Leggi Regionali
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Legge Regionale 4 agosto 2023, n. 31

DIETA MEDITERRANEA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA E DI UNA CULTURA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI LUCANI E DELLA CUCINA LUCANA

Bollettino Ufficiale n. 45 (Speciale) del 4 agosto 2023

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Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Basilicata intende tutelare e valorizzare il modello di dieta mediterranea, riconosciuto dall’UNESCO, come patrimonio immateriale dell’umanità, che presenta caratteristiche nutrizionali, economiche, ambientali e socio-culturali che rivestono particolare importanza in aree a vocazione agricola e di coincidente interesse ecologico, attraverso un’opportuna opera di promozione in campo regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 2

 Obiettivi

1. La presente legge si pone come obiettivi quelli di salvaguardare e valorizzare la tipicità dei prodotti agricoli e agroalimentari di Basilicata, la cucina lucana e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, promuovendone la diffusione insieme alle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare nonché la trasmissione alle giovani generazioni.

2. Si prevedono misure specifiche, interventi, iniziative a sostegno della ricerca, dell’informazione, della tutela, della valorizzazione, della diffusione e della promozione di uno stile alimentare che tutela la salute e basato su alcune eccellenze del Made in Italy come quelle presenti nel nostro territorio regionale.

3. Attraverso il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR), la Regione Basilicata incentiva azioni a sostegno della Dieta Mediterranea, consentendo altresì al sistema imprenditoriale del comparto agroalimentare di essere più performante nell’ottemperare ai principi insiti nella Dieta Mediterranea.

4. La Regione  promuove attività di:

a. diffusione della conoscenza della dieta mediterranea, dei prodotti agroalimentari, della cucina lucana e delle culture e paesaggi a essa associati in Basilicata nonché iniziative educative e di sensibilizzazione a sviluppare sane abitudini alimentari a cominciare dalle scuole di ogni ordine e grado, avviando con le stese un percorso per favorire l’inserimento nei Piani dell’ offerta formativa di progetti didattici, sui temi della dieta mediterranea e allo stesso tempo un’adeguata formazione del personale docente in tema di Dieta Mediterranea, conoscenza dell’agroalimentare lucano e cucina lucana;

b. promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche al fine di prevenire patologie sociali legate alla nutrizione;

c. valorizzazione del patrimonio agroalimentare e storico-culturale lucano connesso alla dieta mediterranea;

d. rafforzamento degli scambi socio-culturali ed economici tra le comunità rappresentative del modello nutrizionale legato alla dieta mediterranea;

e. promozione e diffusione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, provenienti da sistemi di filiera corta e biologica del territorio di Basilicata, legati alla dieta mediterranea, a partire dalle mense scolastiche, ospedaliere, a tutto il sistema della ristorazione collettiva, turistico, ricettivo e dell’agriturismo; anche al fine di promuovere all’esterno l’immagine del territorio regionale e rilanciare l’economia;

f. promozione di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale per rinforzare lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici rappresentanti la dieta mediterranea;

g. realizzazione di nuovi modelli di attrazione turistica e economica per l’utilizzo dei prodotti della dieta mediterranea all’interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;

h. promozione della dieta mediterranea all’interno del sistema dei siti Unesco.

 Art. 3

Osservatorio regionale per la dieta mediterranea

1. E’ istituito l’Osservatorio regionale per la dieta mediterranea con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione Basilicata in materia di promozione e sostegno del modello nutrizionale legato alla dieta mediterranea, il cui carattere di “unicità” è stato il motivo del riconoscimento UNESCO, mediante la valorizzazione degli aspetti sociali, economici, storico-culturali, ambientali, paesaggistici e per la loro propagazione alle giovani generazioni.

2. L’Osservatorio ha sede presso la Direzione regionale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dove opera e svolge i sotto elencati compiti, avvalendosi della collaborazione delle strutture amministrative regionali competenti nelle materie trattate, le quali supportano l’Osservatorio anche nelle attività di segreteria per le convocazioni:

a) attività di divulgazione, informazione, comunicazione ricerca e sperimentazione, che riguardano le materie di cui alla presente legge;

b) attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei giovani, a cominciare dalle scuole, a sviluppare sane abitudini alimentari;

c) pianificazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea;

d) gestione della rete di operatori per la dieta mediterranea di cui all’articolo 4.

 

3. L’ Osservatorio è composto:

a. dall’Assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata o suo delegato che lo presiede e lo convoca;

b. da un rappresentante dell’Università di Basilicata;

c. un rappresentante dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura;

d. da un rappresentante dell’ANCI;

e. un rappresentante delle associazioni di categoria del comparto agricolo;

f. un rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale;

g. un rappresentante dell’Ordine degli Agronomi;

h. un rappresentante dell’ordine dei Tecnologi Alimentari

i. un rappresentante delle Camere di Commercio;

l. un rappresentante della Federazione Italiana Cuochi – Unione regionale cuochi lucani.

4. Su invito del Presidente, ai lavori dell’Osservatorio può partecipare un rappresentante designato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Per la trattazione di specifici argomenti può essere allargata la partecipazione ad altri soggetti pubblici e privati.

6. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito.

7. L’Osservatorio potrà approvare un proprio regolamento interno per il funzionamento.

8. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dà attuazione all’istituzione dell’Osservatorio definendone la relativa composizione sulla base delle designazioni pervenute da ciascuna istituzione così come indicate al comma 3 del presente articolo.

9. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 4

Rete degli operatori per la dieta mediterranea

1. La Regione Basilicata, al fine di garantire la più ampia partecipazione all’attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge, promuove la costituzione di una rete operativa per la dieta mediterranea, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati (enti, associazioni, aziende ecc.), operanti negli svariati settori della ricerca, della cultura, della salute, dell’istruzione, del sociale, dell’ambiente, della produzione e distribuzione, dell’associazionismo culturale.

2. Le attività della rete operativa per la dieta mediterranea sono coordinate e gestite dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 3 anche attraverso l’istituzione di un forum dedicato all’incontro e allo sviluppo delle tematiche di cui alla presente legge.

3. Con apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale sono definiti i compiti, le attività e le modalità operative di funzionamento e di organizzazione del precitato forum.

4. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 5

Norma finanziaria

1. La Regione Basilicata provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati a regime in euro 50.000,00 annui si provvede mediante l’imputazione della spesa sulla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

3. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

4. Inoltre, al fine di garantire la realizzazione delle attività di cui all’art.2 della presente legge possono essere utilizzate risorse previste da normative comunitarie e statali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando missioni, programmi e capitoli come per legge.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 




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