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Legge Regionale 9 luglio 2020, n. 19

NORME IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO

Bollettino n. 66 (Speciale) del 10 luglio 2020

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

_____________________________________________________

Art. 1

Finalità

1.      Con la presente legge la Regione Basilicata intende contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e alla qualità delle acque, mediante la definizione dei requisiti igienico-sanitari e per la costruzione delle stesse, le indicazioni per la loro manutenzione e per le specifiche attività in materia di vigilanza.

2.      Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classe A/l, A/2, A/3, e B, classe B/1, B/2 di cui all'articolo 3, ed aventi tipologie di vasche a), b), c), d), e) ed f) di cui all'articolo 4.

3.      Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all'articolo 3.

Art. 2

Definizioni

1.      Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

2.      Parti essenziali costituenti il complesso sono:

a) sezione vasche;

b) sezione servizi;

c) sezione impianti tecnici;

d) sezione pubblico;

e) sezione attività accessorie.

Art. 3

Classificazione delle piscine

1.      Le piscine sono classificate ai fini igienico-sanitari, per la loro destinazione e si distinguono in base alle caratteristiche, ambientali e tipo di utilizzazione.

2.      Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.

3.      Categoria A -  piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad una utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:

- A1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;

- A2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio della collettività, collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre circoli e associazioni o simili, accessibili ai soli ospiti, studenti, clienti, soci della struttura stessa;

- A3) impianti finalizzati al gioco acquatico.

4.      Categoria B – piscine facenti parte di condomini, di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali e destinate esclusivamente all’uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli: 1117 e seguenti del codice civile.

La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:

a) B/1 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative;

b) B/2 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da non più di quattro unità abitative.

 

5.      Categoria C - appartengono le piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termale.

6.      In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:

a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Art. 4

Tipologie di vasche

1.      In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all'articolo 3 i seguenti tipi di vasche:

a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità e nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto FIN e della Federation Internazionale de Natation Amateur FINA;

b) per tuffi, nuoto pinnato ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN, della FINA e di altre federazioni sportive riconosciute dal CONI che svolgono attività sportive-agonistiche in ambiente acquatico;

c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità massima di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionai i che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili;

g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Art. 5

Utenti

1.      Gli utenti delle piscine si distinguono in:

a) frequentatori: utenti presenti all’interno dell'impianto natatorio;

b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

2.      Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con le norme regolamentari, in relazione alle diverse categorie di piscine.

Art. 6

Elementi funzionali dell’impianto natatorio

1.      Nell’impianto natatorio in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca, possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 21:

a)      sezione pubblico;

b)     sezione vasche, natatorie e di balneazione;

c)      sezione servizi;

d)     sezione impianti tecnici;

e)      sezione attività ausiliare.

2.      Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 7

Parere igienico- sanitario   (1)

1.      Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazione distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell’Azienda unitaria sanitaria locale ASL competente.

Art. 8

Inizio attività

1.      L'inizio dell’attività delle piscine private ad uso collettivo di nuova costruzione appartenenti alla classe A/1 è subordinata alla presentazione del titolare dell’impianto natatorio al comune ove ha sede la piscina, di una dichiarazione di inizio attività (DIA), corredata dai documenti che attestano il rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all’articolo 21, almeno trenta giorni prima dell’apertura dell’impianto.

2.      Il comune entro trenta giorni dalla data di presentazione della DIA, tramite l’Azienda Sanitaria Locale, acquisisce il parere-sanitario.

3.      Qualora dalla verifica di cui al comma 2 o dai controlli esterni operati dall’Azienda Sanitaria Locale emergono violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la sospensione o la cessazione dell’attività della piscina.

Art. 9

Comunicazioni periodiche delle attività stagionali

1.      Per le piscine realizzate per le attività stagionali, i titolari trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto, comunicano alla ASL competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti e/o del responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l'interruzione dell'attività.

Articolo 10

Dotazione di personale

1.      Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.

2.      Il responsabile della piscina assicura:

a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall'Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominato Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;

c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previsto dall’articolo14;

d) le operazioni di pulizia quotidiana eseguite in tutti gli ambienti della piscina ed una periodica disinfezione, con l’allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento regionale di cui all’articolo 21 e nelle procedure di autocontrollo.

3.      Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

4.      Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:

a) assistente bagnanti;

b) addetto agli impianti tecnologici.

5.      L'assistente bagnanti di cui al comma 4, lettera a), è una persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da soggetto autorizzato dal Ministero competente ai sensi della normativa vigente. Vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi previsti dal comma 6.

6.      I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza di assistente bagnanti, ma, secondo le disposizioni previste dalle norme del Regolamento Regionale di cui all'articolo 20, hanno l’obbligo di informare adeguatamente gli utenti circa l’assenza dell’assistenza ai bagnanti ed attrezza l’area della piscina con adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori al fine di salvaguardane l’incolumità.

7.      L'addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali di cui all' Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

Art. 11

Requisiti strutturali

1.      l requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all'articolo 2, comma 2 devono:

a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all’utilizzazione delle stesse;

b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;

d) garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

e) garantire la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili, secondo la normativa vigente.

Art. 12

Documentazione

1.      Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:

a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:

a1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico- sanitari per la piscina;

a2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al comma 1, lettera a), punto a1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;

a3) l'individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;

a4) la definizione del sistema di monitoraggio;

a5) l'individuazione delle azioni correttive;

a6) le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;

b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;

c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca;

d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;

e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;

f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;

g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.

2.      La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della ASL competente per un periodo di almeno due anni.

Art. 13

Controlli

1.      I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'ASL.

2.      Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell'articolo 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 200 l, n. 311.

Art. 14

Controlli interni

1.      Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

2.      I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo. Il Responsabile della Piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui vengono prese in considerazione ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione e conduzione dell’attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 21.

3.      Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2

4.      Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell’autorità incaricata del controllo la documentazione relativa ai controlli effettuati e ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 21.

5.      Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici non conformi ai valori dei parametri previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali.

6.      Il responsabile della piscina comunica alla ASL competente la non conformità di cui al comma 5 non risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.

Art. 15

Controlli esterni

1.      I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla ASL competente, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all’articolo 21 e sulla base di appositi piani di controllo e di vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare riferimento ai punti critici evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 12, comma l, lettera a) e di autocontrollo di cui all'articolo 14 predisposti dal responsabile dell' impianto.

2.      La ASL competente qualora accerti che nella piscina sono venuti meni i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all’articolo 21, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità.

3.      In caso di inadempienza, le ASL può disporre, nei termini fissati alle prescrizioni redatte ai sensi del comma 2, e ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, anche in via temporanea la chiusura della piscina dandone comunicazione al comune.

Art. 16

Primo soccorso

1.      Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.

2.      Le piscine appartenenti alle classi A/1 e A/3, sono dotate di un locale adibito esclusivamente al primo soccorso.

3.      Il locale di primo soccorso, di cui al comma 2, è dotato di un defibrillatore, di idonei materiali ed attrezzature di primo soccorso, utilizzati dall' assistente bagnanti di cui all'articolo 10, comma 4, lettera a), in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. Nel locale è esposto un elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

4.      Le piscine appartenenti alle classi A/2 e B/1 sono dotate, di in un locale di facile accesso, di telefono fisso e elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

Art. 17

Regolamento interno

1.      Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In particolare il regolamento determina elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.

2.      Il regolamento dovrà essere esposto in maniera ben visibile ai frequentatori della piscina.

Art. 18

Requisiti igienico-sanitari e ambientali

1.      Le piscine di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari e ambientali e si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto natatorio, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoidrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dalla Tabella A all'allegato l dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

2.      I requisiti Igienico sanitari relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, di cui all'allegato l e alla Tabella A del citato Accordo Stato-Regioni, sono applicati anche alle piscine classificate B/2.

3.      Le acque utilizzate nell’impianto di piscina sono classificate nel seguente modo:

a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l’alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico-sanitari;

b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall’acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;

c) acqua presente in vasca nel bacino natatorio a contatto diretto con i bagnanti.

4.      L’acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici ci cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 21.

5.      L’acqua di approvvigionamento non proveniente da acquedotto pubblico è sottoposta a controlli di conformità per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno semestrale.

6.      La vasca della piscina dovrà essere svuotata almeno una volta all’anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale, per consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle pareti e pavimentazione della medesima vasca

Art. 19

Sanzioni amministrative

 

1.      I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente.

2.      La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all'articolo 5 comporta la chiusura dell'attività natatoria e di balneazione per un massimo di cinque giorni.

3.      La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.400,00.

4.      La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e d), e comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.

5.      La violazione dei requisiti strutturali di cui all'articolo l1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.

6.      La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.000,00.

7.      La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.500,00.

8.      La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.500,00.

9.      La violazione dei requisiti igienico-sanitari e ambientali, di cui all'articolo 19, comma l, ove non venga provveduto tempestivamente al ripristino dei requisiti stessi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00.

10.   La recidiva delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell'attività balneare fino al ripristino delle condizioni la cui violazione ha comportato l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 20

Regolamento regionale

1.      La Regione al fine di assicurare le esigenze unitarie emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:

a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all'articolo 5;

b) le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla ASL competente di cui all'articolo 8;

c) le figure professionali dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici di cui all'articolo 10, comma 4, nonché eventuali deroghe di cui allo stesso articolo 10, comma 6;

d) i requisiti strutturali di cui all' articolo 11;

e) le modalità ed i criteri per la tenuta della documentazione di cui all'articolo 12;

f) le modalità ed i criteri per i controlli interni di cui all’ articolo 14;

g) le modalità ed i criteri per i controlli esterni delle ASL di cui all'articolo 15;

h) i materiali e le attrezzature di primo soccorso di cui all'articolo 17, comma 3;

i) le disposizioni tecniche da inserire nel regolamento interno di cui all'articolo 18

Art. 21

Disposizioni finanziarie

1.      Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Basilicata

Art. 22

Norme transitorie

1.      I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 20, lett. d), ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali.

Art. 23

Pubblicazione

1.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE:

(1) articolo sostituito dall’art. 16, comma 1, L.R. 22 dicembre 2020, n.

 

 




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