Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

Numero della legge: 7
Data: 25 luglio 2023
Numero BUR: 60
Data BUR: 27/07/2023

SOMMARIO

Art. 1    (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)

Art. 2    (Destinatari)

Art. 3    (Funzioni)

Art. 4    (Relazioni agli organi istituzionali)

Art. 5    (Struttura organizzativa)

Art. 6    (Elezione, incompatibilità e revoca)

Art. 7    (Trattamento economico)

Art. 8    (Disposizioni finanziarie)

Art. 9  (Entrata in vigore)


Art. 1

(Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)

1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, dall’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Il Garante, nell’esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, in autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2

(Destinatari) 

1.  Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della l. 104/1992, nonché in favore delle persone la cui disabilità sia in via di accertamento e in attesa del riconoscimento definitivo.

 

Art. 3

(Funzioni) 

1.  Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull’assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela;

b) vigila sulle condizioni delle persone con disabilità ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie con sede nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelle che non possono autodeterminarsi e a quelle prive di legami familiari;

c) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione sociale;

d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;

e) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;

f) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata, anche in collaborazione con gli enti di cui all’articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);

g) vigila affinché sia garantita alle persone con disabilità pari opportunità nell’accesso all’istruzione di ogni ordine e grado;

h) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell’orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

i) promuove, mediante raccordo con la Consigliera di parità, il rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità;

l) vigila sull’attuazione della normativa vigente in materia di istituzione del disability manager promuovendone il ruolo, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all’autodeterminazione e all’autonomia delle persone con disabilità;

m) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e digitali;

n) può proporre alle amministrazioni competenti misure volte a migliorare la funzionalità dell’attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;

o) promuove eventi formativi, professionalizzanti e di aggiornamento, secondo le specificità e peculiarità della disabilità, dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

p)    raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della l. 18/2009 e successive modifiche;

q) promuove iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché con gli altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

r) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione dei distretti socio-sanitari, degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;

s) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d’informazione, sulla condizione e sui diritti delle persone con disabilità;

t) promuove iniziative, rivolte in particolare ai giovani, per la sensibilizzazione e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nei confronti di persone con disabilità;

u) promuove iniziative per facilitare l’accesso delle persone con disabilità ai servizi pubblici, con particolare attenzione a quelli per la salute affinché venga garantito il diritto all’assistenza sanitaria di tutte le persone con disabilità e, in particolare, a coloro che non sono in grado di collaborare con il personale medico;

v) segnala agli organi competenti la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza, condotte omissive e gravi ritardi nell’azione delle amministrazioni competenti a tutela delle persone con disabilità;

z) promuove iniziative volte a prevenire l’istituzionalizzazione e sensibilizzare alla deistituzionalizzazione, anche attraverso la realizzazione di progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati che favoriscano l’abitare in autonomia o in cohousing sociale;

aa) vigila affinché le decisioni inerenti ai diritti fondamentali delle persone con disabilità scaturiscano dalla libera volontà espressa senza condizionamenti, attraverso le modalità compatibili con le condizioni dei singoli.

2.  Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti, pubblici e privati, e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e si coordina con la Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il difensore civico e la Consigliera di parità della Regione. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all’attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

3. Il Garante informa i soggetti di cui all’articolo 2, che ne fanno richiesta, in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e di tutela legale.

4. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, dalle aziende sanitarie locali, dagli enti, istituti e società a partecipazione regionale, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), dai comuni e da ogni altro ente pubblico le informazioni, gli atti e i documenti necessari all’esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Garante, nell’esercizio delle proprie funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

6. Il Garante segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 4

(Relazioni agli organi istituzionali)

1. Il Garante:

a) riferisce di norma ogni sei mesi alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull’attività svolta;

b) presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione delle persone con disabilità nella Regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate in cui illustra le attività svolte e quelle in programma per l’anno successivo;

c) riferisce annualmente al Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e alla Cabina di regia di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità).

2. La relazione di cui al comma 1, lettera b), è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è consultabile nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Art. 5

(Struttura organizzativa)

1. Per l’espletamento della propria attività il Garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali.

Art. 6

(Elezione, incompatibilità e revoca)

 

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l’elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Alla scadenza del mandato rimane in carica fino all’elezione del suo successore e, comunque, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di elezione del nuovo Garante.

2. Il Garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza ed esperienza nel settore della tutela delle persone con disabilità ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell’ambito delle materie sociali. 

3. La carica di Garante è incompatibile con quella di:

a)  membro del Parlamento italiano ed europeo, componente del Governo nazionale, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale, sindaco;

b) sindaco e consigliere della Città metropolitana di Roma Capitale;

c)  direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La carica di Garante è, altresì, incompatibile con l’esercizio, durante lo svolgimento dell’incarico, di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi, anche potenziale, con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno.

5. Il conferimento dell’incarico di Garante a dipendenti regionali e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente all’elezione, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine del consequenziale avvio della procedura di sostituzione.

7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l’elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di dimissioni o accertato impedimento del Garante, il Consiglio regionale provvede alla elezione del suo successore entro quarantacinque giorni. 

Art. 7

(Trattamento economico) 

1. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso delle spese previsto per i consiglieri regionali.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall’articolo 5, comma 1, stimati in complessivi euro 50.000,00, a decorrere dall’anno 2023, si provvede nell’ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2023-2025.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell’ambito del programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1, del bilancio regionale 2023-2025.

 

Art. 9

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.