Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni

Numero della legge: 9
Data: 7 agosto 2020
Numero BUR: 100
Data BUR: 11/08/2020

SOMMARIO

CAPO I       DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1           (Finalità)

Art. 2           (Definizione e tipologie)

Art. 3           (Linee generali di intervento)

CAPO II      INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEI SERVIZI ESSENZIALI

Art. 4           (Attività e servizi)

Art. 5           (Diposizioni in materia di servizi scolastici)

CAPO III    MISURE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E L’ABBANDONO. PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE

Art. 6           (Recupero e riqualificazione del territorio dei piccoli comuni)

Art. 7           (Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni)

Art. 8           (Alberghi diffusi e interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo)

CAPO IV    VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TIPICI LOCALI

Art. 9           (Valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali)

CAPO V      AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 10         (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

CAPO VI    SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE. INFORMATIZZAZIONE

Art. 11         (Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi)

Art. 12         (Semplificazione della rendicontazione)

CAPO VII   PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 13         (Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni)

Art. 14         (Disposizione di prima attuazione)

Art. 15         (Disposizioni finanziarie)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.  La Regione, nel rispetto della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, l’importanza del ruolo svolto dalle comunità ivi residenti e degli enti che le amministrano, riconoscendo che tali comuni garantiscono la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.

 

Art. 2

(Definizione e tipologie)

 

1.  Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

2.  I comuni ricompresi nella definizione di cui al comma 1 sono individuati sulla base dei dati ufficiali risultanti dall’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3.  Ai piccoli comuni sono concessi, ai sensi della presente legge, contributi regionali qualora rientrino, in particolare, in una delle seguenti tipologie:

a)  comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

c)  comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;

e)  comuni caratterizzati da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f)  comuni in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

h) comuni caratterizzati da inadeguatezza infrastrutturale, con riferimento al sistema viario, alla depurazione delle acque e allo smaltimento dei rifiuti;

i)  comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;

l)  comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un’area naturale protetta;

m) comuni appartenenti alle unioni di comuni e alle unioni di comuni montani;

n) comuni ricadenti in una delle aree interne della Regione Lazio selezionate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne.

4.  Sono previste priorità e misure particolari, anche di semplificazione amministrativa, a favore dei comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti.

 

Art. 3

(Linee generali di intervento)

 

1.  L’insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio in particolare per contrastare il dissesto idrogeologico e per la piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni, oltre che una risorsa per lo sviluppo delle piccole imprese e del turismo.

2.  La Regione, al fine di mantenere l’equilibrio demografico del suo territorio, favorisce la residenza nei piccoli comuni tutelando e valorizzando il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.

3.  La presente legge promuove l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastare lo spopolamento, il depauperamento e di incentivare l’afflusso turistico. In particolare, la Regione:

a)  orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;

b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;

c)  tutela e valorizza il patrimonio naturale, rurale, architettonico e storico-culturale;

d) sostiene ed incentiva progetti volti alla riqualificazione degli immobili per sviluppare la cultura teatrale e cinematografica;

e)  sostiene ed incentiva progetti legati allo sviluppo del turismo locale promuovendo il percorso dei cammini;

f)  promuove e incentiva attività volte ad assicurare ai residenti l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali e delle infrastrutture anche del trasporto pubblico locale;

g) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, le produzioni tipiche dell’agricoltura e dell’artigianato locali, nonché di quelle legate specificamente al territorio, anche facilitandone il passaggio generazionale;

h) sostiene gli interventi a favore dell’occupazione e dell’imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, al fine di incentivare lo sviluppo locale;

i)  istituisce il reddito di residenza attiva, anche tramite strumenti di diversificazione dell’aliquota regionale;

l)  sostiene ed incentiva progetti volti a integrare e rafforzare le linee di intervento previste o realizzate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne della Regione Lazio per tutti i settori e i servizi attivati all’interno della stessa;

m) sostiene ed incentiva progetti a favore dei piccoli comuni riconosciuti e certificati come: “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, “Bandiera arancione” e “Bandiera blu”;

n) promuove la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della biodiversità anche attraverso il sostegno e la valorizzazione dei biodistretti;

o) sostiene ed incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informatica nel processo di ammodernamento dei piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali e la realizzazione di sportelli multifunzionali;

p) sostiene ed incentiva progetti per la diffusione della banda larga ed ultra larga finalizzati al superamento del divario digitale sul territorio della Regione.

4.  La Regione assicura, altresì, ai piccoli comuni, anche mediante forme di avvalimento o convenzione, le risorse umane e strumentali per:

a)   la gestione ordinaria delle funzioni proprie o delegate;

b)   la gestione dei propri servizi;

c)   le attività di programmazione;

d)   la redazione e realizzazione di progetti ordinari o straordinari di valorizzazione territoriale, sociale ed economica.

5.  I criteri e le modalità per assicurare le risorse umane e strumentali di cui al comma 4 sono definiti nel piano di cui all’articolo 13.

 

 

CAPO II

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEI SERVIZI ESSENZIALI

 

Art. 4

(Attività e servizi)

 

1.  Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, la Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province, i comuni e le unioni di comuni, possono promuovere nei piccoli comuni l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all’ambiente, alla protezione civile, all’istruzione, alla cultura, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni, anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, in forma associata, possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di formazione, di assistenza agli anziani, co-working giovanile, sportiva dilettantistica, di volontariato e di associazionismo culturale. La Regione concorre alle spese per l’uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche.

3.  I progetti informatici relativi ai piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione dell’Unione europea e statale, hanno priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui al comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l’utilizzo di sistemi di telecomunicazioni e tele-radiocomunicazione di nuova generazione, a banda larga e senza fili.

4.  La Giunta regionale, su proposta dell’unione dei comuni ovvero di altre forme di esercizio associato delle funzioni locali, stipula accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi utili alla collettività nei piccoli comuni.

5.  La Regione al fine di favorire l’accesso ai fondi dell’Unione europea garantisce, anche attraverso convenzioni con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) regionali, l’assistenza tecnica per l’elaborazione e la gestione dei progetti europei, per la relativa rendicontazione e comunque per ogni altra attività correlata.

6.  I criteri e le modalità per garantire l’assistenza di cui al comma 5 sono definiti nel piano di cui all’articolo 13.

Art. 5

(Disposizioni in materia di servizi scolastici)

 

1.  La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione di cui all’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e nell’esercizio della propria competenza in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, promuove e sostiene, in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio e con le unioni di comuni costituite per lo svolgimento dei servizi scolastici tra i piccoli comuni:

a)  interventi diretti a valorizzare e a mantenere in vita le istituzioni scolastiche con sede nei piccoli comuni;

b) specifiche misure per la riduzione del disagio derivante da una chiusura inevitabile di istituzioni scolastiche con sede nei piccoli comuni.

2.  Gli interventi e le misure di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per la relativa realizzazione sono definiti nel piano di cui all’articolo 13.


CAPO III

MISURE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E L’ABBANDONO. PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE

 

 

Art. 6

(Recupero e riqualificazione del territorio dei piccoli comuni)

 

1.  La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti nel piano di cui all’articolo 13, concede contributi ai piccoli comuni, in particolare, per:

a)  valorizzare, conservare o risanare gli edifici, pubblici e privati, ricadenti nei centri storici dei piccoli comuni, anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante le iniziative individuate nell’ambito della strategia di green community di cui all’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

b) acquisto e riqualificazione di:

l)  terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l’esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

2) edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;

c)  acquisizione e recupero di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso tenendo conto, altresì, delle previsioni del Piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova);

d) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

e)  programmi di riforestazione;

f)  interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e di abbattimento delle barriere architettoniche.

2.  Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). Sono ammessi a finanziamento i progetti che adottino principi, modalità e tecniche proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi comprese quelle tese al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva, 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e dalla legge regionale 27 maggio 2008, n 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche, che prevedano l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e che preservino l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico.

 

Art. 7

(Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni)

 

1.  Allo scopo di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei piccoli comuni e agevolare la loro rigenerazione urbana, è istituito il reddito di residenza attiva, suddiviso in tre annualità, per coloro che intendono trasferire la propria residenza e domicilio in uno dei comuni della Regione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che, nel medesimo comune, intendono avviare un’attività imprenditoriale o recuperare, anche a fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico e culturale.

2.  La Regione può concedere, altresì, a coloro che risiedono nel territorio dei piccoli comuni contributi una tantum a sostegno della natalità nonché ulteriori agevolazioni ai soggetti residenti nei piccoli comuni inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3.  Nel piano di cui all’articolo 13 sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, tramite avviso pubblico, del reddito di residenza attiva di cui al comma 1 nonché dei contributi e delle agevolazioni di cui al comma 2.

4.  I commi da 36 a 38 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativi al reddito di residenza attiva, sono abrogati.

Art. 8

(Alberghi diffusi e interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo)

 

1.  Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i piccoli comuni possono promuovere nel proprio territorio, d’intesa con la Regione, la realizzazione di borghi tematici ricettivi o strutture ricettive, altrimenti detti alberghi diffusi, come definiti dall’articolo 23, comma 4 bis, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche, purché situati sul territorio comunale o dell’unione di comuni a cui aderisce il comune ove è ubicato l’edificio principale e siano previsti servizi unitari e centralizzati di reception, ristorazione, trasporto ed eventuali altri servizi complementari. Il servizio di ristorazione è esercitabile anche attraverso convenzione con esercizi preesistenti.

2.  La Regione promuove e sostiene, altresì, il sistema locale dei piccoli comuni attraverso interventi finalizzati ad accrescere la competitività degli operatori, pubblici e privati, del comparto turistico-ricettivo mediante il sostegno a progettualità di rete tramite soluzioni digitali che permettono la promozione del territorio dei medesimi comuni.

 

CAPO IV

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TIPICI LOCALI

 

Art. 9

(Valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali)

 

1.  La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici dei piccoli comuni per la valorizzazione dei medesimi prodotti tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare.

2.  I piccoli comuni possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione o convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. 228/2001 e successive modifiche.

3.  La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi enogastronomici del Lazio ricadenti nei territori dei piccoli comuni promuovendo la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali. Le attività organizzate dai soggetti pubblici e privati, anche attraverso forme di partenariato, per valorizzare il territorio dei piccoli comuni, comprese le attività organizzate dai biodistretti e le “Strade dei sapori”, devono essere inserite nel circuito di propaganda turistica della Regione, compresa la partecipazione alle fiere di settore.

4.  La Regione concorre, altresì, alle iniziative che i piccoli comuni, pure in forma associata, promuovono per il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta, come definiti dalla legge regionale 7 novembre 2016, n. 14 (Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta) e successive modifiche, anche per accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei medesimi prodotti.

5.  I criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi regionali di cui ai commi 3 e 4 sono definiti nel piano di cui all’articolo 13.

6.  La Regione, anche in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3, concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, promuove e sostiene lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato tipico locale da parte dei piccoli comuni, secondo i criteri e le modalità definiti nel piano di cui all’articolo 13.


CAPO V

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

 

Art. 10

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

 

1.  La Regione favorisce la salvaguardia delle attività commerciali ed imprenditoriali nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie di propria competenza e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

2.  Per le imprese costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge e operanti esclusivamente nei territori dei piccoli comuni, la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche, non trova applicazione per i sei periodi d’imposta decorrenti da quello in corso alla medesima data. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori quattro periodi d’imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, da donne e da soggetti di età non inferiore a cinquanta anni che, al momento della costituzione della nuova impresa, risultano disoccupati. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione. (1)

 

 CAPO VI

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE. INFORMATIZZAZIONE

 

Art. 11

(Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi)

 

1. Per facilitare i piccoli comuni nell’accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.

2. La Regione sostiene le iniziative delle amministrazioni locali volte alla diffusione e alla introduzione delle moderne tecnologie dell’informatica nel processo di ammodernamento dei piccoli comuni e dei nuovi modelli organizzativi per lo sviluppo dell’e-government.

3. Nel piano di cui all’articolo 13 sono definiti i criteri e le modalità per sostenere le iniziative di cui al comma 1 nonché per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

 

Art. 12

(Semplificazione della rendicontazione)

 

1.  Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000,00 euro concessi a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 2.000 abitanti, è sufficiente la presentazione da parte dell’amministrazione comunale destinataria del contributo di una certificazione attestante l’ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

 

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

 

Art. 13

(Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni)

 

1.  La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di seguito denominato Piano(4). Il Piano individua gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, finanziati con il fondo di cui all’articolo 15 e assicura priorità, in particolare, per:

a)  la qualificazione e la manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché gli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c)  il recupero e la riqualificazione urbana dei centri storici;

d) l’acquisizione e la riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;

e)  la riqualificazione e l’accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico nonché la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

f)  l’acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;

g) l’acquisizione e la riqualificazione di edifici o spazi pubblici da adibire ad attività cinematografiche e/o teatrali;

h) la promozione e l’attrazione turistica, la gestione sostenibile del territorio, la salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico e la conservazione/riqualificazione dei piccoli centri che rappresentano l’eccellenza della Regione riconosciuti e certificati come: “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, “Bandiera arancione” e “Bandiera blu”;

i)    il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità;

i bis) la costituzione di reti locali di promozione territoriale dei cluster identificati dal piano turistico triennale. (2)

2.  Il Piano definisce i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Giunta regionale.

3. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili.

 

Art. 14

(Disposizione di prima attuazione)

 

1.  In sede di prima attuazione il Piano è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti“ e titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte corrente” e del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a complessivi 500.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a complessivi 1.500.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale, sono derivanti:

a)  per la parte corrente, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) per la parte in conto capitale, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per 350.000,00 euro, per l’anno 2021 e 100.000,00 euro, per l’anno 2022, nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, commi da 36 a 38, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) e per 1.150.000,00 euro, per l’anno 2021 e 1.400.000,00 euro, per l’anno 2022, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

2.  Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a)  in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla prestazione dei servizi essenziali nonché a valorizzare le istituzioni scolastiche con sede nei medesimi comuni, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 150.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a 400.000,00 euro, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale;

b) in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla riqualificazione del proprio territorio e alle misure di contrasto ai fenomeni di spopolamento e abbandono del medesimo territorio, gli interventi in materia di efficientamento energetico e di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e le iniziative a carattere turistico-ricettivo, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a 1.000.000,00 di euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale;

c)  in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 9, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la sola parte corrente;

d) in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere il processo di ammodernamento informatico dei piccoli comuni, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale.

3.  Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 7, concernenti gli incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 18, titolo 2, del “Fondo per sostenere il reddito di residenza attiva”, la cui autorizzazione di spesa, pari a 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel programma 07 della missione 09, titolo 2, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, commi da 36 a 38, della 1.r. 28/2019.

4.  Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alle leggi regionali di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a)  legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 della missione 16, titoli 1 e 2;

b) legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova) e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2;

c)  legge regionale 7 novembre 2016, n. 14 (Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta) e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1;

d) legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

e)  legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2;

f)  articolo 1, commi 13 e 13-bis, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a nuove disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titoli 1 e 2 e sul programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2;

g) articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 della missione 18, titolo 2;

h) legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli da 59 a 61, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2;

i)  legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2;

l)  legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 e 2.

4 bis.  Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al programma operativo FESR, OP5 - Un’Europa più vicina aicittadini. (3)

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 101, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Comma aggiunto dall'articolo 101, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Vedi la deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988 (Attuazione art. 13 legge regionale 7 agosto 2020, n. 9. Approvazione del "Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni" e finalizzazione delle risorse regionali per la sua realizzazione sugli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024), pubblicata sul BUR 10 novembre 2022.


 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.