Legge Regionale 4 agosto 2023, n. 30
DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE DELLA TRANSIZIONE VERDE
Bollettino Ufficiale n. 45 (Speciale) del 4 agosto 2023
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 15 novembre 2023,
n. 43.
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Art. 1
Oggetto
1. La Regione, in
applicazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 35/2022 (Assestamento
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024), disciplina
le misure di aiuti nonché le condizioni di cui alla Comunicazione della
Commissione Europea n. 2022/C 80/01 (Disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022).
Art. 2
Disciplina del fondo regionale per la transizione verde
1. Il “Fondo regionale
per la Transizione Verde” disciplina gli investimenti nella transizione
energetica, ecologica, per l’efficientamento e il
risparmio energetico.
2. Il Fondo ha la
finalità di dare un sostegno al sistema produttivo regionale delle piccole e
medie imprese mediante:
a)
aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra,
anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica;
b)
aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali delle
strutture aziendali;
c)
aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela
dell’ambiente ed energia.
[3. Al fine di consentire
che le misure di cui alle lettere a) e b) possano trovare immediata attuazione
in modo equo, verde e prospero verso l’obiettivo del conseguimento della
neutralità climatica, il Fondo di cui al comma 1 è utilizzabile anche per aiuti
volti a coprire costi a breve termine dell’energia elettrica usata come fattore
produttivo.] (1)
4. Gli aiuti di cui al
presente articolo non sono concessi alle imprese in difficoltà, così come
definite dagli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
Art. 3
Rispetto della
normativa comunitaria
1. Ai sensi degli art.
107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dell'art.
12 della L.R. 5 ottobre 2009, n. 31 (Disposizioni sulla partecipazione della
Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative
all'attuazione delle politiche comunitarie), ai provvedimenti di attuazione
della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di
notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di
autorizzazione da parte della Commissione europea, in applicazione della
normativa vigente.
2. Ai sensi della vigente
normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che
comportano misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla
Commissione europea.
3. I provvedimenti di
attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto
in regime de minimis, sono adottati nel rispetto
della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o
comunicazione alla Commissione europea.
4. Sono a carico della
Direzione competente gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato previsti dall’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal
regolamento di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31
maggio 2017, n. 115 e dall'art. 12 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 31,
relativamente alle misure di cui alla presente legge.
Art. 4
Attuazione degli interventi
1. La Giunta regionale,
con propria deliberazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, definisce i criteri di gestione del Fondo, le modalità applicative e le
forme di aiuti di cui all’articolo 2.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Gli oneri finanziari
degli interventi di cui alla presente legge trovano idonea copertura a valere
sul Fondo regionale istituito con l’art. 11 della legge regionale n. 35/2022.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge
regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
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NOTE:
(1) comma abrogato dall’art. 6, comma 1, L.R. 15
novembre 2023, n. 43.