Legge Regionale 15 luglio 2020, n. 22
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE
MINERALI E TERMALI. SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE
REGIONALE 20 MARZO 2020, N. 10
Bollettino Ufficiale n. 67 (Supplemento ordinario) del 16
luglio 2020
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Art. 1
Sospensione dell’applicazione dell’art. 6 della Legge
Regionale 20 marzo 2020, n. 10. Disposizioni transitorie
1. Per l’anno 2020 è
sospesa l’applicazione dell’art. 42 della
Legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 nel testo modificato dall’art. 6 della
Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 10, Legge di stabilità regionale 2020.
2. Per l’anno 2020 continua ad applicarsi l’art.
42 della Legge regionale 2 settembre 1996, n. 43, Disciplina nella ricerca e
coltivazione delle acque minerali e termali, nel testo antecedente alle
modifiche apportate dall’art. 6 della Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 10,
Legge di Stabilità regionale 2020.
3. La Giunta regionale,
prima dell’applicazione dei nuovi oneri concessori, attiva tutte le procedure
necessarie per poter consentire la telelettura, direttamente dagli uffici
regionali, di tutti i contatori posizionati sulle condotte ubicate tra le
sorgenti e le aziende concessionarie, al fine di poter quantificare le acque
destinate all’imbottigliamento e le acque emunte senza successivo
imbottigliamento.
Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.