Legge di stabilità regionale 2023

Numero della legge: 1
Data: 30 marzo 2023
Numero BUR: 26
Data BUR: 30/03/2023

SOMMARIO

Art. 1    (Leggi regionali di spesa)

Art. 2    (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive nonché altre disposizioni per ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita economica e sociale)

Art. 3    (Copertura del disavanzo sanitario)

Art. 4  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria, e successive modifiche)

Art. 5    (Modifica al comma 159 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale)

Art. 6    (Disposizioni in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi)

Art. 7    (Entrata in vigore)


Art. 1

(Leggi regionali di spesa) 

1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) è allegato alla presente legge l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (Allegato A).


Art. 2

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive nonchè altre disposizioni per ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita economica e sociale) 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, dall’anno d’imposta 2023 resta ferma la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, di seguito riportata:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF

Aliquota

fino a 15.000 euro

nessuna maggiorazione

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

1,60%

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

1,60%

oltre 50.000 euro

1,60%.

2. È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, con l’indicazione, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, dell’aliquota di base di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, della maggiorazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della l. 311/2004, nonché della maggiorazione di cui al comma 1 (Allegato B).

3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), resta ferma la maggiorazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della l. 311/2004.

4. È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell’aliquota dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, con l’indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell’aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell’articolo 16, commi da 1 a 3, del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche (Allegato C).

5. Nelle more della riforma statale del sistema fiscale, la Regione, al fine di ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita economica e l’ampliamento della base produttiva e occupazionale a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, avvia un processo di analisi, valutazione e revisione della spesa, all’interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale.

6.  Il processo di analisi, valutazione e revisione della spesa di cui al comma 5 è volto a perseguire gli obiettivi di congruità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, attraverso l’ottimizzazione e la migliore allocazione delle risorse a disposizione, ivi comprese quelle derivanti da specifiche assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione, e la riduzione dell’indebitamento finanziario, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

7. L’Assessore competente in materia di bilancio comunica alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, lo stato di avanzamento del processo di analisi, valutazione e revisione della spesa di cui al comma 5.


Art. 3

(Copertura del disavanzo sanitario)

1. Alla copertura del disavanzo sanitario risultante dal conto economico consolidato al quarto trimestre 2022, pari a euro 218.000.000,00,(1) si provvede, per l’anno 2023, mediante il gettito derivante dalla massimizzazione dell'aliquota dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo quanto stabilito dalla normativa statale vigente, nell’ambito dell’apposita voce di spesa iscritta nel programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.

2. In conformità alla normativa statale vigente, l’eventuale quota di gettito derivante dalla massimizzazione di cui al comma 1, non utilizzata per la copertura del disavanzo sanitario, è destinata interamente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali e all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ai sensi dell’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria, e successive modifiche) 

1. All’articolo 3 della l.r. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al presente comma, si provvede nell’ambito della voce di spesa iscritta nel programma 04 della missione 13, titolo 1, denominata: “Spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie”, il cui stanziamento è pari ad euro 10.000.000,00, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, e ad euro 91.091.000,00, a decorrere dall’anno 2026 e fino alla concorrenza dell’importo definitivo accertato a seguito delle attività di cui al precedente periodo.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3.  Con apposita deliberazione della Giunta regionale è disposto il riparto annuale delle risorse in favore delle aziende interessate, da trasmettere al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA).”.


Art. 5

(Modifica al comma 159 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale) 

1.  Al comma 159 dell’articolo 9 della l.r. 19/2022, le parole: “30 aprile 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023”.

Art. 6

(Disposizioni in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi)

1. Nell’ambito delle risorse del Programma regionale (PR) Lazio FESR 2021-2027 e compatibilmente con i regolamenti comunitari e la normativa statale concernenti l’impiego dei fondi strutturali, la Regione, al fine di contrastare la desertificazione economica e commerciale e favorire la ripresa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, riserva una quota fino al 10 per cento delle predette risorse in favore dei comuni medesimi attraverso avvisi specifici gestiti dall’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio. (2)


Art. 7

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati (3)


Note: 

(1) Cifra modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2023, n. 3

(2) Comma modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(3) Gli allegati alla presente legge sono consultabili sul Bollettino ufficiale del 30 marzo 2023, n. 26 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.