Legge Regionale 4 giugno 2020, n. 16
NORME IN MATERIA DI TUTELA E PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA
DALL’ALTO
Bollettino Ufficiale n. 54 (Speciale) del 5 giugno 2020
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Art. 1
Finalità
1. Nell'ambito della prevenzione
dei rischi d'infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri
temporanei o mobili, fermo restando gli obblighi di cui al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge detta
disposizioni nella progettazione ed esecuzione di interventi edilizi ed
impiantistici che interessino coperture di nuove costruzioni o di edifici
esistenti, svolti in quota e tali da poter mettere a rischio la sicurezza
dell’ambiente di lavoro.
Art.2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui
alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:
a)
nuove costruzioni;
b)
manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche
parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso
in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
6;
c)
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti
dall'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia "Testo
A") che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
d)
installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora
essi riguardino le coperture.
2. Sono esclusi:
a)
gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con
tetto a falda inclinata o piana, che presentano un'altezza alla linea di gronda
inferiore o uguale a 2 metri rispetto al suolo naturale o artificiale
sottostante o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura;
b)
le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai
sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001
che non prevedono interventi sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di
opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;
c)
interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di
protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa
vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
Art. 3
Definizione di copertura
1. Per copertura si
intende una delimitazione superiore dell'involucro edilizio o un aggetto,
finalizzata alla protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una
struttura portante e da un manto di copertura e finitura.
Art.4
Misure di tutela e prevenzione
1. Per le finalità di cui
all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs.
n. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 devono:
a)
prevedere, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i
rischi di caduta dall'alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio
permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura,
il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;
b)
essere integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento
alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), deve contenere
le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di
conformità dei sistemi che si intendono utilizzare e ogni altra informazione
necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta
dall'alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6.
2. L'elaborato tecnico
della copertura integra il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), del D. Lgs. n. 81/2008, quando ne è prevista la
redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.
3. L'elaborato tecnico
della copertura è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano
modifiche strutturali dell'edificio ovvero che rendano necessarie modifiche
riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto; è
messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura
medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo
proprietario o avente titolo.
Art. 5
Improcedibilità
dell’istanza del titolo abilitativo edilizio e interruzione del termine per
l’ottenimento dell’assenso all’esecuzione dei lavori
1. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale, la mancata
presentazione o l’incompletezza dell’elaborato tecnico di cui all’articolo 4,
costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero
all'inizio dei lavori.
2. Le segnalazioni certificate
presentate ai fini dell’agibilità devono contenere attestazione a firma di
tecnico abilitato, circa la sussistenza delle misure di prevenzione e
protezione adottate ai sensi del precedente articolo 4.
Art. 6
Regolamento di
attuazione
1. Entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo della
presente legge e in particolare individua definizioni comuni, misure di
prevenzione e protezione, con relative prescrizioni tecniche, da adottare ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), nonché specifica il contenuto e le
modalità di presentazione dell’elaborato tecnico di cui all’articolo 4, comma
1, lettera b).
2. Le disposizioni di cui
alla presente legge si applicano alle comunicazioni, segnalazioni e istanze
relative agli interventi edilizi presentate successivamente all’entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso di
interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6 DPR
380/2001, le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi
edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore
del predetto regolamento.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore
il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.