Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo

Numero della legge: 4
Data: 24 giugno 2020
Numero BUR: 81
Data BUR: 25/06/2020

SOMMARIO

CAPO I    Disposizioni generali

Art.   1         (Finalità e oggetto)

CAPO II   Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali

Art.   2         (Titolari)

Art.   3         (Forma e requisiti delle proposte)

Art.   4         (Iniziativa legislativa popolare)

Art.   5         (Raccolta e autenticazione delle firme)

Art.   6         (Deposito della proposta di iniziativa legislativa popolare)

Art.   7         (Iniziativa legislativa dei consigli degli enti locali)

Art.   8         (Disposizioni comuni)

CAPO III Referendum abrogativo, propositivo e consultivo

Sezione I      Referendum abrogativo

Art.   9         (Titolarità e oggetto dell’iniziativa)

Art. 10         (Limiti)

Art. 11         (Quesito referendario)

Art. 12         (Referendum richiesto dagli elettori)

Art. 13         (Referendum richiesto dagli enti locali)

Art. 14         (Ammissibilità del quesito referendario)

Art. 15         (Raccolta e autenticazione delle firme)

Art. 16         (Deposito delle firme)

Art. 17         (Indizione e svolgimento del referendum abrogativo)

Sezione II    Referendum propositivo di leggi regionali

Art. 18         (Titolarità e oggetto dell’iniziativa)

Art. 19         (Proposte d’iniziativa popolare)

Art. 20         (Proposte d’iniziativa degli enti locali)

Art. 21         (Ammissibilità della proposta di referendum propositivo)

Art. 22         (Indizione e svolgimento del referendum propositivo)

Art. 23         (Esame della proposta oggetto di referendum)

Sezione III   Referendum consultivo

Art. 24         (Titolarità e oggetto dell’iniziativa)

Art. 25         (Indizione e svolgimento del referendum consultivo)

CAPO IV  Disposizioni comuni e finali

Art. 26         (Assistenza tecnica)

Art. 27         (Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante la campagna referendaria)

Art. 28         (Disposizioni di attuazione)

Art. 29         (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 30         (Abrogazioni)

Art. 31         (Disposizioni finanziarie)


CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1.  La presente legge disciplina l’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché i referendum, al fine di promuovere una maggiore partecipazione della comunità regionale al processo democratico, favorendo ogni forma di uso delle nuove tecnologie, anche in attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche.

2.  Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce il Portale della partecipazione, attraverso il quale i cittadini e gli enti locali possono conoscere gli istituti di democrazia diretta e le forme di partecipazione popolare di cui al Titolo VII dello Statuto e le relative modalità di attivazione. I criteri e le modalità di funzionamento del Portale sono disciplinati con il regolamento di cui all’articolo 28, comma 2.

3.  La Regione si ispira ai principi contenuti nel Codice di Buona Condotta sui Referendum adottato dal Consiglio per le Elezioni Democratiche e dalla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia).

 

  CAPO II

Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali

 

Art. 2

(Titolari)

 

1.  L’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, dello Statuto, appartiene al consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma capitale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila.

 

Art. 3

(Forma e requisiti delle proposte)

 

1.  I soggetti di cui all’articolo 2 presentano proposte di legge redatte in articoli e accompagnate da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

2.  Le proposte di legge che comportino nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione devono indicare l’ammontare della spesa nonché i mezzi per farvi fronte.

 

Art. 4

(Iniziativa legislativa popolare)

 

1.  Gli elettori esercitano l’iniziativa mediante la presentazione di una proposta di legge sottoscritta dal numero di elettori previsto dall’articolo 2.

2.  Ai fini di cui al comma 1, gli elettori che intendono promuovere l’iniziativa legislativa popolare, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione ovvero delle dichiarazioni sostitutive, depositano il testo della proposta e della relazione illustrativa, unitamente ai fogli da vidimare, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale.

 

Art. 5

(Raccolta e autenticazione delle firme)

 

1.  Le sottoscrizioni delle singole proposte di legge di cui all’articolo 4 devono essere raccolte su appositi moduli predisposti e vidimati secondo le modalità previste dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 28, comma 1. I cittadini proponenti appongono la propria firma sui moduli. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso le generalità, il luogo e la data di nascita, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore.

2.  Il testo della proposta deve essere accluso a ciascun modulo, e in ogni facciata del modulo devono essere riportati in modo visibile il titolo della proposta medesima e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.

3.  Le firme sono autenticate secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente.

4.  Ai moduli recanti le firme devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni alle liste elettorali. I sindaci rilasciano tali certificazioni entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

 

 Art. 6

(Deposito della proposta di iniziativa legislativa popolare)

 

1.  La presentazione della proposta di iniziativa legislativa popolare avviene con il deposito della stessa unitamente ai fogli vidimati da non oltre sei mesi contenenti le firme raccolte nonché alla documentazione prevista dalla presente legge e dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 28, comma 1, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, a cura dei promotori di cui all’articolo 4, comma 2. Il funzionario segretario della Segreteria generale del Consiglio regionale dà atto, mediante processo verbale redatto in duplice originale, della data del deposito della proposta e della relativa documentazione; nel verbale sono altresì indicati le generalità e il domicilio dei promotori e il numero delle firme che essi dichiarano di aver raccolto. Un originale del verbale è allegato alla proposta, l’altro è consegnato ai presentatori a prova dell’avvenuto deposito.

 

 

Art. 7

(Iniziativa legislativa dei consigli degli enti locali)

 

1.  L’iniziativa dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle province si esercita mediante l’approvazione, a maggioranza dei componenti, da parte dei rispettivi consigli, della proposta di legge. Le proposte di legge presentate ad iniziativa dei consigli comunali sono sottoscritte dai sindaci dei rispettivi comuni; quelle presentate ad iniziativa del consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma capitale e dei consigli provinciali sono sottoscritte rispettivamente dal Sindaco metropolitano e dai presidenti delle amministrazioni provinciali. La presentazione avviene con il deposito della proposta e della delibera di approvazione presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, nella forma di cui all’articolo 3, comma 1. Nel caso di iniziativa dei consigli comunali, il procedimento di presentazione si intende esaurito quando il comune, il cui concorso completi il numero minimo previsto di comuni, abbia provveduto al deposito di cui al periodo precedente. Il funzionario segretario del Consiglio regionale dà atto, mediante processo verbale redatto in duplice originale, della data del deposito della proposta e della prescritta deliberazione. Un originale del verbale è allegato alla proposta, l’altro è consegnato al depositante. All’atto del deposito, gli enti locali proponenti possono presentare istanza rivolta al Presidente del Consiglio regionale affinché venga dichiarata l’urgenza della proposta.

 

Art. 8

(Disposizioni comuni)

 

1.  L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal deposito delle proposte di cui agli articoli 6 e 7, procede alla verifica della regolarità formale delle stesse in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 2, 5 e 6.

2.  Il Presidente del Consiglio regionale, a seguito della verifica della regolarità formale di cui al comma 1, assegna la proposta di legge alla commissione consiliare competente, dinanzi alla quale i promotori sono ammessi ad illustrarla con le modalità previste dal regolamento dei lavori del Consiglio.

3.  Il Presidente iscrive la proposta di legge all’ordine del giorno dell’Aula che la discute con precedenza, secondo quanto stabilito dal regolamento dei lavori del Consiglio.

4.  Ai sensi dell’articolo 37, comma 3, dello Statuto, le proposte d’iniziativa popolare e quelle dei consigli degli enti locali di cui all’articolo 37, comma 1, dello Statuto sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale, che deve deliberare entro sei mesi dall’assegnazione alla commissione consiliare competente.

 

CAPO III

Referendum abrogativo, propositivo e consultivo

 

Sezione I

Referendum abrogativo

 

Art. 9

(Titolarità e oggetto dell’iniziativa)

 

1.  Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto amministrativo generale regionale può essere richiesto, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, da:

a)  cinquantamila elettori;

b)  due consigli provinciali ovvero il consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma capitale e un consiglio provinciale con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio;

c)  dieci consigli comunali che abbiano iscritti, nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio.

 

Art. 10

(Limiti)

 

1.  Il referendum abrogativo non può essere richiesto in ordine alle leggi di revisione statutaria, alle leggi di bilancio, alla legge di stabilità, al rendiconto generale, alle leggi tributarie, alle leggi che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati. Non possono, inoltre, essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia vincolato da leggi costituzionali, dallo Statuto ovvero dalla normativa europea o nazionale, nonché le leggi istitutive di nuovi comuni o relative a mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni dei comuni.

2.  Non possono essere oggetto di referendum il regolamento dei lavori, il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni del Consiglio regionale di cui all’articolo 25 dello Statuto.

3.  I regolamenti e gli atti amministrativi generali meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non è estesa anche alle relative disposizioni legislative. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l’abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.

4.  Non può essere oggetto della richiesta di referendum un quesito che sia già stato sottoposto a referendum con esito negativo, se non sono trascorsi almeno tre anni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione relativo a tale esito.

5.  L’iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

 

Art. 11

(Quesito referendario)

 

1.  Il quesito che s’intende sottoporre a referendum abrogativo consiste nella formula: “Volete che sia abrogato/a …” contenente l’indicazione della data, del numero e del titolo della legge o del regolamento o dell’atto amministrativo generale su cui è richiesto il referendum. Tale formula è preceduta dalla sintesi, redatta in termini chiari ed univoci, dell’oggetto del referendum. La sintesi costituisce parte integrante del quesito.

2.  Il quesito per l’abrogazione parziale di una legge, di un regolamento o di un atto amministrativo generale, indica, oltre agli elementi di cui al comma 1, anche il numero dell’articolo o degli articoli ovvero delle parti dell’atto amministrativo generale su cui è richiesto il referendum.

3.  Il quesito per l’abrogazione parziale di uno o più articoli di legge o di regolamento o di una o più parti di atto amministrativo generale indica, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2, anche il comma e il testo letterale delle disposizioni di cui è richiesta l’abrogazione.

4.  La richiesta di referendum deve avere un oggetto omogeneo e una matrice razionalmente unitaria tali da consentire una consapevole scelta da parte dell’elettore.

5.  Fermo restando quanto previsto al comma 4, possono costituire oggetto della stessa richiesta di referendum anche disposizioni contenute in diversi atti legislativi, regolamentari o amministrativi generali.

 

Art. 12

(Referendum richiesto dagli elettori)

 

1.  Gli elettori che intendono promuovere il referendum abrogativo, in numero non inferiore a dieci, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione alle liste elettorali di un comune della Regione ovvero delle dichiarazioni sostitutive, devono darne comunicazione scritta alla Segreteria generale del Consiglio regionale. Il funzionario segretario del Consiglio redige apposito verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

2.  La richiesta di referendum abrogativo accompagnata da non meno di cinquecento firme, apposte su moduli predisposti e vidimati secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 28, comma 2, è presentata, per il giudizio di ammissibilità del quesito, al Comitato di garanzia statutaria.

 

Art. 13

(Referendum richiesto dagli enti locali)

 

1.  Il consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma capitale e i consigli provinciali e comunali di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b) e c), che intendono promuovere il referendum abrogativo adottano le rispettive deliberazioni a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.

2.  La deliberazione, contenente il quesito formulato in conformità a quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 28, comma 2, è presentata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Il procedimento di presentazione della richiesta referendaria si intende esaurito quando il consiglio di cui al comma 1, il cui concorso completi i numeri minimi stabiliti dall’articolo 61, comma 1, dello Statuto, abbia provveduto alla presentazione ai sensi del periodo precedente.

3.  L’accertamento della ricevibilità della proposta è effettuato dal Segretario generale del Consiglio regionale e, in caso di esito favorevole della verifica, il provvedimento e la relativa proposta di referendum sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 14

(Ammissibilità del quesito referendario)

 

1.  Il Comitato di garanzia statutaria delibera sull’ammissibilità del quesito referendario in relazione a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11.

2.  Il Comitato di cui al comma 1 delibera sull’ammissibilità del quesito referendario proposto dagli elettori entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui all’articolo 12, comma 2, e di quello proposto dagli enti locali entro trenta giorni dall’accertamento della ricevibilità di cui all’articolo 13, comma 3.

3.  Il Comitato di garanzia statutaria, quando ritenga che il quesito sia formulato in modo non chiaro ed univoco, tale da non consentire la valutazione degli elettori, invita i promotori a proporre una diversa formulazione del quesito, assegnando loro un termine di dieci giorni.

 

Art. 15

(Raccolta e autenticazione delle firme)

 

1.  Entro un mese dalla notifica della deliberazione di ammissibilità di cui all’articolo 14, comma 1, i promotori del referendum avviano la raccolta delle firme.

2.  Le firme devono essere raccolte su appositi moduli predisposti e vidimati secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 28, comma 2. I cittadini proponenti appongono la propria firma sui suddetti moduli. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso le generalità, il luogo e la data di nascita, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore. I moduli da sottoscrivere devono essere disponibili presso tutti i comuni del Lazio.

3.  Il testo del quesito referendario deve essere accluso a ciascun modulo, e in ogni facciata del modulo devono essere riportati in modo visibile la sintesi del quesito e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.

4.  Le firme sono autenticate secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente.

5.  Ai fogli recanti le firme devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni alle liste elettorali. I sindaci rilasciano tali certificazioni entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

 

Art. 16

(Deposito delle firme)

 

1.  I cittadini promotori del referendum abrogativo, in numero non inferiore a dieci, non appena completata la raccolta del prescritto numero di firme, depositano le stesse, corredate dalla relativa documentazione prevista dalla presente legge nonché dal regolamento di cui all’articolo 28, comma 2, presso il Comitato di garanzia statutaria. I fogli recanti le firme non devono essere stati vidimati da oltre sei mesi.

2.  Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia sulla regolarità delle firme e dell’annessa certificazione. La deliberazione è comunicata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, all’Ufficio centrale regionale per il referendum ed è notificata ai soggetti promotori.

 

Art. 17

(Indizione e svolgimento del referendum abrogativo)

 

1.  Il referendum abrogativo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione con la quale il Comitato di garanzia statutaria ne abbia dichiarato la regolarità ai sensi dell’articolo 16, comma 2 ovvero, nel caso in cui la richiesta sia pervenuta dai Consigli degli enti locali di cui all’articolo 61, comma 1, dello Statuto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione con la quale il Comitato di garanzia statutaria ne abbia dichiarata l’ammissibilità.

2.  Il decreto fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° aprile e il 30 giugno. Qualora in una data ricompresa in tale periodo si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, elezioni amministrative a suffragio diretto, ovvero altre consultazioni referendarie, il Presidente della Regione indice il referendum nella medesima data. Il decreto del Presidente della Regione deve contenere integralmente il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a voto popolare, nella formulazione dichiarata ammissibile ai sensi dell’articolo 14.

3.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione, presso la Corte d’Appello di Roma, presso il tribunale della Città metropolitana di Roma capitale e presso ciascun capoluogo di provincia sono costituiti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), rispettivamente, l’Ufficio centrale regionale e gli uffici centrali circoscrizionali per i referendum.

4.  Hanno diritto di partecipare al referendum gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune del Lazio aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto eguale, diretto, libero e segreto.

5.  Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, dello Statuto, la proposta oggetto di referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi espressi. I risultati sono proclamati dall’Ufficio centrale regionale delle cui operazioni è redatto verbale.

6.  Il Presidente della Regione, ricevuto il verbale di cui al comma 5, dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum.

7.  Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all’abrogazione, l’atto o le specifiche disposizioni oggetto del referendum cessano di essere efficaci il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 6.

8.  Non può proporsi richiesta di referendum per l’abrogazione totale di una legge, o per quello parziale di una legge prima che siano decorsi tre anni dalla data di pubblicazione dell’esito sfavorevole di un referendum sulle stesse disposizioni.

9.  In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, i referendum già indetti sono sospesi con decreto del Presidente della Regione. La data di effettuazione dei suddetti referendum è fissata, con decreto del Presidente delle Regione, in una domenica compresa tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di prima riunione del nuovo Consiglio.

 

Sezione II

Referendum propositivo di leggi regionali

 

Art. 18

(Titolarità e oggetto dell’iniziativa)

 

1.  I soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, possono presentare una proposta di legge regionale eventualmente destinata ad essere oggetto di referendum propositivo ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto.

2.  La proposta deve essere redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa che ne indichi le finalità.

3.  La proposta deve avere un oggetto unitario ed omogeneo.

4.  Le proposte di cui al comma 1 non possono avere per oggetto gli ambiti preclusi ai sensi dell’articolo 10, comma 1, né riprodurre sostanzialmente precedenti proposte che siano state sottoposte a referendum con esito sfavorevole, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei relativi risultati.

 

Art. 19

(Proposte d’iniziativa popolare)

 

1.  Per le operazioni relative alla presentazione, da parte degli elettori, della proposta di cui all’articolo 18, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, comma 1.

 

 

Art. 20

(Proposte d’iniziativa degli enti locali)

 

1.  Fermi restando i diversi requisiti previsti all’articolo 61, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto, le proposte di cui all’articolo 18, comma 1, d’iniziativa dei Consigli degli enti locali sono da questi adottate e presentate secondo quanto stabilito all’articolo 7. L’accertamento della ricevibilità della proposta è effettuato dal Segretario generale del Consiglio regionale, avendo riguardo all’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2 e del presente articolo. In caso di esito favorevole della verifica, il provvedimento e la relativa proposta sono immediatamente inviati al Comitato di garanzia statutaria, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, ai rappresentanti dei promotori e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Art. 21

(Ammissibilità della proposta di referendum propositivo)

 

1.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione con la quale è stata dichiarata la regolarità della proposta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, ovvero, nel caso in cui la richiesta sia pervenuta dai Consigli degli enti locali di cui all’articolo 61, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento con cui la proposta è stata dichiarata ricevibile ai sensi dell’articolo 20, il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia sull’ammissibilità della proposta stessa, in relazione a quanto stabilito all’articolo 18, commi 3 e 4.

 

 

Art. 22

(Indizione e svolgimento del referendum propositivo)

 

1.  Il referendum propositivo è indetto dal Presidente della Regione, con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, nel caso in cui il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta.

2.  Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3, 4, 5, 6 e 9.

 

Art. 23

(Esame della proposta oggetto di referendum)

 

1.  Se l’esito del referendum è favorevole, il Consiglio regionale delibera sulle proposte di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Sezione III

Referendum consultivo

 

Art. 24

(Titolarità e oggetto dell’iniziativa)

 

1.  Il Consiglio regionale può deliberare, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, dello Statuto, lo svolgimento di referendum consultivi delle popolazioni interessate in ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di leggi statali, con deliberazione approvata a maggioranza qualificata.

2.  La deliberazione del Consiglio regionale avente oggetto la richiesta di referendum deve indicare il quesito e/o proposta di legge da sottoporre alla consultazione popolare nonché l’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

 

Art. 25

(Indizione e svolgimento del referendum consultivo)

 

1.  Il Presidente della Regione indice con decreto il referendum consultivo entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di cui all’articolo 24.

2.  Per lo svolgimento del referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione I del presente capo.

3.  L’esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

 

CAPO IV

Disposizioni comuni e finali

 

Art. 26

(Assistenza tecnica)

 

1.  Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali e la formulazione dei quesiti referendari, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale fornisce, tramite le strutture competenti del Consiglio regionale, l’assistenza tecnica ai soggetti che la richiedono.

2.  I promotori di cui ai Capi II e III, nonché il rappresentante incaricato dall’amministrazione provinciale o dall’amministrazione comunale che abbiano interesse ad avvalersi dell’assistenza tecnica per la redazione della proposta o per la formulazione del quesito referendario, presentano la relativa richiesta all’Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo riassumendo le finalità e il contenuto della proposta.

 

 

Art. 27

(Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante la campagna referendaria)

 

1.  La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dal Capo III è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia nonché dei principi che garantiscono il pluralismo dell’informazione e le pari opportunità.

2.  La propaganda di cui al comma 1 è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. 

3.  La direzione regionale competente in materia di informazione e comunicazione istituzionale predispone, in tempo utile, un opuscolo informativo, da far recapitare agli elettori entro i quindici giorni che precedono la consultazione referendaria, contenente il quesito referendario, gli effetti giuridici del sì e del no, il facsimile delle schede e le modalità di voto. Il testo dell’opuscolo è trasmesso, prima dell’invio agli elettori, alla commissione consiliare permanente di vigilanza sul pluralismo dell’informazione, che ne verifica la correttezza e l’imparzialità della formulazione.

 

 

Art. 28

(Disposizioni di attuazione)

 

1.  L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una deliberazione (1) con la quale definisce:

a)  le procedure relative all’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali;

b)  le modalità per la raccolta, anche in forma digitale, delle firme per la sottoscrizione delle proposte di legge d’iniziativa popolare.

2.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, con il quale definisce:

a) i criteri e le modalità di funzionamento del Portale di cui all’articolo 1, comma 2;

b)  le procedure relative ai referendum di cui al Capo III;

c)  le modalità per la raccolta, anche in forma digitale, delle firme per la richiesta dei referendum di iniziativa degli elettori;

d) ogni altra disposizione attuativa della presente legge.


Art. 29

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1.  Fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dallo Statuto, relativamente ai procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore degli atti attuativi di cui all’articolo 28 si applicano le seguenti disposizioni:

a)  per i referendum abrogativi, continua ad applicarsi la legge regionale 20 giugno 1980, n. 78 (Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio);

b)  per i restanti istituti, qualora il procedimento sia suscettibile di essere frammentato in segmenti sub procedimentali, ognuno di essi è regolato da diritto vigente nel momento in cui è svolto il sub procedimento.

2.  Nelle more della costituzione del Comitato di garanzia statutaria, le competenze ad esso attribuite dalla presente legge continuano ad essere svolte dall’Ufficio centrale regionale per i referendum costituito presso la Corte d’Appello ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 78/1980.

3.  Il referendum popolare, previsto dall’articolo 123, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione delle leggi regionali concernenti lo Statuto regionale e le relative modifiche, resta disciplinato dalla legge regionale 3 agosto 2004, n. 8 (Disciplina del referendum popolare per l’approvazione dello statuto regionale e delle relative modifiche) e successive modifiche.

4.  Il referendum consultivo, previsto dall’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, per l’istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, resta disciplinato dalla legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione) e successive modifiche.

5.  L’iniziativa legislativa del Consiglio delle autonomie locali resta disciplinata dalla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche.

 

 

Art. 30

(Abrogazioni)

 

1.  Dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi di cui all’articolo 28 sono abrogati:

a)  la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63 (Disciplina del diritto d’iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali);

b)  la legge regionale 20 giugno 1980, n. 78 (Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio);

c)  gli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (Istituzione del Comitato di garanzia statutaria);

d) il comma 22 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativo alle disposizioni applicabili al referendum propositivo di leggi regionali.

 

 

Art. 31

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due apposite voci di spesa:

a)  “Spese relative al Portale della partecipazione – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 30.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b)  “Spese relative al Portale della partecipazione – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 70.000,00, per l’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 27 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 della missione 01, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese per la comunicazione istituzionale relativa alle campagne referendarie”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

 

Note:

(1) Vedi deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 novembre 2023, n. U00108 (Approvazione del Disciplinare sulle procedure relative all’iniziativa legislativa  popolare e degli enti locali e sulle modalità per la raccolta, anche in forma  digitale, delle firme per la sottoscrizione delle proposte di legge di iniziativa  popolare)

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.