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Legge Regionale 16 giugno 2023, n. 16

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE BASILICATA

Bollettino Ufficiale n. 33 (Speciale) del 16 giugno 2023

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SOMMARIO

Articolo 1 - (Costituzione e sede)

Articolo 2 - (Composizione e nomina)

Articolo 3 - (Criteri e modalità per la presentazione delle candidature e designazioni)

Articolo 4 - (Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione)

Articolo 5 - (Compiti e funzioni)

Articolo 6 - (Parere di coerenza statutaria delle proposte, dei disegni di legge e degli schemi di regolamento)

Articolo 7 - (Parere sull'interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitto di attribuzione ed effetti del giudizio)

Articolo 8 - (Parere sull'ammissibilità dei referendum regionali e delle iniziative legislative popolari)

Articolo 9 - (Parere sull'ammissibilità dei quesiti referendari)

Articolo 10 - (Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento)

Articolo 11 - (Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore) (con correzione dell'imputazione all'esercizio finanziario del triennio 2023-2025)

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Art. 1

Costituzione e sede

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Basilicata, disciplina la costituzione ed il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata Consulta, quale organo di consulenza giuridica della Regione Basilicata.

 

2. La Consulta, quale organo indipendente della Regione, svolge le funzioni ad essa attribuita dallo Statuto, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.

3. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

Composizione e nomina

1. La Consulta si compone di tre membri il cui incarico dura per la durata della legislatura e i cui componenti non possono essere immediatamente rieleggibili.

2. Possono essere eletti componenti della Consulta esperti in materie giuridiche ed in particolare:

a) professori universitari in materie giuridiche;

b) magistrati anche in quiescenza;

c) avvocati iscritti all'albo professionale da almeno venti anni;

d) ex dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.

3. I singoli componenti della Consulta sono eletti dal Consiglio regionale, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. La Consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione, elegge al proprio interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica due anni e mezzo e non è rieleggibile.

Art. 3

Criteri e modalità per la presentazione delle candidature e designazioni

1. A seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico sul BUR della Regione Basilicata, le candidature e designazioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale. Le candidature e le designazioni possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta e dai singoli consiglieri.

2. Le candidature e designazioni pervenute sono inserite in un elenco tenuto presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e, nell’ambito di tale elenco, sono eletti i componenti della Consulta. 

3. Ad ogni inizio di legislatura viene pubblicato un nuovo avviso per la presentazione delle designazioni e candidature.

Art. 4

Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione

1. I componenti della Consulta sono nominati o dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Assumono le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente.

3. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa si attinge, per la nomina, dall’elenco di cui all’art. 3 della presente legge.

4. Ai componenti della Consulta si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti o nominati membri della Consulta, nei cinque anni successivi alla cessazione del loro mandato, coloro che abbiano ricoperto la carica di Consigliere o Assessore regionale, provinciale o comunale.

5. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive decade dalla carica.

6. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.

7. E’ compito della Consulta l'accertamento delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti.

8. L’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte.

9. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente della Consulta che si trova in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione dell’organo, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto. Il Presidente della Consulta, se riscontra la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all’astensione dal procedimento il componente della Consulta che non abbia rispettato l’obbligo di cui al primo periodo. Se le ragioni di astensione riguardano il presidente del collegio, prima dell’apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente della Consulta.

10. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente della Consulta, prima dell’apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente della Consulta.

Art. 5

Compiti e funzioni

1. La Consulta esercita le funzioni assegnate dall’articolo 22 dello Statuto, dalla presente legge e dalle altre leggi regionali ed in particolare:

a) esprime pareri sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge nonché sulle proposte di schemi di regolamento trasmesse dalla Giunta al Consiglio regionale per il parere obbligatorio della Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 56, comma 2, dello Statuto regionale;”

b) esprime pareri sull’interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione ed enti locali;

c) esprime pareri, su loro richiesta, alla Giunta per il regolamento e alla Giunta per le elezioni ai sensi dell’articolo 29, comma 5, dello Statuto;

d) delibera sull’ammissibilità dei referendum regionali e delle iniziative legislative popolari, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto;

e) sovraintende alle elezioni regionali e alle votazioni referendarie ai sensi dell’articolo 22, comma 4, dello Statuto regionale”.

2. I pareri di cui al comma 1 possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale, da un terzo dei Consiglieri regionali in carica oppure dal Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza.

Art. 6

Parere di coerenza statutaria delle proposte, dei disegni di legge e degli schemi di regolamento

1. La richiesta di parere di coerenza statutaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) è presentata entro i termini seguenti:

a) per le delibere legislative (proposte e disegni di legge) entro dieci giorni prima dell’approvazione definitiva in Consiglio;

b) per le delibere regolamentari entro sette giorni feriali dalla data di ricezione da parte del Consiglio della delibera di Giunta di approvazione dello schema di regolamento.

2. La richiesta deve essere adeguatamente motivata su basi giuridiche e contenere l'indicazione puntuale:

a) delle disposizioni ritenute contrarie allo Statuto;

b) delle norme statutarie ritenute violate.

3. La Consulta, verificata l’ammissibilità e il contenuto della richiesta, esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza dei presenti, entro i trenta giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente, dandone informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il parere è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione ed è trasmesso contestualmente, in ogni caso, oltre che ai richiedenti, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui la Consulta si pronunci nel senso della non coerenza allo Statuto:

a) per le delibere legislative (proposte e disegni di legge), il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione del parere reso all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio regionale successiva alla deliberazione della Consulta per valutare le opportune determinazioni ai fini dell’approvazione.

b) per le proposte di regolamento, la Consulta trasmette il relativo parere alla Giunta per le conseguenti valutazioni, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, dello Statuto regionale.

5. I termini di promulgazione delle leggi di cui all’articolo 42 dello Statuto sono sospesi nel caso di richiesta di parere di conformità. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta si pronuncia in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi del comma 4.

6. Il Consiglio o la Giunta, presa visione del parere, possono decidere di non adeguare l'atto ai rilievi della Consulta, in tutto o in parte, indicandone la motivazione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 dello Statuto regionale.

Art. 7

Parere sull’interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitto di attribuzione ed effetti del giudizio

1. La Consulta esprime parere non vincolante sulla interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitto di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b).

2. Il conflitto è sollevato avverso atti o condotte, anche omissive, ritenute lesive delle norme statutarie regolanti il riparto delle competenze fra gli organi regionali.

3. La richiesta di parere, a pena di inammissibilità, deve essere adeguatamente motivata e contenere la puntuale indicazione delle norme dello Statuto oggetto della richiesta.

4. La Consulta esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente.

5. La delibera è comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta ed è pubblicato sui siti internet istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

6. Il giudizio che riconosce fondate le ragioni del richiedente il conflitto di attribuzione comporta per l’organo interessato l’obbligo di riesaminare l’atto o di riconsiderare la condotta, entro quindici giorni dal ricevimento della delibera della Consulta.

7. Ove ritenga di accogliere i rilevi della Consulta, l’organo interessato assume, entro il termine di cui al comma 6, le decisioni idonee alla rimozione del conflitto dandone comunicazione al Consulta ed al soggetto che ha sollevato il conflitto.

8. Ove ritenga di non accogliere i rilievi della Consulta, l’organo interessato, entro il termine di cui al comma 6, ne dà comunicazione scritta e motivata al Consulta ed al soggetto che ha sollevato il conflitto.

9. Sugli atti di cui ai commi 7 e 8 non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.

Art. 8

Parere sull’ammissibilità dei referendum regionali e delle iniziative legislative popolari

1. La Consulta esercita le funzioni relative alla verifica dell'ammissibilità dei referendum di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 dello Statuto.

2. Sulle proposte di referendum abrogativo, presentate ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta e svolge tutte le altre funzioni ad essa attribuite dall’ art. 18 dello Statuto stesso.

3. Sulle proposte di referendum consultivo, presentate ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e delle leggi regionali vigenti in materia.

4. Sulle proposte di referendum approvativo, presentate ai sensi degli articoli 20 e 18 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta e svolge le altre funzioni ad essa attribuite.

5. La Consulta esercita le funzioni relative alla verifica di ammissibilità delle iniziative legislative popolari ai sensi degli art. 15 e 39 dello Statuto regionale.

Art. 9

Parere sull’ammissibilità dei quesiti referendari

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Consulta, esamina le richieste di referendum presentate entro il 30 settembre.

2. Le richieste di referendum non sono giudicate ammissibili qualora vi siano irregolarità nella presentazione della documentazione ovvero non siano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto regionale e dalla legge.

3. La Consulta provvede, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.

Art. 10

Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento

1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare.

2. Per l’espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando, ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all’interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali.

3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti nella seduta di insediamento, in cui si disciplina in particolare l'organizzazione della struttura amministrativa, lo svolgimento dei lavori, la verbalizzazione delle sedute, le modalità di accertamento delle cause d'incompatibilità, d'impedimento permanente e di decadenza, le modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.

4. Le udienze della Consulta sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengano, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità. I componenti della Consulta hanno l’obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. Le decisioni sono deliberate a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il segretario della Consulta assiste alle sedute della Consulta e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario.

5. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti internet istituzionale del Consiglio e della Giunta regionale.

6. Ai componenti della Consulta spetta per ogni seduta, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di bilancio e di contenimento della finanza pubblica, un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza.

7. Ai componenti della Consulta è attribuito, altresì, un gettone per le attività di relatore e redattore in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza.

8. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo della riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

9. Ai componenti della Consulta che su incarico della Consulta si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.  

10. Ogni anno, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio il fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario.

11. La Consulta, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla trasmissione ai Consiglieri. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Art. 11

Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno 2023 in euro 5.000,00 e per gli anni 2024 e 2025 in euro 30.000,00 per ciascuna annualità si provvede mediante utilizzo delle risorse trasferite al Consiglio regionale a valere sulla Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 01 Organi istituzionali - Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Il Consiglio regionale è autorizzato ad apportare la necessaria variazione al proprio bilancio.

3. In sede di prima applicazione, la Consulta si riunisce entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine essa è validamente costituita con la nomina di due componenti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.                            

 




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