Leggi Regionali
In questa sezione è possibile consultare le leggi regionali aggiornate e coordinate. La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità.


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Legge regionale 4 agosto 2023, n. 32

PREMIO MUSICALE DI PARITÀ

Bollettino Ufficiale n. 45 (Speciale) del 4 agosto 2023

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Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata riconosce la musica quale vettore efficace per la sensibilizzazione e la valorizzazione della parità di genere.

Art. 2

Domanda

1. È istituito il “Premio Musicale di Parità” assegnato annualmente dal Consiglio regionale alle donne lucane che si sono distinte nel settore musicale.

2. L’istituzione del premio è finalizzata a:

a) promuovere la parità di genere in ambito musicale;

b) promuovere l'uguaglianza di opportunità nel campo artistico e musicale;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di eliminare gli stereotipi di genere.

Art. 3

Comitato

1. È istituito il Comitato per il Premio Musicale di Parità.

2. Fanno parte del Comitato di cui al comma 1:

a) due consiglieri regionali, di cui uno assume la funzione di coordinatore;

b) la Consigliera Regionale di Parità;

c) un rappresentante per ognuno dei Conservatori di musica con sede in Basilicata;

d) un rappresentante della “Commissione Regionale per la Parità e le pari opportunità tra uomo e donna”;

3. Il Comitato opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte per l'individuazione delle personalità ed, eventualmente, delle categorie da premiare.

Art. 4

Criteri e modalità di assegnazione del Premio Musicale di Parità

1. Il Premio Musicale di Parità è assegnato con bando pubblico. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, definisce criteri e modalità per l'assegnazione del premio, specificando, se individuate, le categorie da premiare.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati a regime in euro 1.500 annui, si provvede mediante l’imputazione della spesa sulla Missione 01, Programma 01, Capitolo 01000.     

2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 




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