LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo I
 Disposizioni in materia di autonomie locali, finanza locale e funzione pubblica
Art. 1
  (Modifiche alla legge regionale 21/2019)
1.
Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), le parole << a due qualora debbano essere eletti tre o quattro componenti, con voto limitato a uno qualora debbano essere eletti due componenti >> sono sostituite dalle seguenti: << secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze >>.

2.  
( ABROGATO )
(1)
3. All' articolo 21 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, le parole << 30 giugno 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre 2020 >>;

b)
al comma 4 è soppresso il seguente periodo: << Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente dell'Unione Collinare trasmette alla Comunità collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020. >>.

4. All' articolo 28 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3, le parole << 30 giugno 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre 2020 >> e le parole << 30 settembre 2020 >> dalle seguenti: << 31 ottobre 2020 >>;

b)
al comma 5, sono soppressi i seguenti periodi: << Dalla medesima data le Comunità di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente di ciascuna Unione trasmette alla rispettiva Comunità di montagna il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020. >>.

5.
Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 21/2019 le parole << 30 aprile 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2020 >>.

6.
Dopo l' articolo 29 della legge regionale 21/2019 è inserito il seguente:
<<Art. 29 bis
 (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.
2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.
4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.
5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell' articolo 2645 del codice civile , costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Per il trasferimento della proprietà dei beni immobili si applica l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i Comuni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 .>>.

7. All' articolo 40 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1, il numero << 8 >> è sostituito dalle seguenti parole: << 8, commi da 1 a 8 >>;

b)
al comma 3, dopo le parole << il titolo II, >> sono inserite le seguenti: << a esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, >>.

8. La modifica di cui alla lettera a) del comma 7 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21/2019 , dalla quale vigono nuovamente i commi 9, 10 e 11 dell' articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 19/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 della L.R. 21/2019.
Art. 2
 (Norme urgenti in materia di finanza locale)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, sono prorogati, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 27, comma 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali):
a) al 30 settembre 2020 gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso i Comuni in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, qualora i revisori non siano ancora stati nominati;
b) fino al completamento delle attività connesse con lo scioglimento o la trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi della legge regionale 21/2019 , gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso le Unioni stesse.
2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge si siano già svolte le operazioni di sorteggio della rosa dei nominativi dei revisori da parte della Regione, il Comune può adottare l'atto di nomina anche con decorrenza anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, lettera a).
3. Le procedure per il sorteggio da parte della Regione delle rose dei revisori dei conti sono sospese fino al 30 giugno 2020.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015 , non si applicano nel caso in cui l'obiettivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale non sia stato conseguito a causa dell'assunzione di un mutuo per il ripiano di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, a condizione che sia stata motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Per l'anno 2020, i Comuni hanno la facoltà di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.
Art. 3
 (Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni)
1. I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell' articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.
2. La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito per l'anno 2020 un fondo speciale, pari a 11 milioni di euro, a favore dei Comuni, suddiviso in:
a) 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito conseguente alla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche;
b) 3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti alla riduzione della TOSAP o del COSAP.
4. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune, con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera a), è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge.
5. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera b), è pari alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna B) della tabella A), allegata alla presente legge.
6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, i Comuni trasmettono entro il 30 settembre 2020 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le attestazioni relative al minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP.
7. Qualora Io Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro regionale spettanti a ciascun Comune sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato dallo Stato.
Art. 4
  (Legge regionale 18/2015 - Imposta di soggiorno)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il gettito dell'imposta di soggiorno riferito alle annualità 2020 e 2021, nonché il gettito dell'imposta di soggiorno delle annualità precedenti non ancora utilizzate può essere destinato dai Comuni, anche in deroga ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 18/2015 , ai servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio e al finanziamento di investimenti, nonché entro il limite del 35 per cento del gettito annuale, per forme di sostegno alle imprese turistiche eventualmente adottate dai Comuni.
Art. 5
 (Conferma contributi pluriennali agli enti locali a copertura rate di ammortamento)
1. Nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 i contributi pluriennali concessi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali regionali con la Cassa depositi e prestiti e oggetto di rinegoziazione secondo quanto previsto dalla circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della medesima Cassa depositi e prestiti conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.
Art. 6
  (Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015)
1. In attuazione del principio di leale collaborazione tra gli enti del sistema integrato Regione - Autonomie locali e per supportare finanziariamente la ripartenza del sistema stesso, la Regione provvede al recupero a favore del bilancio regionale delle risorse concertate ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 , non impegnate dal beneficiario, secondo la disposizione di cui al comma 2 e le destina a interventi a sostegno degli enti locali.
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse concertate ai sensi dell' articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), che valutano di non riuscire a iniziare entro il 31 dicembre 2020 l'attività finanziata dalla Regione per il medesimo anno 2020, comunicano alla Regione, entro il 30 giugno 2020, la volontà di restituire a favore del sistema degli enti locali le quote di finanziamento regionale non ancora impegnate e non impegnabili entro fine anno dall'ente realizzatore, motivandola con l'essere venuto meno l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o, in permanenza del predetto interesse, con l'esigenza di riprogrammazione temporale del cronoprogramma di attuazione e delle risorse.
3. Con la legge di stabilità 2021, gli interventi di cui al comma 2 per i quali permane l'interesse all'attuazione saranno oggetto di aggiornamento in termini di cronoprogramma e di collegate risorse finanziarie.
Art. 7
  (Sospensione di efficacia dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015)
1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), nel triennio 2020-2022 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all' articolo 21 della legge regionale 18/2015 .
Art. 8
  (Modifiche alla tabella R della legge regionale 29/2018)
1. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, con riferimento alla tabella R di cui all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la riga riferita all'intervento numero progressivo 123 è sostituita dalla seguente:

EnteN. prog.Descrizione oggetto intervento di investimentoRisorse regionali per il triennioTotale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2019-2021MissioneProgrammaTitoloDirezione Centrale competente
201920202021
UTI del Noncello123Comune di Pordenone Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive-650.000,00-650.000,00612Cultura e sport


Art. 9
  (Modifiche alla tabella Q della legge regionale 24/2019)
1. Alla tabella Q relativa all' articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019 , in riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni e Programmi, in essa individuati, sono sostituiti dai seguenti:

EnteN. prog.Descrizione oggetto intervento di investimentoRisorse regionali per il triennioTotale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2020-2022MissioneProgrammaTitoloDirezione Centrale competente
202020212022
Comune di Dolegna del Collio16Lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del Borgo S. Leonardo in località Scriò100.000,00100.000,00812Infrastrutture e territorio
Comune di Monfalcone26Recupero e valorizzazione di Piazza dell'Unità d'Italia, del sagrato del Duomo e loro riconnessione architettonica con via Rosselli e l'antica roggia San Giusto300.000,00300.000,00812Infrastrutture e territorio
UTI CARSO ISONZO ADRIATICO69San Pier d'Isonzo: lavori di riqualificazione del centro urbano con superamento delle barriere architettoniche15.000,00100.000,0035.000,00150.000,00812Infrastrutture e territorio


Art. 10
 (Norme in materia di funzione pubblica)
1.
Il comma 12 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è abrogato.

2. Al fine di assicurare il percorso di trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 21/2019 , le stesse possono avvalersi di segretari anche di Comuni non facenti parte dell'Unione; in tali casi ai segretari spetta un compenso equiparato a quello per la reggenza di un Comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dell'Unione.
Art. 11
 (Reggenza temporanea delle sedi di segreteria)
1. Fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica, l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti avviene anche secondo le disposizioni contenute nei commi successivi.
2. Presso l'Ufficio unico di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2016 è istituito l'Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea delle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco di cui al comma 2 i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all' articolo 13, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
4. I sindaci dei Comuni di cui al comma 1, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante prevista dalle norme vigenti e qualora non procedano ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 24/2009 , avanzano apposita richiesta all'Ufficio unico e individuano il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza temporanea, scegliendolo nell'ambito di una terna di nominativi predisposta dall'Ufficio unico sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute dagli iscritti ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell'incarico.
5. La mancata accettazione della sede da parte degli iscritti all'Elenco implica la decadenza dallo stesso.
6. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 implica la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi dei segretari comunali e provinciali. La spesa relativa è esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modifiche e integrazioni, ma rileva per il limite della spesa complessiva di personale di cui all' articolo 22 della legge regionale 18/2015 .
7. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sono collocati in aspettativa senza assegni, subordinatamente a nulla osta da parte dell'ente di provenienza.
8. Con regolamento sono disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione, alla tenuta dell'Elenco di cui al comma 2, alla determinazione dei criteri di priorità per l'individuazione delle terne e alle procedure di richiesta e assegnazione.
Note:
1Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 23 giugno 2021, depositata il 23 luglio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 30 del 28 luglio 2021), l'illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8 del presente articolo.
Capo II
 Disposizioni in materia di formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione
Art. 12
  (Modifiche alla legge regionale 27/2017)
1. Al fine di accelerare le condizioni per lo sviluppo economico e per il rafforzamento dell'innovazione e della competitività del sistema economico attraverso l'adozione di adeguati interventi in materia di formazione e orientamento permanente in linea con gli indirizzi della Politica di coesione 2021-2027, alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole << a innalzare >> sono inserite le seguenti: << il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e >>;

b)
alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 le parole << , anche attraverso il Tavolo di cui all'articolo 6, comma 3, >> sono soppresse;

c)
il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si avvale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.>>;

d)
il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato;

e)
al comma 3 dell'articolo 26 le parole << , sentito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'articolo 6, comma 3 >> sono soppresse.

Art. 13
  (Modifiche alla legge regionale 27/2007)
1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 7 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. È consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalità telematica.
7 ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 14 le parole << Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo >> sono sostituite dalle seguenti: << Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo >>;

c)
al comma 5 dell'articolo 14 dopo le parole << Le Associazioni >> sono inserite le seguenti: << e la Direzione >> e dopo le parole << gli enti cooperativi >> le seguenti: << e le società di mutuo soccorso >>;

d)
dopo il comma 2 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell' articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").>>;

e)
al comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole << articolo 15 >> sono aggiunte le seguenti: << , comma 1 >>;

f)
i commi 1 e 2 dell'articolo 24 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.
2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:
a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;
b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.>>;

g)
i commi 7 e 10 dell'articolo 24 sono abrogati.

Art. 14
 (Differimento del versamento dei contributi esonerativi)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all' articolo 36, comma 3 bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ciascuna scadenza per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro autorizzati prevista nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 è differita di sei mesi.
Art. 15
  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)
1.
Al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << non superiore al 15 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore al 20 per cento >>.

Art. 16
  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2019)
1. All' articolo 7 della legge regionale 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi da 9 a 16 sono sostituiti dai seguenti:
<<9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'articolo 7, commi 17 e 17 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), il Consorzio Innova FVG, costituito ai sensi dell' articolo 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è soppresso. La data di decorrenza della soppressione è eventualmente fissata con deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore in carica cura, se del caso, ogni adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente.
10. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, che sarà liberato in natura, per conto della Regione, da parte del Consorzio Innova FVG mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione. Il valore conferito sarà imputato a capitale nella misura che consenta alla Regione di raggiungere una percentuale di partecipazione al capitale, tenuto conto anche delle concordate operazioni che saranno realizzate dagli altri soci, non superiore al 35 per cento; l'eccedenza sarà imputata a una riserva targata che riconosca alla Regione particolari diritti che saranno indicati nello statuto societario.
11. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9, successivamente all'operazione di cui al comma 10, il Consorzio Innova FVG è, altresì, autorizzato a conferire il ramo d'azienda relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, ovvero a procedere a fusione per incorporazione nel medesimo Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fronte del conferimento o della fusione, al nuovo consorziato viene riconosciuto, oltre a una quota del fondo di dotazione, un diritto di retrocessione al patrimonio regionale dei beni apportati con l'operazione di cui al periodo precedente, in sede di eventuale scioglimento del Consorzio, sulla base di modalità che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale.
12. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 11 del presente articolo è effettuata sulla base di apposita perizia giurata richiesta dal Consorzio Innova FVG a soggetto esperto e indipendente.
13. Il contributo già concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è confermato in favore del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. Ai fini di cui al primo periodo, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza alla Direzione centrale della Regione competente in materia di lavori pubblici, corredata del rendiconto delle spese già sostenute con l'utilizzo di quota parte del contributo regionale. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui all' articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la quota parte dell'incentivo già utilizzato dal precedente soggetto beneficiario è a carico del nuovo soggetto proprietario, che sarà definito a seguito delle operazioni di cui ai commi 10 e 11. La porzione dell'immobile oggetto di cessione del ramo di azienda di cui al comma 10 a favore di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, può essere oggetto di intervento di riqualificazione con il contributo in oggetto, previa stipula di apposita convenzione tra il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata.
14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore del Consorzio Innova FVG e attinenti ai rispettivi rami di azienda conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in Friuli Innovazione sono confermati a favore di questi ultimi, che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità.
15. Alla data della soppressione del Consorzio Innova FVG la quota del Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo è attribuita secondo i criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, agli enti locali che siano già titolari di quote del fondo di dotazione del Consorzio alla data della soppressione e il diritto alla retrocessione in sede di eventuale scioglimento del Consorzio è attribuito alla Regione. È ammessa la partecipazione della Regione al Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo esclusivamente in via strumentale e temporanea, per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti di legge relativi alle operazioni societarie attuate.
16. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche anche statutarie dei soggetti coinvolti che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tal fine i soggetti di cui ai commi 10 e 11 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.>>;

b)
dopo il comma 16, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:
<<16 bis. Nelle more della definizione dell'operazione di cui ai commi 9 e seguenti, è autorizzata la mobilità, a domanda, del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio Innova FVG nei confronti dell'ente pubblico economico funzionale della Regione, di cui alle leggi regionali 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e 27 marzo 2015 n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), nel numero massimo di due unità le cui professionalità saranno individuate dall'ente di destinazione nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali.>>.

Capo III
 Disposizioni in materia di salute e disabilità
Art. 17
 (Piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19)
1. Al fine di garantire che i servizi e gli interventi a favore delle persone con disabilità siano uniformemente resi sul territorio regionale in forme e modalità adeguate alla situazione di emergenza sanitaria e di protezione civile dovuta all'epidemia da COVID-19, in via straordinaria, la concessione per l'anno 2020 dei contributi previsti dalle disposizioni di legge regionale richiamate al comma 4 è disposta, a integrazione e adeguamento delle finalità previste dalle disposizioni medesime, per l'attuazione di specifici piani territoriali predisposti dalle Aziende sanitarie in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da e) ad h), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), con i Servizi sociali dei Comuni e con i soggetti gestori dei Servizi di integrazione lavorativa nel caso del contributo richiamato al comma 4, lettera a), sentite le organizzazioni di rappresentanza delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie.
2. I piani di cui al comma 1 sono elaborati in conformità agli indirizzi previamente formulati dalla Giunta regionale con riguardo:
a) alla rimodulazione degli interventi programmati per l'anno 2020, per l'adattamento alle necessità imposte dall'emergenza epidemiologica quanto a forme e modalità di erogazione in condizioni di sicurezza e con la flessibilità necessaria a ottimizzare il pieno impiego delle risorse disponibili;
b) ai protocolli per assicurare il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregivers, nonché della salute degli operatori;
c) al flusso informativo verso la Regione circa l'attuazione dei piani, con segnalazione delle criticità emergenti, ai fini della tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Nei piani di cui al comma 1 trovano particolare valorizzazione, nei limiti delle possibilità consentite dall'emergenza in atto, i principi e le disposizioni del capo I del titolo II della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).
4. I contributi interessati dalla pianificazione straordinaria prevista dal presente articolo sono, in via diretta, quelli di cui:
a) all' articolo 14 bis della legge regionale 41/1996 , in materia di Servizi di integrazione lavorativa (SIL);
b) all' articolo 15 della legge regionale 41/1996 , in materia di sostegno ai servizi di trasporto;
c) all' articolo 20 della legge regionale 41/1996 , in materia di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione, servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità, servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e centri residenziali per gravi e gravissimi;
d) all' articolo 10, comma 81, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), in materia di fattorie sociali.
5. Allo scopo di non aggravare o ritardare i procedimenti di spesa, restano comunque valide le domande già presentate per l'ottenimento, per l'esercizio 2020, dei contributi richiamati al comma 4. Alla loro concessione la Direzione centrale competente procede per le finalità previste dal comma 1 e secondo le specifiche disposizioni normative di riferimento, con le seguenti deroghe e precisazioni:
a) per il contributo di cui al comma 4, lettera c), si prescinde dall'assolvimento del debito informativo in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi previsto dalla norma di riferimento;
b) per il contributo di cui al comma 4, lettera d), non si applicano i criteri previsti dalla norma di riferimento e le risorse disponibili sono ripartite fra le Aziende sanitarie sulla base della popolazione di età compresa tra i 14 e i 65 anni residente nel territorio di competenza;
c) nella rendicontazione delle attività e degli interventi è data distinta evidenza all'ammontare delle spese interessate dalla pianificazione di cui al presente articolo.
6. Sino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei piani territoriali di cui al comma 1, i soggetti ivi richiamati continuano ad attenersi alle direttive sanitarie e alle indicazioni operative impartite dall'Amministrazione regionale per il periodo di sospensione dell'attività dei servizi semiresidenziali con riguardo alla prestazione di interventi sostitutivi e compensativi in forma individuale domiciliare, a distanza o nei luoghi abituali, con sviluppo incrementale delle prestazioni rese, nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 .
7. Per la revisione degli accordi contrattuali in essere tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati erogatori e per la remunerazione delle prestazioni convertite in altra forma secondo i criteri previsti dall'articolo 48 richiamato al comma 6, gli indirizzi regionali previsti al comma 2 indicano altresì le modalità d'applicazione cui potersi attenere.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche con riguardo all'attività ambulatoriale di riabilitazione funzionale ai sensi dell' articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
9. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le spese relative ai contributi richiamati al comma 4 continuano a gravare sulle pertinenti poste del bilancio regionale in conformità alle autorizzazioni di spesa disposte per le finalità ivi richiamate, come integrate dal comma 1.
Capo IV
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 435.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 135.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 300.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 27/2007 , come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, lettera f), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Agli oneri derivanti dall' articolo 7, comma 23, della legge regionale 27/2014 , come modificato dall'articolo 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è destinata la spesa complessiva di 11 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.
10. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è destinata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.
12. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
13. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell' articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 19
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.