  numero di monitoraggi e controlli effettuati dall’ARPA previsti dall’articolo 29 decies comma 3, del d.lgs. 152/2006;

c)   capacità autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a) diviso per provenienza, produttività energetica, quantità di scorie e/o ceneri prodotte.

  

Art. 9

(Discariche)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti, per ogni discarica, sono rese pubbliche le seguenti informazioni:

a)   ubicazione, proprietà e autorizzazioni;

b)  numero di monitoraggi e controlli effettuati dall’ARPA previsti dall’articolo 29 decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

c)   volumetria disponibile residua (m3), quantità di rifiuti smaltiti (t/a) suddivisi per codice CER;

d)  polizze fidejussorie come stabilito dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e successive modifiche;

e)   ammontare totale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di cui alla legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche, versato alla Regione;

f)   la quota affluita nel fondo regionale di cui all’articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 e all’articolo 12 della l.r. 42/1998 nonché la destinazione finale del medesimo fondo.

 


Art. 10

(Tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti sono rese pubbliche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento.

  


Art. 11

(Autorizzazioni integrate ambientali – AIA)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti sono rese pubbliche le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), rilasciate ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche nonché, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2014, n. 548, riferite a:

a)   impianti che svolgono attività di eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, incluse le attività preliminari, quali definite negli allegati B e C (operazioni da R1 a R9) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

b)  impianti di cui ai numeri 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

c)   impianti di cui al numero 5.3, lettera a), numeri 1), 2) e 3), dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ovvero impianti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle attività indicate ai punti 1), 2) e/o 3);

d)  impianti di cui al punto 5.3, lettera b), 3), dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ovvero impianti che effettuano il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al pretrattamento dei rifiuti destinati, per la maggiore frazione in uscita dall’impianto, all'incenerimento o al coincenerimento;

e)   discariche per rifiuti speciali pericolosi e non, e discariche per inerti ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti lapidei provenienti da attività di demolizione e costruzione richiamati nella tabella 1 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 concernente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

f)   impianti di cui al numero 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 non di competenza provinciale;

g)  impianti mobili previsti nell’articolo 208, comma 15 e successive modifiche del d.lgs. 152/2006;

h)  impianti sperimentali previsti dall’articolo 211 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

 

Art. 12

(Progetti presentati per la verifica della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della VIA)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti sono resi pubblici i progetti presentati ai fini della verifica della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della VIA, nel rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 152/2006.

2.  Per i progetti di VIA è prevista la pubblicazione dell’avviso al pubblico e dei relativi elaborati progettuali completi, così come stabilito dall’articolo 27 bis, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

 


Art. 13

(Spedizioni transfrontaliere)

 

1.  Nell’Anagrafe pubblica dei rifiuti sono rese pubbliche le richieste di autorizzazione ovvero le autorizzazioni per le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, che ne definisce le procedure e le forme di controllo, ovvero di quanto previsto dall’articolo 196, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

 


Art. 14

(Osservatorio rifiuti sovraregionale - O.R.So)

 

1.  Per l’applicazione della presente legge, si utilizzano anche i dati contenuti nell’Osservatorio rifiuti sovraregionale (O.R.So) al quale la Regione Lazio ha aderito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2019, n. 194. In particolare, attraverso O.R.So, sono raccolti i dati relativi a:

a)   produzione e gestione dei rifiuti urbani e più in generale all’organizzazione dei servizi di raccolta, costi, presenza di infrastrutture per la raccolta differenziata, diffusione del compostaggio domestico, pratiche di acquisti verdi (c.d. “scheda comuni”);

b)  quantitativi dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento e altre informazioni connesse, quali quantitativi di materia, prodotti ed energia recuperata, prezzi di conferimento (c.d. “scheda impianti”).

2.  Sulla base dei dati raccolti, oltre alla divulgazione e diffusione di dati e statistiche relativi alla produzione e gestione dei rifiuti, grazie all’elaborazione dei dati raccolti con O.R.So e dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD), vengono calcolate le percentuali di resa e di recupero degli impianti.

 

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

  1. All’attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 


Art. 16

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.